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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27915/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7d) Ritenuto che il ricorso, depositato il 13 ottobre 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in relazione a sentenza che aveva riservato il termine di deposito della motivazione entro giorno novanta, ma effettivamente depositata fuori termine con avviso notificato a amni dell'imputato il 13 maggio 2023 e al difensore il'11 maggio 2023, il termine di quarantacinque giorni scadeva il 28 giugno 2023; che, il ricorso non risulta tempestivo neppure tenuto conto dell'ulteriore termine di quindici giorni per impugnare (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.), previsto per l'imputato assente; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che va disposta con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere tore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7d) Ritenuto che il ricorso, depositato il 13 ottobre 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in relazione a sentenza che aveva riservato il termine di deposito della motivazione entro giorno novanta, ma effettivamente depositata fuori termine con avviso notificato a amni dell'imputato il 13 maggio 2023 e al difensore il'11 maggio 2023, il termine di quarantacinque giorni scadeva il 28 giugno 2023; che, il ricorso non risulta tempestivo neppure tenuto conto dell'ulteriore termine di quindici giorni per impugnare (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.), previsto per l'imputato assente; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che va disposta con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere tore Il
Sentenza Cassazione n. 27915/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris