CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 1 settembre 2025 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel resto confermando il provvedimento impugnato, ivi compresa la misura cautelare della custodia in A.zosi-5 carcere disposta per irdi cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1), e per i delitti scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 10), 27), 28), 29). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, che deducono: 2.1. il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria con riferimento all'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione contestata al capo 1), non avendo il Tribunale motivato in ordine al contributo funzionale offerto dal ricorrente per l'esistenza del sodalizio; osserva il difensore che è stata offerta la prova che il casolare sito in Gela in contrada Spinasanta è di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non vi è prova che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di detto immobile, che, in ogni caso, era verosimilmente utilizzato come luogo di custodia individuale; allo stesso modo, la motivazione sarebbe apparente laddove fa discendere l'adesione al sodalizio dalla mera realizzazione dei reati fine, e considerando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA], sicché è illogica la motivazione nella parte in cui il ricorrente aveva raccolto la fiducia dei sodali e si avvaleva, come collaboratore, di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono state registrate solo quattro conversazioni telefoniche tra il 24 ottobre e il 15 dicembre 2024. Aggiunge il difensore che dagli atti emerge la totale assenza di condotte tipiche partecipative, posto che il [OSCURATO:PERSONA]: non figura nello schema riepilogativo dei contatti telefonici, non utilizza un linguaggio criptico, non è in possesso di schede sim intestate a terzi, non è stato attinto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito solamente di una pregressa attività di spaccio del [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha a che vedere con il sodalizio in esame; 2.2. il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine al quantitativo di stupefacente e al contributo causale del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 10), avendo il Tribunale travisato il contenuto 2dell'intercettazione ambientate prov. 71 del 24 ottobre 2025, da cui, invece, risulta che sarebbe stato praticato un prezzo scontato in caso di acquisto superiore ai cinque chilogrammi; in ogni caso, la motivazione non chiarisce quale sia stato il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del reato in esame; 2.3. il vizio di motivazione apparente e la violazione di legge in relazione ai capi 27) e 28), per avere il Tribunale ravvisato la gravità indiziaria su un presupposto di fatto erroneo e non dimostrato, ossia la disponibilità, in capo al ricorrente, del casolare di contrada Spinasanta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, peraltro di contenuto fattuale, che sono state rigettate dal Tribunale con un motivazione logica e immune da violazioni di legge, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente 2. Per fissare il confine entro cui è censurabile, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si rammenta che a questa Corte di legittimità spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (per tutti, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01 Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01), sempre che detta ricostruzione - ma non è questo il caso in esame, stante il contenuto dei motivi di ricorso - non sia inficiata da elementi di prova travisati. 33. Ciò chiarito in termini generali, si osservamotivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, valutazione che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 4. Quanto al primo motivo, appare opportuno ricapitolare, sia pure in via di sintesi, i principi elaborati da questa Corte a proposito della partecipazione al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 4.1. Si rammenta che la nozione di "partecipazione" a una data associazione criminosa, qualunque essa sia, ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (per tutti, cfr. Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U, n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U, n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994). 4.2. Sul piano descrittivo, la condotta di partecipazione è a "forma libera", essendo integrabile da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, in grado di apportare un contributo, ancorché minimo ma non insignificante, alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992, Alfano, Rv. 191309). La condotta di partecipazione rilevante ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può atteggiarsi, nella pratica, nel modo più diverso: il dato qualificante e decisivo, come per tutte le fattispecie associative, consiste nel contributo alla vita ed all'operatività del sodalizio, anche soltanto per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677) o addirittura già ab origine prestabilita, dovendo l'indeterminatezza riguardare soltanto la serie dei delitti che s'intendono commettere e non la durata del pactum sceleris (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099). 4.3. Ai fini probatori, la prova dell'adesione al sodalizio può essere desunta dal concorso nei "reati-fine": costituendo, questi ultimi, altrettanti momenti attuativi dello scopo sociale, la reiterata partecipazione agli stessi, in concorso 4con altri partecipi, assume una valenza indiziaria qualificata, e dunque una capacità dimostrativa della partecipazione del singolo al reato associativo, suscettibile di essere superata solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441). La partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può, dunque, essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 4.4. In altri termini, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a uno o più reati fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662; Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahmed e altri, Rv. 246115; Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, Romeo e altri, Rv. 241628; Sez. 5, n. 2838 del 09/12/2002, dep. 2003, Platania, Rv. 224916). 5. Nel caso in esame, in aderenza ai principi ora evocati, il Tribunale cautelare, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, sulla base di plurimi, convergenti elementi, puntualmente indicati, ossia: la circostanza — dirimente ai fini della sussistenza del fumus del delitto in esame - che il ricorrente aveva la custodia, per il tramite del coindagato Messaoudi, dello stupefacente e delle armi di tutta l'associazione, che erano nascosti all'interno di un casolare di cui, appunto, il [OSCURATO:PERSONA], al di là della formale titolare, aveva la piena disponibilità, come confermato dal Messaoudi medesimo e come risulta dal contenuto delle conversazioni intercettate (cfr., ad esempio, il progr. 895 del 4 dicembre 2024, 5riportato alla p. 17 dell'ordinanza); la diretta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a numerosi reati fine "di livello", tra cui l'offerta in vendita di cinque kg. di hashish (capo 10), in cui ben difficilmente sarebbe stato coinvolto un soggetto extraneus al sodalizio; le conversazioni intercettate, dopo l'arresto del Messaoudi, tra [OSCURATO:PERSONA] e alcuni sodali, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo essere stato rassicurato dall'interlocutore circa il fatto che il tunisino "non se la fosse cantata", concordava sulla necessità di garantire assistenza legale e supporto economico al sodale arrestato; il rapporto stretto tra [OSCURATO:PERSONA] e il capo dell'associazione, ossia il [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalle conversazioni in atti. 6. Parimenti inammissibili, perché di contenuto fattuale e rivalutativo, sono i restanti motivi, diretti a contestare la sussistenza della gravità indiziarie in relazione ai delitti di cui ai capi 10), 27) e 28). 6.1. Quanto al delitto di cui al capo 10), il Tribunale, con un percorso argomentativo scevro da vizi logici, ha ribadito il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'affare, relativo all'offerta in vendita di cinque kg. di hashish, sulla base di una serie di elementi di fatto puntualmente indicati, ossia: 1) la circostanza che i sodali si siano incontrati proprio presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dopo una serie di interlocuzioni tra costui e il [OSCURATO:PERSONA] sulla scelta della vettura da utilizzare per procedere alla trasferta, materialmente effettuata da Messaoudi; 2) la circostanza che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare al Messaoudi di recarsi a Caltanissetta, a bordo di una Lancia Y, al fine di cedere lo stupefacente direttamente a [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del supermercato "Centesimo", fornendo al sodale le indicazioni per raggiungere il luogo dell'incontro. 6.2. In relazione ai delitti di cui ai capi 27) e 28), il Tribunale ha desunto la sussistenza della gravità indiziaria dal contenuto della conversazione n. 895 del 4 dicembre 2024 - riportata, come detto, a p. 17 dell'ordinanza -, da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA], allorquando si era recato presso il casolare per prelevare sostanza stupefacente, non trovando il Messaoudi in loco né riuscendo a contattarlo, aveva telefonato proprio al [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari, per chiedergli se sapesse dove era occultato lo stupefacente, al che l'interlocutore rispondeva che la sostanza era avvolta in coperte, al contempo rassicurando il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che egli stesso avrebbe provveduto a chiamare il tunisino, così confermando di avere la piena disponibilità del casolare, per il tramite del Messaoudi. Ancora, il Tribunale ha anche indicato il progr. 900 del medesimo giorno (cfr. p. 18 dell'ordinanza), da cui risulta che il [OSCURATO:PERSONA] — si ribadisce, agli arresti domiciliari — continuava ad occuparsi delle cessioni al dettaglio della cocaina, sul cui prezzo e sulle cui modalità di taglio interloquiva direttamente con il [OSCURATO:PERSONA], con ciò dimostrando, ancora una volta, che egli aveva la signoria di fatto 6sull'immobile adibito a custodia di sostanza stupefacente e di armi, sequestrati il 6 dicembre 2024 in occasione dell'arresto proprio del tunisino. 7. Al cospetto di tale apparato argomentativo - adeguato, saldamente ancorato alla risultanze investigative e immune da vizi di illogicità manifesta — il ricorrente deduce tutte censure di contenuto fattuale, che, lungi dall'evidenziare vizi motivazionali, sono tutte incentrate ad una diversa lettura del materiale probatorio, ciò che esula dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M