CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 05/02/2021, confermava la sentenza emessa in data 16/06/2020 all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata (capo a), detenzione e porto illegale di un' arma da sparo con relativo caricatore (capo b) e ricettazione (capo c) e condannati rispettivamente, il primo alla pena di anni sei ed euro 1.573,34 di multa e gli altri alla pena di anni cinque ed euro 1.216,67 di multa. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite rispettivi difensori di fiducia, tutti e tre gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un due motivi fra loro connessi, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione anche in ragione di travisamento delle prove in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione dell'arma di cui al capo c). La difesa del ricorrente assume che la corte territoriale, omettendo di esaminare gli specifici elementi di censura, non aveva considerato che difettava la prova dell'elemento psicologico del suddetto reato in capo al ricorrente e che i giudici di merito avevano dato credito alle sole dichiarazioni accusatorie dei correi Notturno e Veneruso rimaste prive di ogni riscontro. Rileva, ancora, che non sussisteva alcun elemento da cui era dato desumere che egli fosse consapevole della provenienza delittuosa dell'arma posto che non risultava che egli aveva provveduto all' acquisto della pistola, la cui matricola era non abrasa e ben leggibile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi: a. con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p.; b. con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente ali' applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Assume che nella specie la pena accessoria doveva essere quella della interdizione temporanea in quanto la durata andava parametrata alla pena base come determinata per effetto del concorso delle circostanze e del relativo bilanciamento e che la corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla specifica censura riguardante la pena accessoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte con entrambi i motivi che possono essere presi in esame congiuntamente in quanto fra loro connessi. I giudici di appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, hanno evidenziato come la responsabilità dell' imputato, anche con riferimento alla ricettazione dell' arma, risultava accertata sulla base delle complessive emergenze processuali, essendo emerso in modo evidente che tutti i concorrenti nel reato di rapina erano concordi sulle modalità del pio\no criminoso, ivi compreso l' utilizzo di una pistola di provenienza illecita. Occorre considerare che il presupposto del delitto di ricettazione, cioè l'esistenza di un delitto anteriore, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso, dovendosi nella specie ritenere corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma utilizzata per una rapina certamente non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati. A fronte, quindi, della ricostruzione della condotte delittuosa in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale si limita a reiterare profili di non corretta valutazione dell'intero compendio emerso a suo carico, asseriti travisamenti ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. - 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della-manifesta infondatezza della censura proposta. Occorre, invero, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della particolare gravità della condotta dell'imputato autore di una rapina compiuta con modalità assai violente. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati 3.1. La prima censura è manifestamente infondata per ragioni analoghe a quelle evidenziate al §.2 con la precisazione che anche nei suoi confronti i giudici di merito hanno congruamente motivato in punto di giudizio di bilanciamento fra circostanze. 3.2. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. Deve evidenziarsi che per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole prima del giudizio abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva. (Sez. 5, Sentenza n. 44562 del 28/05/2015 Ud. (dep. 04/11/2015 ) Rv. 265092 , mentre nel caso in esame l' imputato di è limitato a dedurre di essersi attivato per il ritrovamento della refurtiva prima del giudizio senza nulla chiarire in ordine agli effettivi danni risarciti. 3.3. L' ultimo motivo è fondato. Dal momento che ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. (Sez. 5, Sentenza n. 28584 del 14/03/2017 Ud. (dep. 08/06/2017) Rv. 270240 - 01., posto che la pena base in questione era inferiore ad anni cinque, non poteva disporsi la interdizione perpetua dai pubblici uffici dovendo trovare applicazione nei confronti del predetto ricorrente la pena -accessoria della interdizione dai uffici per anni cinque. 4. In conclusione va disposto l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio concernente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, rideterminando la pena accessoria in anni cinque nonchè dichiarata nel resto l'inammissibilità del ricorso. 4.1. I ricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio concernente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, rideterminando la pena accessoria in anni cinque; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in