CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5011/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] (BR) [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA],N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 avverso la sentenza del T ribunale di BRINDISI n. 1377/2021 depositata il 22/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della s.r.l. “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva ricorso avverso le ordinanze di ingiunzione emesse dalla Prefettura di Brindisi (n. 44608 –44607 – 44604 – emesse in data 29.11.2016, n. 42147 –42145 – 42142 emesse in data 10.11.2016, e n. 42561 –42560 – 42552 emesse in data 15.11 .2016), per aver emesso assegnisenza provvista ed in difetto di autorizzazione del trattario, inviolazione delle prescrizioni ex art. 1 e 2 l. 386/1990 (all. 1 - 2 - 3 - 4-5-6-7-8-9-). In particolare, le nove ingiunzioni di pagamento erano emesse dalla Prefettura di Brindisi, per una somma pari ad euro 130.000,00 circa, per la violazione delle norme in materia di emissione di assegni prescritte dalla legge 386/1990, in quanto assegni emessisenza provvista ed in assenza di autorizzazione del trattario dal 31 agosto 2012 al 15 marzo 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi con sentenza del 14.2.2019 accoglieva l’opposizione, annullando le ordinanze di ingiunzione emesse dal Prefetto di Brindisi. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] di Governo di Brindisi, in persona del Prefetto proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace. 4. Il Tribunale di Brindisi a ccoglie va l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara va la legittimità e validità delle ordinanze ingiunzioni impugnate. In particolare, il Tribunale di Brindisi accoglieva il primo motivo di appello Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 dell'Amministrazionepoiché, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, il termine massimo per l'adozione del provvedimento diordinanza ingiunzione, in assenza di disposizione specifica sulpunto nella cd. “ legge assegni ” e nella legge n. 689/81, era coincidente con quello di prescrizione quinquennale della applicazionedella sanzione amministrativa (art. 28 L. 689/81) dalla commissione del fatto. IlGiudice di Pace di Brindisi, invece, in virtù del richiamo previsto dall'art. 8 bis della legge 386/1990, aveva ritenuto di annullare le predette ordinanz e ingiunzioni poiché emesse ben oltre il terminedi 90 giorni dalla ricezione del rapporto inviato dagli istituti di credito trattari alla Prefettura di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] dell'Appello, poi, nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'assenza dell'elemento psicologico e quindila colpa dei trasgressori, lo giudicava infondato poiché nel casodi specie, riguardando l'accertamento sanzionatorio un titolo di credito astratto, non sarebbe stato possibile valutare la sussistenza della buona fede o meno del trasgressore in quanto presunta. Infine, per quel che con cerne, poi, gli altri motivi di gravameil Giudice dell'Appello li riteneva assorbiti nell'analisi dei duemotivi scrutinati. 5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentantedella s.r.l. “[OSCURATO:PERSONA]” ha propo sto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motividi ricorso. 6. L'[OSCURATO:PERSONA] di Governo di Brindisi si è costituito fuori termine al solo fine di partecipare all’eventuale discussione. Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 7. I ricorrenti in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: I ricorrenti censurano l'omessa disamina dei motivi proposti nelgiudizio di primo grado, atteso che, accolto l'appello e dichiara ti infondati i primi due motivi di opposizione alle ingiunzioni di pagamento,il Tribunale di Brindisi non ha proceduto alla disamina degli ulteriori motivi di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure avevaaccolto il sesto motivo, relativo alla tardività della emissione delle ordinanze ingiunzioni da parte della Prefettura di Brindisi, ritenendo assorbiti gli altri dalla valutazione delprimo. [OSCURATO:PERSONA] dell'Appello ha accolto il primo motivo di ricorso formulato dalla Amministrazione ed h a , quindi , esaminato il secondo motivo di gravame in appello, riguardante la carenza dell'elemento psicologico denunciata da l ricorrente nel ricorso introduttivo di primo grado, rilevandone l'infondatezza e, con un’inversione logica evidente, ha ritenuto assorbiti gli altri motivi digravame. [OSCURATO:PERSONA] dell'Appello si è sottratto così alla disamina dei motividi ricorso di primo grado, riproposti in termini di difese, negli scritti difensivi, depositati dal ricorrente in appello, nella propria memoria di costituzione e risposta del 13 maggio 2020 neanche giustificando l'infondatezza deglistessi e obliterando del tutto ogni disamina. Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 Il ricorrente riporta integralmente i motivi omessi. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’appello, ha omesso di esaminare i motivi di opposizione riproposti in appello dal ricorrente. Nel ricorso e nella sentenza sono riportati i sette motivi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzione. Il Tribunale ha accolto l’appello dell’amministrazione ritenendo tempestiva l’ordinanza ingiunzione subordinata unicamente al termine di prescrizione di cinque anni ex art. 28 l. n. 689 del 1981 e risultando tempestiva la contestazione effettuata nei 90 giorni previsti dall’art. 14 l. n. 689 del 1981. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata il Tribunale, in modo del tutto contraddittorio , ha poi ritenuto infondato il motivo di appello relativo alla mancanza dell’elemento psicologico in quanto l’assegno è un titolo astratto e,dunque, non è possibile valutare la sussistenza della buona fede dovendosi invece presumere. Una tale motivazione sembra volta all'accoglimento del motivo di appello se proposto dall’amministrazione piuttosto che al rigetto. Il Tribunale, dunque, non ha esaminato i motivi di opposizione che i ricorrenti hanno riproposto in appello nei propri scritti difensivi ex art. 346 c.p.c. non essendo necessario proporre appello incidentale in quanto i suddetti motivi erano stati assorbiti dalla decisione del giudice di primo grado di accoglimento dell’opposizione per tardività della contestazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art 8bis della legge 386/1990 . Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 La sentenza impugnata muove dalla applicazionedel principio espresso dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 9591/2016, sono intervenute sullaapplicabilità del termine ex art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, 90 giorni nella formulazione vigente, a i procedimenti sanzionatori previsti dalla legge sulla depenalizzazione n. 689/81. Il ricorrente sottolinea che, a lla anzidetta pronuncia, è seguito tuttavia un arresto di segno contrario delConsiglio di Stato, Sezione VI, n. 542 del 18 dicembre 2012. Il Tribunale ha ritenutoapplicabile il termine prescrizionale di 5anni quale termine utile per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto, mentre invece, come da evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, non ha applicato il termine perentorio previsto dall'art. 8 bis legge 386/1990, 90 giorni, con decorrenza alpiù dalla scadenza del termine per la presentazione degli scrittidifensivi endoprocedimentali. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. L’art. 8 bis della l. n. 386 del 1990 è chiarissimoe rimanda alla disciplina della legge n. 689 del 1981, infatti, prevede che: Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni dellesezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689e successive modificazioni, in quanto compatibili. Il ricorrente pretende di applicare il termine di 90 giorni per la contestazione della violazione ex art. 14 l. n. 689 del 1981 –nella specie rispettato - alla successiva ordinanza ingiunzione soggetta invece al termine di prescrizione di cinque anni ex art. 28 l. n. 689 del 1981. La censura, pertanto, si manifesta del tutto infondata. 3. Il terzo motivodi ricorso è così rubricato: Violazione di legge in relazione all'art. 3 della legge 689/81. La sentenza impugnata offre una brevissima disamina del primomotivo di gravame proposto da codesta parte ricorrente, nel giudizio di I ° grado e nella sentenza del Tribunale di Brindisi indicato, probabilmente per errore, quale secondo motivo di gravame di appello. La censura ha ad oggetto la ritenuta non applicabilità della buona fede per mancanza di colpa. Secondo i ricorrenti, nel caso di specie potrebbe invocarsi la ricorrenza del caso fortuito o della forzamaggiore, previsti anche in materia di applicazione di sanzioni amministrative: In tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggio re, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuitosulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 La relativa nozione va desunta d all'art. 45 c.p., rimanendo integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine” . L'evento catastrofico subìto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio2021,data che costituisce il dies a quo di tutti gli illeciti amministrativi contestati, può ben collocarsi nell'alveo normativo interpretativo dell'art. 3 L. 689/81, nella parte in cui si esclude laricorrenza della colpevolezza, elemento costitutivo imprescindibiledelle fattispecie sanzionatorie contestate agli odierni ricorrenti, inpresenza di fatti di straordinaria gravità non riconducibili alla condotta del trasgressore. Vuole dirsi che gli odierni ricorrenti hanno regolarmente assoltoall'onere della prova su di loro gravante, in ordine alla assenza del profilo della colpevolezza nella condotta contestata. Infatti, come accennato, al ricorso introduttivo del giudizio di I grado, è stataallegato il decreto di omologazione della [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale n.13/12 CP Tribunale di Brindisi dell'11 ottobre 2013 (cfr. all. 7 delIn materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione, operata dall'art. 29 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della l. n. 386 del 1990, del corrispondente delitto), 3.1 Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. Come si è detto il Tribunale non ha esaminato il motivo di opposizione che in questa sede i ricorrenti ripropongono e la decisione in ordine allo speculare motivo di appello dell’amministrazione, per quanto si è detto, è del tutto contraddittoria e sostanzialmente immotivata. Ric. 2022n. 5011sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 4.In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi in persona di diverso magistratoanche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbi