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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21616/2026

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LLI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro983 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 1/2021;Numero registro generale 29029/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/202625/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 24/06/20261.

La Corte d’appello di Torino, pronunciando in riassunzione nelgiudizio di rinvio da questa Corte che con ordinanza n.21473/2020 aveva cassato la sentenza di confermadell’accoglimento reso in primo grado della domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’annullamento perprescrizione della pretesa contributiva riportata in avviso diaddebito per contributi previdenziali IVS a percentualeeccedenti il minimale dovuti a INPS -Gestione SeparataArtigiani- per l’anno 2005, ha accolto l’appello di INPS e respintoil ricorso introduttivo del contribuente.

Seguendo il dictum dellaCorte rescindente sull’efficacia interruttiva della prescrizionericonosciuta alla notifica dell’avviso di accertamentodell’Agenzia delle Entrate, la Corte territoriale ha accoltol’appello riassunto da INPS ritenendo che l’accertamentoconservi valore probatorio ancorché sia sopraggiunta definizioneconcordata della lite fiscale ex art.39 co.12 d.l. 98/2011 e art.16 L.289/2002, avente natura deflattiva, senza incidenza sulcontenuto e portata presuntiva dell’atto di accertamento checonserva la sua efficacia ai fini extrafiscali.

Il contribuente avevainfatti osservato che la definizione del contenzioso tributario conil versamento di una quota pari al 30% della pretesa tributarianon comporti il riconoscimento della validità dell’accertamento,e che non sia provata la pretesa accertata operata su una merapresunzione semplice; ed inoltre, il contribuente aveva reputatoche potesse essere applicato retroattivamente lo studio disettore più evoluto (del 2008) più favorevole nellarideterminazione dei maggiori ricavi, e che il giudice non avessetenuto conto delle motivazioni del rilevato scostamentoNumero registro generale 29029/2021consistenti nella concorrenza di imprese di cittadiniN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026extracomunitari e della crisi economica del 2005.

Data pubblicazione 24/06/2026La Corte ha chiarito che l’INPS svolge un’attività di controlloeffettuando accertamenti formali e sostanziali sui datidenunciati dai contribuenti procedendo, in caso di mancatopagamento, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate,alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmenteinsoluti; e riguardo alla portata presuntiva dell’accertamentotributario, occorre che “lo stesso venga resistito da colui cheintenda, invece, evitare il consolidamento dell’accertamentostesso”; in mancanza di prova contraria offerta dall’obbligato,l’atto di accertamento deve ritenersi idoneo a rendere definitivol’avveramento del fatto in esso contenuto.Nel caso in esame, non erano stati messi in discussione ipresupposti di fatto utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ladefinizione del settore di appartenenza dell’impresa individualeal gruppo di [OSCURATO:PERSONA] disciplinato dallo studio di settore“TG50u” che era stato ritenuto corretto, e dal quale discendeval’incongruenza di ricavi reiterata nel tempo (non congruo peranni 2004 e 2005), l’incoerenza reiterata nel tempo dei daticontenuti negli indicatori economici di settore, l’incongruenzarispetto al reddito complessivo dichiarato in rapporto aglielementi di spesa rilevanti (figli a carico, pagamento di premiassicurativi, pagamento di contributi previdenziali); ne derivavala scarsa plausibilità dei ricavi dichiarati e, in mancanza di seriecontestazioni ai rilievi svolti, il consolidamentodell’accertamento ai fini contributivi.Infine, la Corte d’appello ha rilevato che, non essendo allegatielementi probatori idonei a giustificare lo scostamento rilevatodall’ufficio, doveva ritenersi la piena operatività e validità delloNumero registro generale 29029/2021studio di settore applicato e la irretroattività di quello piùN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026evoluto, applicabile ai sensi dell’art. 33 d.l. 112/2008 a partirDeat a pubblicazione 24/06/2026dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel qualeentrano in vigore gli studi di settore infatti, gli studi di settorepossono essere utilizzati in sede di accertamento solo sepubblicati prima della scadenza del periodo di imposta cui siriferisce l’accertamento medesimo.2.

Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a 2 motivi,a cui INPS resiste con controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa all’udienza del 25 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente, premesso di essere titolare di omonima impresaindividuale artigiana con due dipendenti, e di aver ricevutodall’Agenzia delle Entrate nel luglio 2010 avviso di accertamentoper l’anno 2005 ai fini Irap, IVA, Irpef addizionale, per il quale,pendente ricorso in Commissione Tributaria, aveva attivato laprocedura di definizione agevolata di lite fiscale pendente,esitata con il pagamento di una quota pari al 30% di quantorichiesto, ha impugnato la sentenza di appello per i seguentimotivi:- con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3e 5 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norma di dirittoai sensi dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, nonchél’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (mancanza di deduzioni da parte diINPS): ritiene il ricorrente che l’INPS, in qualità di attoresostanziale, non aveva provato il maggior reddito sul qualeaveva fondato la pretesa contributiva, essendosi limitato ai datiNumero registro generale 29029/2021accertati e trasmessi dal Ministero delle Finanze; da canto suo,N umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026il ricorrente aveva contestato, nel giudizio di rinvio, che Dlaat a pubblicazione 24/06/2026definizione agevolata aveva comportato la cessazione dellamateria del contendere, ma in nessun modo aveva comportatoil riconoscimento della validità di quell’accertamento né la suadefinitività, e all’uopo richiama una pronuncia di legittimità intema di condono che escludeva la definitività dell’accertamentoreddituale a fini contributivi.

L’INPS non aveva assolto al proprioonere probatorio vertendosi in materia di prova esclusivamentepresuntiva, non fornendo mezzi al giudicante per valutareadeguatamente se gli elementi presuntivi accertati fosserodotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.-con il secondo motivo, il ricorrente deduce in relazione all’art.360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di unanorma di diritto in relazione all’art. 2729 cod. civ., presunzionisemplici; ritiene il ricorrente che gli indici di scostamentoutilizzati dagli studi di settore e ritenuti dalla Corte d’appellocome gravi, precisi e concordanti elementi idonei ad assurgeread efficacia di prova, costituiscano semplici elementi presuntivi,e quindi, nel loro insieme, un unico elemento; per contro, ilricorrente aveva allegato che la sua ditta subiva la concorrenzadi ditte che si avvalgono di lavoratori stranieri per offrire prezziridotti; lamenta, quindi, che la Corte d’appello avevatrasformato in prova quell’unico elemento di presunzionesemplice cioè lo scostamento.2.

Entrambi i motivi sono infondati.3.

Riguardo al primo, questa Corte, con ord. n. 24774/2019, hagià affermato, proprio con riferimento all’ipotesi definitoria dellalite fiscale di cui il ricorrente nel caso in esame si è avvalso, che“La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. nN.u m2e8ro9 re gistro generale 29029/2021Numero sezionale 983/2026del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide inNu maelrco udi nra ccolta generale 21616/2026modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto dDait a pubblicazione 24/06/2026accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta lasua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps apercentuale sul maggior reddito; ne consegue che ilconsolidamento e la definitività dell'accertamento ai finicontributivi possono essere impediti solo dalla resistenzadell’obbligato, e dunque dall’offerta di prove di segno contrario,e che in assenza di contestazione i fatti, oggettodell’accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogniconsequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.L’orientamento è oramai consolidato, come richiamano anche lesuccessive pronunce Cass. n. 31345/24, n. 22832/23, e n.21308/23 (d iquest’ultima si condivide l’argomento conclusivo:“Ne consegue che il più elevato reddito, accertato dall’Agenziadelle entrate in sede di verifica, assume valore presuntivo,suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazioneda parte dell’interessato (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n.21541)”.3.1 - D’altronde, l’INPS ha assolto al proprio onere probatorioproprio attraverso le presunzioni tratte dall’accertamentofiscale, valevoli, per il ragionamento inferenziale sullaconcordanza di plurimi indizi, la univocità conseguenziale, el’assenza di ipotesi ricostruttive alternative, a supportare laprova richiesta ai fini dell’accertamento contributivo, in cui siesprime l’efficacia a fini extrafiscali dell’accertamento dell’ufficiofinanziario, indipendentemente dall’esito della controversiatributaria.

L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate inerisceall’avveramento di un fatto giuridicamente rilevante, ossia laproduzione di un reddito da parte del lavoratore autonomo, eNumero registro generale 29029/2021conserva valore probatorio.

Le argomentazioni svolte dallaN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026Corte di merito sono, pertanto, condivise e confermate.

Data pubblicazione 24/06/20264.

Anche il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale havalorizzato elementi presuntivi, non confutati, quali la reiterataincongruenza dei ricavi, la reiterata incoerenza dei daticontenuti negli indicatori economici -per addetto, redditività,valore aggiunto-, l’incongruenza rispetto al reddito dichiarato inrapporto agli elementi di spesa (quali 3 figli a carico, speseassicurative, pagamento contributi ai dipendenti), elementi tuttisui quali non risultano allegate circostanze di segno contrario oforniti elementi probatori idonei ad inficiarne la coerenza econvergenza logica, nel senso prospettato dall’Istituto.4.1 Nel contraddittorio fra le parti vanno contestati gli standardsdegli studi di settore e, se tale confronto manca, il contribuenteche è onerato di fornire prova contraria, ne subisce leconseguenze (cfr. sul punto, Cass. ord. n. 24931/2022).5.

Si aggiunga che, nel caso in esame, il ricorrente, titolare diimpresa, aveva attivato la procedura di definizione agevolata,in tal modo precludendo il contraddittorio in sede tributaria esuperando la valutazione giudiziale sugli elementieventualmente offerti per contrastare il sistema di presunzioniin ambito tributario.

Ai fini contributivi l’istituto ha valorizzatoquei dati fondanti circostanze di fatto che nel loro insiemeraggiungono un grado di gravità precisione e convergenza chele argomentazioni svolte dal contribuente non hanno scalfito.Invero, nel caso concreto, la dedotta circostanza dellaconcorrenza con ditte che impiegano lavoratori stranieri perabbattere costi e ridurre i prezzi, risulta davvero generica (perentità soggettiva e oggettiva di parametri di riferimentoassumibili a comparazione) ed involge accertamenti di fatto cheinvece la Corte di merito ha compiuto per giungereN, umceoron re gistro generale 29029/2021Numero sezionale 983/2026adeguata motivazione, alla decisione di rigetto.

Numero di raccolta generale 21616/2026Data pubblicazione 24/06/20265.1 - In conclusione, la fattispecie è stata dunquecompiutamente vagliata dai giudici d'appello e l'apprezzamentocompiuto non incorre nei vizi denunciati con il secondo mezzo.6.

Alla luce delle suesposte considerazioni ed in linea con irichiamati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, il ricorsova complessivamente respinto.7.

Seguono la condanna alle spese, per soccombenza, e ledisposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 3.500,00, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro983 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 1/2021;Numero registro generale 29029/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/202625/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 24/06/20261. La Corte d’appello di Torino, pronunciando in riassunzione nelgiudizio di rinvio da questa Corte che con ordinanza n.21473/2020 aveva cassato la sentenza di confermadell’accoglimento reso in primo grado della domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’annullamento perprescrizione della pretesa contributiva riportata in avviso diaddebito per contributi previdenziali IVS a percentualeeccedenti il minimale dovuti a INPS -Gestione SeparataArtigiani- per l’anno 2005, ha accolto l’appello di INPS e respintoil ricorso introduttivo del contribuente. Seguendo il dictum dellaCorte rescindente sull’efficacia interruttiva della prescrizionericonosciuta alla notifica dell’avviso di accertamentodell’Agenzia delle Entrate, la Corte territoriale ha accoltol’appello riassunto da INPS ritenendo che l’accertamentoconservi valore probatorio ancorché sia sopraggiunta definizioneconcordata della lite fiscale ex art.39 co.12 d.l. 98/2011 e art.16 L.289/2002, avente natura deflattiva, senza incidenza sulcontenuto e portata presuntiva dell’atto di accertamento checonserva la sua efficacia ai fini extrafiscali. Il contribuente avevainfatti osservato che la definizione del contenzioso tributario conil versamento di una quota pari al 30% della pretesa tributarianon comporti il riconoscimento della validità dell’accertamento,e che non sia provata la pretesa accertata operata su una merapresunzione semplice; ed inoltre, il contribuente aveva reputatoche potesse essere applicato retroattivamente lo studio disettore più evoluto (del 2008) più favorevole nellarideterminazione dei maggiori ricavi, e che il giudice non avessetenuto conto delle motivazioni del rilevato scostamentoNumero registro generale 29029/2021consistenti nella concorrenza di imprese di cittadiniN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026extracomunitari e della crisi economica del 2005. Data pubblicazione 24/06/2026La Corte ha chiarito che l’INPS svolge un’attività di controlloeffettuando accertamenti formali e sostanziali sui datidenunciati dai contribuenti procedendo, in caso di mancatopagamento, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate,alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmenteinsoluti; e riguardo alla portata presuntiva dell’accertamentotributario, occorre che “lo stesso venga resistito da colui cheintenda, invece, evitare il consolidamento dell’accertamentostesso”; in mancanza di prova contraria offerta dall’obbligato,l’atto di accertamento deve ritenersi idoneo a rendere definitivol’avveramento del fatto in esso contenuto.Nel caso in esame, non erano stati messi in discussione ipresupposti di fatto utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ladefinizione del settore di appartenenza dell’impresa individualeal gruppo di [OSCURATO:PERSONA] disciplinato dallo studio di settore“TG50u” che era stato ritenuto corretto, e dal quale discendeval’incongruenza di ricavi reiterata nel tempo (non congruo peranni 2004 e 2005), l’incoerenza reiterata nel tempo dei daticontenuti negli indicatori economici di settore, l’incongruenzarispetto al reddito complessivo dichiarato in rapporto aglielementi di spesa rilevanti (figli a carico, pagamento di premiassicurativi, pagamento di contributi previdenziali); ne derivavala scarsa plausibilità dei ricavi dichiarati e, in mancanza di seriecontestazioni ai rilievi svolti, il consolidamentodell’accertamento ai fini contributivi.Infine, la Corte d’appello ha rilevato che, non essendo allegatielementi probatori idonei a giustificare lo scostamento rilevatodall’ufficio, doveva ritenersi la piena operatività e validità delloNumero registro generale 29029/2021studio di settore applicato e la irretroattività di quello piùN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026evoluto, applicabile ai sensi dell’art. 33 d.l. 112/2008 a partirDeat a pubblicazione 24/06/2026dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel qualeentrano in vigore gli studi di settore infatti, gli studi di settorepossono essere utilizzati in sede di accertamento solo sepubblicati prima della scadenza del periodo di imposta cui siriferisce l’accertamento medesimo.2. Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a 2 motivi,a cui INPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’udienza del 25 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente, premesso di essere titolare di omonima impresaindividuale artigiana con due dipendenti, e di aver ricevutodall’Agenzia delle Entrate nel luglio 2010 avviso di accertamentoper l’anno 2005 ai fini Irap, IVA, Irpef addizionale, per il quale,pendente ricorso in Commissione Tributaria, aveva attivato laprocedura di definizione agevolata di lite fiscale pendente,esitata con il pagamento di una quota pari al 30% di quantorichiesto, ha impugnato la sentenza di appello per i seguentimotivi:- con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3e 5 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norma di dirittoai sensi dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, nonchél’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (mancanza di deduzioni da parte diINPS): ritiene il ricorrente che l’INPS, in qualità di attoresostanziale, non aveva provato il maggior reddito sul qualeaveva fondato la pretesa contributiva, essendosi limitato ai datiNumero registro generale 29029/2021accertati e trasmessi dal Ministero delle Finanze; da canto suo,N umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026il ricorrente aveva contestato, nel giudizio di rinvio, che Dlaat a pubblicazione 24/06/2026definizione agevolata aveva comportato la cessazione dellamateria del contendere, ma in nessun modo aveva comportatoil riconoscimento della validità di quell’accertamento né la suadefinitività, e all’uopo richiama una pronuncia di legittimità intema di condono che escludeva la definitività dell’accertamentoreddituale a fini contributivi. L’INPS non aveva assolto al proprioonere probatorio vertendosi in materia di prova esclusivamentepresuntiva, non fornendo mezzi al giudicante per valutareadeguatamente se gli elementi presuntivi accertati fosserodotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.-con il secondo motivo, il ricorrente deduce in relazione all’art.360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di unanorma di diritto in relazione all’art. 2729 cod. civ., presunzionisemplici; ritiene il ricorrente che gli indici di scostamentoutilizzati dagli studi di settore e ritenuti dalla Corte d’appellocome gravi, precisi e concordanti elementi idonei ad assurgeread efficacia di prova, costituiscano semplici elementi presuntivi,e quindi, nel loro insieme, un unico elemento; per contro, ilricorrente aveva allegato che la sua ditta subiva la concorrenzadi ditte che si avvalgono di lavoratori stranieri per offrire prezziridotti; lamenta, quindi, che la Corte d’appello avevatrasformato in prova quell’unico elemento di presunzionesemplice cioè lo scostamento.2. Entrambi i motivi sono infondati.3. Riguardo al primo, questa Corte, con ord. n. 24774/2019, hagià affermato, proprio con riferimento all’ipotesi definitoria dellalite fiscale di cui il ricorrente nel caso in esame si è avvalso, che“La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. nN.u m2e8ro9 re gistro generale 29029/2021Numero sezionale 983/2026del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide inNu maelrco udi nra ccolta generale 21616/2026modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto dDait a pubblicazione 24/06/2026accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta lasua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps apercentuale sul maggior reddito; ne consegue che ilconsolidamento e la definitività dell'accertamento ai finicontributivi possono essere impediti solo dalla resistenzadell’obbligato, e dunque dall’offerta di prove di segno contrario,e che in assenza di contestazione i fatti, oggettodell’accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogniconsequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.L’orientamento è oramai consolidato, come richiamano anche lesuccessive pronunce Cass. n. 31345/24, n. 22832/23, e n.21308/23 (d iquest’ultima si condivide l’argomento conclusivo:“Ne consegue che il più elevato reddito, accertato dall’Agenziadelle entrate in sede di verifica, assume valore presuntivo,suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazioneda parte dell’interessato (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n.21541)”.3.1 - D’altronde, l’INPS ha assolto al proprio onere probatorioproprio attraverso le presunzioni tratte dall’accertamentofiscale, valevoli, per il ragionamento inferenziale sullaconcordanza di plurimi indizi, la univocità conseguenziale, el’assenza di ipotesi ricostruttive alternative, a supportare laprova richiesta ai fini dell’accertamento contributivo, in cui siesprime l’efficacia a fini extrafiscali dell’accertamento dell’ufficiofinanziario, indipendentemente dall’esito della controversiatributaria. L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate inerisceall’avveramento di un fatto giuridicamente rilevante, ossia laproduzione di un reddito da parte del lavoratore autonomo, eNumero registro generale 29029/2021conserva valore probatorio. Le argomentazioni svolte dallaN umero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 21616/2026Corte di merito sono, pertanto, condivise e confermate. Data pubblicazione 24/06/20264. Anche il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale havalorizzato elementi presuntivi, non confutati, quali la reiterataincongruenza dei ricavi, la reiterata incoerenza dei daticontenuti negli indicatori economici -per addetto, redditività,valore aggiunto-, l’incongruenza rispetto al reddito dichiarato inrapporto agli elementi di spesa (quali 3 figli a carico, speseassicurative, pagamento contributi ai dipendenti), elementi tuttisui quali non risultano allegate circostanze di segno contrario oforniti elementi probatori idonei ad inficiarne la coerenza econvergenza logica, nel senso prospettato dall’Istituto.4.1 Nel contraddittorio fra le parti vanno contestati gli standardsdegli studi di settore e, se tale confronto manca, il contribuenteche è onerato di fornire prova contraria, ne subisce leconseguenze (cfr. sul punto, Cass. ord. n. 24931/2022).5. Si aggiunga che, nel caso in esame, il ricorrente, titolare diimpresa, aveva attivato la procedura di definizione agevolata,in tal modo precludendo il contraddittorio in sede tributaria esuperando la valutazione giudiziale sugli elementieventualmente offerti per contrastare il sistema di presunzioniin ambito tributario. Ai fini contributivi l’istituto ha valorizzatoquei dati fondanti circostanze di fatto che nel loro insiemeraggiungono un grado di gravità precisione e convergenza chele argomentazioni svolte dal contribuente non hanno scalfito.Invero, nel caso concreto, la dedotta circostanza dellaconcorrenza con ditte che impiegano lavoratori stranieri perabbattere costi e ridurre i prezzi, risulta davvero generica (perentità soggettiva e oggettiva di parametri di riferimentoassumibili a comparazione) ed involge accertamenti di fatto cheinvece la Corte di merito ha compiuto per giungereN, umceoron re gistro generale 29029/2021Numero sezionale 983/2026adeguata motivazione, alla decisione di rigetto. Numero di raccolta generale 21616/2026Data pubblicazione 24/06/20265.1 - In conclusione, la fattispecie è stata dunquecompiutamente vagliata dai giudici d'appello e l'apprezzamentocompiuto non incorre nei vizi denunciati con il secondo mezzo.6. Alla luce delle suesposte considerazioni ed in linea con irichiamati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, il ricorsova complessivamente respinto.7. Seguono la condanna alle spese, per soccombenza, e ledisposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 3.500,00, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito
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