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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10832/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresenti e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrenti –avversola sentenza n. 579 pronunciata in data 17/3/2016 dalla CommissioneTributaria Regionale del Molise e depositata il 17/11/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n.

RD205T200170/2009 e ad [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n.RD201T200169/2009, a titolo di IRPEF anno 2004, ai sensi dell’art. 67,comma 1, lett. b) d.P.R. 917/1986, in virtù di una permuta stipulatacon atto notarile dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 48735, con la quale i fratelliAntenucci cedevano alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un terreno edificale, delvalore accertato nella misura di euro 95.275,00 sulla base dell’impostadi registro.2. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, previa riunione,rigettava i ricorsi dei contribuenti, ritenendo la natura onerosa deltrasferimento e la legittimità del valore accertato divenuto definitivo aifini dell’imposta di registro, e rilevando che negli avvisi di accertamentoera riportato il contenuto essenziale della perizia di stima redattadall’Agenzia del Territorio.3. [OSCURATO:PERSONA] del Molise accoglieval’appello dei contribuenti, rilevando come non potesse essere preso inconsiderazione il valore resosi definitivo dell’imposta di registro, qualebase autonoma sufficiente per presumere l’esistenza di un maggiorcorrispettivo e, quindi, per procedere alla rettifica della plusvalenza aifini delle imposte sui redditi, anche in virtù dell’art. 5, comma 3, deld.lgs. 147/2015 di interpretazione autentica delle disposizioninormative in rilievo: ed infatti, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. 131/1986ai fini dell’imposta di registro la base imponibile è rappresentata dalvalore venale del bene, mentre, in base all’art. 68 t.u.i.r., laplusvalenza è costituita dalla differenza fra i corrispettivi percepiti ed ilprezzo di acquisto.Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/20264.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo.

I contribuenti depositanocontroricorso.5.

Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 67, 68 e 69 d.P.R. 917/1986, nonchédell’art. 2697 c.c.1.1.

L’Agenzia rileva che la [OSCURATO:PERSONA] dovuto riconoscere ai fini del calcolo della plusvalenzaderivante dal contratto di permuta, se non l’importo accertato di euro95.275,00, almeno la somma dichiarata di euro 72.750,00, conconseguente plusvalenza pari ad euro 57.521,85 e pro quota di euro28.761,00, considerando l’importo di euro 15.228,15, pari al valoreiniziale comprensivo di spese da detrarre rispetto al valore dichiaratodi euro 72.750,00, come si evince dagli avvisi di accertamento.2.

In via preliminare, deve rilevarsi che nel controricorso icontribuenti hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passivadi [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta rinuncia all’eredità di AntenucciVincenzina avvenuta l’11 aprile 2017, come da verbale redatto pressoil Tribunale di Isernia ed allegato agli atti.2.1.

Ai sensi dell’art. 519 c.c. la rinuncia all'eredità consiste in unregistro delle successioni, mediante il quale il chiamato all'ereditàdismette il suo diritto di accettarla.

Il compimento dell'atto determinala perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come senon fosse stato mai chiamato (per l’effetto retroattivo della rinuncia).Detto effetto, però, e salve comunque le ipotesi di accettazione tacitaNumero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026che possono venire in rilievo, non consegue soltanto alla rinuncia, bensìall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino aquando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il dirittodi accettazione previsto dall’art. 525 c.c.Tali profili non risultano in alcun modo evidenziati nel controricorsoladdove la parte (a fronte della notifica del ricorso per cassazione) si èlimitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione, senz’altroaggiungere, per cui la Corte, in considerazione dell’esito del presentegiudizio, rimette anche la questione concernente il difetto dilegittimazione passiva sollevato al giudice del merito per ogni relativoaccertamento.3.

Il motivo di ricorso è fondato.3.1.

L'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 include tra iredditi diversi che concorrono a formare il reddito imponibile ai finidell'IRPEF «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolooneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo glistrumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».Nel caso di specie non si dubita che i terreni oggetto della permutasiano fabbricabili e che, pertanto, rientrino nel disposto dell’art. 67,comma 1, lett. b, del d.P.R. 917/1986, che risponde alla ratio disottoporre ad imposizione fiscale l’incremento patrimoniale, nelrispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.,conseguente ad operazioni produttive di plusvalenze tra le quali lecessioni di terreni ad utilizzazione edificatoria che, per la loro semplicevocazione, fanno presumere un incremento di valore rispetto ad unadestinazione agricola.La controversia si incentra sul valore della plusvalenza.3.2.

L’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015 ha espressamente dispostoche: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che perle cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e iltrasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggiorcorrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche sedichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovverodelle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31ottobre 1990, n. 347».Sulla base della novella legislativa, la cui norma vale comeinterpretazione autentica della previgente disciplina, con efficaciaretroattiva, questa Corte ha mutato orientamento e ha statuito che, aifini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5 citato escludeche l'Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in viainduttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile odi azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito aifini dell'imposta di registro (Cass., 18 aprile 2018, n. 9513; Cass., 17maggio 2017, n. 12265;Cass., 6 giugno 2016, n. 11543).Pertanto, l'automatica trasposizione del valore dato al cespite ai finidell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza perla tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione dellaprova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato ilfondamento dell'accertamento, dovendo invece provvedere l'Ufficio aindividuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza,che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispettoa quanto dichiarato dal contribuente, con il conseguente corollario cheallegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest'ultimo, conprova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offertedall'Agenzia (Cass., 8 maggio 2019, n. 12131; Cass., 30 gennaio 2019,n. 2610).Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026Anche di recente, questa Corte ha affermato che «In tema impostesui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude chel'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, laplusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sullabase del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta diregistro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulterioriindizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento delmaggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sucui grava la prova contraria» (Cass., 6/12/2024, n. 31372, Cass.08/09/2025, n. 24798).3.3.

Correttamente, dunque, la [OSCURATO:PERSONA] escluso che potesse tenersi in considerazione l’importo di euro95.275,00 calcolato nell’avviso di accertamento sul valore divenutodefinitivo ai fini dell’imposta di registro.Nel ricorso l’Agenzia delle entrate ha però censurato la decisioneimpugnata rilevando che avrebbe dovuto considerarsi il valoredichiarato nell’atto notarile di permuta di euro 72.750,00, cosìriducendo la pretesa impositiva.Negli avvisi di accertamento impugnati è riportato che con attonotarile i fratelli [OSCURATO:PERSONA] permutavano ciascuno per la propria quotadi ½ un terreno edificabile di valore dichiarato di euro 72.750,00 conaltro terreno edificabile della società [OSCURATO:SOCIETA].; dall’avviso diaccertamento si evince che la permuta compiuta con la società siriferiva a terreni aventi lo stesso valore dichiarato di euro 72.750,00.Inoltre, nell’avviso di dà altresì conto dell’importo di ero 15.228,15quale valore iniziale dei beni permutati.Dalla circostanza evidenziata dai controricorrenti relativa allaidentità del valore dei terreni edificabili permutati non può desumersil’insussistenza della plusvalenza proprio perché ciò che rileva è laNumero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026permuta in sé che fiscalmente è equiparata alla compravendita, nelsenso che la permuta ha prodotto comunque una plusvalenza rispettoalla cessione del terreno suscettibile di edificazione sebbene la cessionesi sia conclusa, ai sensi dell’art. 1552 c.c. con il trasferimento reciprocodella proprietà di altro terreno del medesimo valore che costituisce insostanza il prezzo del trasferimento ma che certamente non puòannullare il valore aggiunto costituente plusvalenza tassabile ai sensidell’art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. 917/1986.4.

In definitiva, la plusvalenza rilevante ai sensi dell’art. 67, primocomma, lett. b) del citato d.P.R. sussiste anche nel caso di permuta diterreni edificabili dello stesso valore dichiarato e deve essere esserequantificata non soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato odefinito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, bensì invirtù di ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, individuatidall’Ufficio e che supportino l'accertamento del maggior corrispettivorispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sul quale grava la provacontraria.5.

La decisione della [OSCURATO:PERSONA] non si èdel rinvio verificare se risulta accertata la percezione di una plusvalenzaimponibile da parte dei contribuenti (che avevano indicato il valore deiterreni oggetto di permuta nella misura di euro 72.750,00), sulfondamento di criteri di stima diversi ed ulteriori rispetto al valore delterreno come accertato sulla base della imposta di registro, nonchéaccertare la rinuncia all’eredità innanzi richiamata e le relativeconseguenze.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversaNumero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026composizione, cui demanda di provvedere anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresenti e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrenti –avversola sentenza n. 579 pronunciata in data 17/3/2016 dalla CommissioneTributaria Regionale del Molise e depositata il 17/11/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. RD205T200170/2009 e ad [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n.RD201T200169/2009, a titolo di IRPEF anno 2004, ai sensi dell’art. 67,comma 1, lett. b) d.P.R. 917/1986, in virtù di una permuta stipulatacon atto notarile dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 48735, con la quale i fratelliAntenucci cedevano alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un terreno edificale, delvalore accertato nella misura di euro 95.275,00 sulla base dell’impostadi registro.2. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, previa riunione,rigettava i ricorsi dei contribuenti, ritenendo la natura onerosa deltrasferimento e la legittimità del valore accertato divenuto definitivo aifini dell’imposta di registro, e rilevando che negli avvisi di accertamentoera riportato il contenuto essenziale della perizia di stima redattadall’Agenzia del Territorio.3. [OSCURATO:PERSONA] del Molise accoglieval’appello dei contribuenti, rilevando come non potesse essere preso inconsiderazione il valore resosi definitivo dell’imposta di registro, qualebase autonoma sufficiente per presumere l’esistenza di un maggiorcorrispettivo e, quindi, per procedere alla rettifica della plusvalenza aifini delle imposte sui redditi, anche in virtù dell’art. 5, comma 3, deld.lgs. 147/2015 di interpretazione autentica delle disposizioninormative in rilievo: ed infatti, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. 131/1986ai fini dell’imposta di registro la base imponibile è rappresentata dalvalore venale del bene, mentre, in base all’art. 68 t.u.i.r., laplusvalenza è costituita dalla differenza fra i corrispettivi percepiti ed ilprezzo di acquisto.Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/20264. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo. I contribuenti depositanocontroricorso.5. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 67, 68 e 69 d.P.R. 917/1986, nonchédell’art. 2697 c.c.1.1. L’Agenzia rileva che la [OSCURATO:PERSONA] dovuto riconoscere ai fini del calcolo della plusvalenzaderivante dal contratto di permuta, se non l’importo accertato di euro95.275,00, almeno la somma dichiarata di euro 72.750,00, conconseguente plusvalenza pari ad euro 57.521,85 e pro quota di euro28.761,00, considerando l’importo di euro 15.228,15, pari al valoreiniziale comprensivo di spese da detrarre rispetto al valore dichiaratodi euro 72.750,00, come si evince dagli avvisi di accertamento.2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel controricorso icontribuenti hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passivadi [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta rinuncia all’eredità di AntenucciVincenzina avvenuta l’11 aprile 2017, come da verbale redatto pressoil Tribunale di Isernia ed allegato agli atti.2.1. Ai sensi dell’art. 519 c.c. la rinuncia all'eredità consiste in unregistro delle successioni, mediante il quale il chiamato all'ereditàdismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determinala perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come senon fosse stato mai chiamato (per l’effetto retroattivo della rinuncia).Detto effetto, però, e salve comunque le ipotesi di accettazione tacitaNumero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026che possono venire in rilievo, non consegue soltanto alla rinuncia, bensìall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino aquando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il dirittodi accettazione previsto dall’art. 525 c.c.Tali profili non risultano in alcun modo evidenziati nel controricorsoladdove la parte (a fronte della notifica del ricorso per cassazione) si èlimitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione, senz’altroaggiungere, per cui la Corte, in considerazione dell’esito del presentegiudizio, rimette anche la questione concernente il difetto dilegittimazione passiva sollevato al giudice del merito per ogni relativoaccertamento.3. Il motivo di ricorso è fondato.3.1. L'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 include tra iredditi diversi che concorrono a formare il reddito imponibile ai finidell'IRPEF «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolooneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo glistrumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».Nel caso di specie non si dubita che i terreni oggetto della permutasiano fabbricabili e che, pertanto, rientrino nel disposto dell’art. 67,comma 1, lett. b, del d.P.R. 917/1986, che risponde alla ratio disottoporre ad imposizione fiscale l’incremento patrimoniale, nelrispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.,conseguente ad operazioni produttive di plusvalenze tra le quali lecessioni di terreni ad utilizzazione edificatoria che, per la loro semplicevocazione, fanno presumere un incremento di valore rispetto ad unadestinazione agricola.La controversia si incentra sul valore della plusvalenza.3.2. L’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015 ha espressamente dispostoche: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che perle cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e iltrasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggiorcorrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche sedichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovverodelle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31ottobre 1990, n. 347».Sulla base della novella legislativa, la cui norma vale comeinterpretazione autentica della previgente disciplina, con efficaciaretroattiva, questa Corte ha mutato orientamento e ha statuito che, aifini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5 citato escludeche l'Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in viainduttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile odi azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito aifini dell'imposta di registro (Cass., 18 aprile 2018, n. 9513; Cass., 17maggio 2017, n. 12265;Cass., 6 giugno 2016, n. 11543).Pertanto, l'automatica trasposizione del valore dato al cespite ai finidell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza perla tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione dellaprova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato ilfondamento dell'accertamento, dovendo invece provvedere l'Ufficio aindividuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza,che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispettoa quanto dichiarato dal contribuente, con il conseguente corollario cheallegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest'ultimo, conprova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offertedall'Agenzia (Cass., 8 maggio 2019, n. 12131; Cass., 30 gennaio 2019,n. 2610).Numero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026Anche di recente, questa Corte ha affermato che «In tema impostesui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude chel'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, laplusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sullabase del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta diregistro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulterioriindizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento delmaggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sucui grava la prova contraria» (Cass., 6/12/2024, n. 31372, Cass.08/09/2025, n. 24798).3.3. Correttamente, dunque, la [OSCURATO:PERSONA] escluso che potesse tenersi in considerazione l’importo di euro95.275,00 calcolato nell’avviso di accertamento sul valore divenutodefinitivo ai fini dell’imposta di registro.Nel ricorso l’Agenzia delle entrate ha però censurato la decisioneimpugnata rilevando che avrebbe dovuto considerarsi il valoredichiarato nell’atto notarile di permuta di euro 72.750,00, cosìriducendo la pretesa impositiva.Negli avvisi di accertamento impugnati è riportato che con attonotarile i fratelli [OSCURATO:PERSONA] permutavano ciascuno per la propria quotadi ½ un terreno edificabile di valore dichiarato di euro 72.750,00 conaltro terreno edificabile della società [OSCURATO:SOCIETA].; dall’avviso diaccertamento si evince che la permuta compiuta con la società siriferiva a terreni aventi lo stesso valore dichiarato di euro 72.750,00.Inoltre, nell’avviso di dà altresì conto dell’importo di ero 15.228,15quale valore iniziale dei beni permutati.Dalla circostanza evidenziata dai controricorrenti relativa allaidentità del valore dei terreni edificabili permutati non può desumersil’insussistenza della plusvalenza proprio perché ciò che rileva è laNumero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026permuta in sé che fiscalmente è equiparata alla compravendita, nelsenso che la permuta ha prodotto comunque una plusvalenza rispettoalla cessione del terreno suscettibile di edificazione sebbene la cessionesi sia conclusa, ai sensi dell’art. 1552 c.c. con il trasferimento reciprocodella proprietà di altro terreno del medesimo valore che costituisce insostanza il prezzo del trasferimento ma che certamente non puòannullare il valore aggiunto costituente plusvalenza tassabile ai sensidell’art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. 917/1986.4. In definitiva, la plusvalenza rilevante ai sensi dell’art. 67, primocomma, lett. b) del citato d.P.R. sussiste anche nel caso di permuta diterreni edificabili dello stesso valore dichiarato e deve essere esserequantificata non soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato odefinito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, bensì invirtù di ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, individuatidall’Ufficio e che supportino l'accertamento del maggior corrispettivorispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sul quale grava la provacontraria.5. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] non si èdel rinvio verificare se risulta accertata la percezione di una plusvalenzaimponibile da parte dei contribuenti (che avevano indicato il valore deiterreni oggetto di permuta nella misura di euro 72.750,00), sulfondamento di criteri di stima diversi ed ulteriori rispetto al valore delterreno come accertato sulla base della imposta di registro, nonchéaccertare la rinuncia all’eredità innanzi richiamata e le relativeconseguenze.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversaNumero registro generale 683/2018Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 10832/2026Data pubblicazione 23/04/2026composizione, cui demanda di provvedere anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris