CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 21 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro cinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza ai fini della proposizione della querela. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha applicato il consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342). Il querelante si era qualificato come responsabile della sicurezza del supermercato dinanzi agli organi di P.G., circostanza idonea a costituire piena prova della sua legittimazione, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi smentita e del carattere pregiudizievole della sanzione in caso di falsità delle dichiarazioni. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato il valore dei beni sottratti, pari ad €.305,00, e la natura della merce, palesemente destinata ad essere rivenduta e non consumata ( 45 confezioni di pinoli, alimento di pregio). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in