CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27078-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 2778/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un atto di intimazione di pagamento per mancato pagamento di quote associative dal 2005 al 2009; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso nulla disponendo per le spese di giudizio; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente, accoglieva tale appello affermando: che il principio di soccombenza imponeva, in primo grado, la condanna alla refusione delle spese processuali; che ha errato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per aver ritenuto di non pronunciarsi in merito alle spese, tenendo conto della mancata costituzione delle parti resistenti mentre la decisione su spese e compensi era dovuta in ragione della legittima proposizione del ricorso, invero fondato, restando indifferente a tal fine la costituzione di parte avversa, mentre è in questo gravame che la mancata costituzione di parte appellata legittima il giudice a nulla disporre sulle spese processuali; che vanno liquidate le spese del giudizio di primo grado per un importo di 150,00 euro. La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre il [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituivano. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 92 c.p.c., 118 disp. att. cod. proc. civ., Ric. 2020 n. 27078 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- 111 Cost., nonché carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, che dopo aver accolto l'appello per non aver nulla disposto sulle spese la sentenza di primo grado, a sua volta nulla dispone sulle spese. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dei D.M. 55 del 2014 e 37 del 2018 nonché carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per l'esiguità delle spese liquidate per il primo grado. Il primo motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne Ric. 2020 n. 27078 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando: che il principio di soccombenza imponeva, in primo grado, la condanna alla refusione delle spese processuali; che ha errato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per aver ritenuto di non pronunciarsi in merito alle spese, tenendo conto della mancata costituzione delle parti resistenti mentre la decisione su spese e compensi era dovuta in ragione della legittima proposizione del ricorso, invero fondato, restando indifferente a tal fine la costituzione di parte avversa, mentre è in questo gravame che Ric. 2020 n. 27078 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- la mancata costituzione di parte appellata legittima il giudice a nulla disporre sulle spese processuali ha contraddittoriamente dapprima correttamente individuato l'errore commesso dalla sentenza di primo grado per poi riproporlo negli stessi termini, non procedendo alla liquidazione delle spese in ragione della mancata costituzione di parte appellata, pur riconoscendo l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado e quindi attribuendo una piena vittoria al contribuente, al quale andavano conseguentemente liquidate le spese di lite, a nulla rilevando la circostanza della mancata costituzione di parte appellata, non dovendo certo essere le spese liquidate a quest'ultima, in quanto soccombente, ma, appunto, alla parte contribuente. Il secondo motivo di impugnazione è parimenti fondato. Il motivo di ricorso è fondato in quanto è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari (centocinquanta euro per il primo grado di giudizio) del decoro e della dignità professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica e in cui la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota Ric. 2020 n. 27078 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari); i suddetti principi sono stati peraltro confermati da Cass. n. 830 del 2020 e Cass. n. 37009 del 2021. Pertanto, ritenuta la fondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella cam