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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2022

Cassazione n. 25372/2022

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tiPtAFIcATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6697/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del pre- cedente segnalato dalla Procura Generale (Sez. 4 n. 21559/2021) e, comunque, del fatto che l'articolo 187 cod. strada non sanziona il rifiuto opposto ad un parti- colare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, un'eventuale condotta elu- siva dell'accertamento delle modalità di guida iniziata di essere gravemente irre- golare.

Tale condotta non ci sarebbe stata, in quanto il ricorrente era stato sotto- posto a prelievo ematico quella stessa notte, in ospedale, prelievo che aveva con- sentito di accertarne lo stato di ebbrezza, e quei medesimi prelievi potevano anche essere utilizzati per accertare la presenza di eventuali stupefacenti nel sangue.

Il ricorrente -si deduce- si era solo rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli cui era stato sottoposto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Non essendo i motivi sopra illustrati manifestamente infondati, il Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e pertanto an- nullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato.

Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, al 3/4/2022 risulta infatti decorso per il delitto in imputazione il termine prescri- zionale massimo di cinque anni.

Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

In particolare, non è manifestamente infondata la doglianza secondo cui non è stato adeguatamente valutato, nella motivazione del provvedimento impu- gnato, il tema per cui non vi era stato un rifiuto del Fiocco di sottoporsi all'ulteriore accertamento finalizzato alla verifica della presenza di metaboliti di stupefacenti nelle urine, bensì un generale rifiuto dell'odierno ricorrente a sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari dopo che era già stato sottoposto a prelievo ematico in sede di cure per l'incidente.

Non manifestamente infondato, in particolare, è il tema del mancato con- fronto, nella motivazione della sentenza impugnata, con il tema della non indi- spensabilità da parte della struttura sanitaria di sottoporre il conducente di un veicolo a motore coinvolto in un sinistro ad ulteriori accertamenti clinici, comunque motivati, dovendosi ritenere del tutto sufficienti - per verificare le condizioni di guida del soggetto - quelli eseguiti a scopo diagnostico.N. 6697/2022 R.G.

4. La non manifesta infondatezza dei motivi di cui sopra, dunque, ha ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e pertanto, come detto, si è dovuto prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescri- zione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione.

Così deciso in Roma il 18 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tiPtAFIcATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6697/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del pre- cedente segnalato dalla Procura Generale (Sez. 4 n. 21559/2021) e, comunque, del fatto che l'articolo 187 cod. strada non sanziona il rifiuto opposto ad un parti- colare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, un'eventuale condotta elu- siva dell'accertamento delle modalità di guida iniziata di essere gravemente irre- golare. Tale condotta non ci sarebbe stata, in quanto il ricorrente era stato sotto- posto a prelievo ematico quella stessa notte, in ospedale, prelievo che aveva con- sentito di accertarne lo stato di ebbrezza, e quei medesimi prelievi potevano anche essere utilizzati per accertare la presenza di eventuali stupefacenti nel sangue. Il ricorrente -si deduce- si era solo rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli cui era stato sottoposto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Non essendo i motivi sopra illustrati manifestamente infondati, il Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e pertanto an- nullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato. Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, al 3/4/2022 risulta infatti decorso per il delitto in imputazione il termine prescri- zionale massimo di cinque anni. Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. In particolare, non è manifestamente infondata la doglianza secondo cui non è stato adeguatamente valutato, nella motivazione del provvedimento impu- gnato, il tema per cui non vi era stato un rifiuto del Fiocco di sottoporsi all'ulteriore accertamento finalizzato alla verifica della presenza di metaboliti di stupefacenti nelle urine, bensì un generale rifiuto dell'odierno ricorrente a sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari dopo che era già stato sottoposto a prelievo ematico in sede di cure per l'incidente. Non manifestamente infondato, in particolare, è il tema del mancato con- fronto, nella motivazione della sentenza impugnata, con il tema della non indi- spensabilità da parte della struttura sanitaria di sottoporre il conducente di un veicolo a motore coinvolto in un sinistro ad ulteriori accertamenti clinici, comunque motivati, dovendosi ritenere del tutto sufficienti - per verificare le condizioni di guida del soggetto - quelli eseguiti a scopo diagnostico.N. 6697/2022 R.G. 4. La non manifesta infondatezza dei motivi di cui sopra, dunque, ha ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e pertanto, come detto, si è dovuto prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescri- zione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 18 ma
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