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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17600/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. lussi Anna ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Massa del 27.11.2019, con cui è stato condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 186, comma 7, e all'art. 187 comma 8 cod. strada, commesso in Massa il 18.10.2016; era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno.

2. L'esame dei motivi con particolare riferimento alla mancanza del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 114 disp att. cpp prima di avviare la procedura di accertamento dell'alcolemia e della presenza di sostanze stupefacenti, mediante prelievo ematico presso il Pronto soccorso di Massa e l'omessa considerazione e conseguente motivazione della deduzione difensiva riferita all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. rappresentata nei motivi aggiunti, consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità; ciò anche in considerazione della oscillazione della giurisprudenza di questa sezione con riferimento all'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento ( da ultimo Sez. 4 - , n. 16816 del 14/01/2021 Ud. (dep. 04/05/2021 ) Rv. 281072 - O contra Sez. 4 - , n. 5314 del 08/11/2019 Ud. (dep. 10/02/2020 ) Rv. 278621 - 01 ).

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen., il reato è stato commesso il 18.10.2016 e quindi si è prescritto il 18.10.2021.

Non è necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Massa, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Massa ex art. 224 comma 3 CDS per le determinazioni di competenza.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. lussi Anna ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Massa del 27.11.2019, con cui è stato condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 186, comma 7, e all'art. 187 comma 8 cod. strada, commesso in Massa il 18.10.2016; era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno. 2. L'esame dei motivi con particolare riferimento alla mancanza del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 114 disp att. cpp prima di avviare la procedura di accertamento dell'alcolemia e della presenza di sostanze stupefacenti, mediante prelievo ematico presso il Pronto soccorso di Massa e l'omessa considerazione e conseguente motivazione della deduzione difensiva riferita all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. rappresentata nei motivi aggiunti, consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità; ciò anche in considerazione della oscillazione della giurisprudenza di questa sezione con riferimento all'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento ( da ultimo Sez. 4 - , n. 16816 del 14/01/2021 Ud. (dep. 04/05/2021 ) Rv. 281072 - O contra Sez. 4 - , n. 5314 del 08/11/2019 Ud. (dep. 10/02/2020 ) Rv. 278621 - 01 ). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen., il reato è stato commesso il 18.10.2016 e quindi si è prescritto il 18.10.2021. Non è necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Massa, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Massa ex art. 224 comma 3 CDS per le determinazioni di competenza. Così deciso il 20
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