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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21733/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché - premesso che la valutazione circa la configurabilità della particolare tenuità del fatto è compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., e dunque rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sfuggendo così al sindacato di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postavi a sostegno - deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano posto a base della ritenuta assenza dei presupposti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità una congrua e incensurabile motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove si è esclusa la particolare tenuità dell'offesa in ragione del carattere perdurante della condotta di occupazione abusiva dell'immobile ascritta agli odierni ricorrenti); che, a tal proposito, giova ribadire che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che peraltro nel caso in esame non risulta che la condotta illecita sia cessata, il che preclude la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché - premesso che la valutazione circa la configurabilità della particolare tenuità del fatto è compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., e dunque rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sfuggendo così al sindacato di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postavi a sostegno - deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano posto a base della ritenuta assenza dei presupposti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità una congrua e incensurabile motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove si è esclusa la particolare tenuità dell'offesa in ragione del carattere perdurante della condotta di occupazione abusiva dell'immobile ascritta agli odierni ricorrenti); che, a tal proposito, giova ribadire che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che peraltro nel caso in esame non risulta che la condotta illecita sia cessata, il che preclude la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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