CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40485/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di LECCEsto avviso alle pai--Ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico del Tribunale di Lecce ha applicato, ex art.444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il reato dì cuì all'art 582 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo l'errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie il ricorrente sotto la veste della errata qualificazione giuridica si duole dell'apprezzamento dei risultati di prova operato dal Giudice,ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.09.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Stefla o PaUa- i(