CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.II Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Lecce, decidendo in seguito a richiesta di riesame, confermava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina impropria. Il Tribunale annullava, invece, il titolo cautelare con riferimento al resto di tentata estorsione, che veniva riqualificato in quello di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della attualità delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura. In relazione al primo profilo non sarebbe stata identificata l'occasione per consumare il nuovo delitto che legittimerebbe il riconoscimento dell'attributo dell'attualità e, con riguardo al secondo, non sarebbe stata effettuata la prognosi di condanna che, ove inferiore ai tre anni, osterebbe alla applicazione della misura carceraria [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Con riferimento alla identificazione delle caratteristiche dell'attributo dell'attualità del pericolo la giurisprudenza di legittimità ha mostrato qualche discontinuità interpretativa: (a) da un lato si interpretava il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprimesse la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dal momento della manifestazione di devianza fino a quello in cui veniva effettuato il giudizio sulla necessità della imposizione delle cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). (b) Dall'altro si valorizzava la necessità di individuare condizioni, "esterne" alla personalità dell'accusato, che avrebbero potuto favorire la ricaduta nel delitto e, dunque, giustificare un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, per il riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che consentano di prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. (c) Tale percorso interpretativo viene portato all'estremo quando si giunge a ritenere che per integrare il requisito richiesto, occorra addirittura la previsione di una "specifica occasione" per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive, o di contesto, in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni dell'attributo dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili invece da dati ambientali o di contesto. Devono essere invece in considerazione entrambe le dimensioni: il pericolo non sarebbe attuale in assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita. La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, nella valutazione del requisito diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede, a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. In sintesi: si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". In conclusione, si conferma l'orientamento secondo cui il giudizio sulla attualità deve esser fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il Tribunale riteneva la sussistenza dell'attualità valutando congiuntamente la personalità del ricorrente - che manifestava un'indole aggressiva e scarsa capacità di autocontrollo, e pervicacia criminosa - e le caratteristiche dell'azione caratterizzata da violente minacce di morte effettuate a mezzo di uno strumento tagliente (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). 1.3. Con riferimento alle censure riferite alla proporzionalità della misura, e segnatamente con riguardo alla prognosi di condanna inferiore ai tre anni: il collegio rileva che la valutazione di adeguatezza della misura carceraria - ritenuta dal Tribunale l'unica idonea a fronteggiare il grave quadro cautelare - implica, anche tenuto conto dei limiti edittale del reato per cui si procede, una prognosi infausta in ordine alla inflizione di una pena inferiore ai tre anni. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Sentenza a motivazio