Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:660
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑23/05
Commissione delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/34/CE — Condizioni di lavoro — Organizzazione dell’orario di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2005
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Diffida — Condizione — Previo inadempimento di un obbligo incombente
a uno Stato membro — Osservazioni di detto Stato — Carattere di forma sostanziale — Diffida avente ad oggetto la mancata trasposizione
di una direttiva prima della scadenza del termine di recepimento — Inammissibilità
(Art. 226 CE)
L’emissione di una lettera di diffida presuppone che sia stato fatto valere il previo inadempimento di un obbligo incombente
allo Stato membro interessato. La facoltà del detto Stato membro di presentare le proprie osservazioni – anche laddove ritenga
di non farne uso – costituisce una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, la cui osservanza è prescritta ad substantiam
per la regolarità del procedimento diretto a far dichiarare l’inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, la lettera
di diffida non può riguardare la mancata trasposizione di una direttiva il cui termine di attuazione non è ancora scaduto.
(v. punto 7)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
27 ottobre 2005 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/34/CE – Condizioni di lavoro – Organizzazione dell’orario di lavoro – Mancata trasposizione entro il termine prescritto»
Nella causa C‑23/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 25 gennaio 2005,
Commissione delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. G. Rozet e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.‑P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. [OSCURATO:PERSONA]
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta
direttiva (GU L 195, pag. 41; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non comunicandole all’Istituzione, è venuto
meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 2, n. 1, della direttiva medesima.
2 L’art. 2, n. 1, della direttiva precisa che «[g]li Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° agosto 2003, o si assicurano che entro tale data le parti sociali
mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo restando l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte
le misure necessarie per essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Per
quanto riguarda i medici in formazione, la data è il 1° agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3 Considerando che la direttiva non era stata trasposta nel diritto lussemburghese entro il termine prescritto, la Commissione
avviava il procedimento per infrazione previsto dall’art. 226, primo comma, CE. Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
con lettera di diffida 6 ottobre 2003, a presentare le proprie osservazioni, la Commissione emanava un parere motivato in
data 9 luglio 2004, invitando il detto Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarsi al medesimo entro un termine
di due mesi a decorrere dalla sua notificazione. Poiché le informazioni comunicate dalle autorità lussemburghesi a seguito
del detto parere confermavano che la direttiva non era stata ancora trasposta, la Commissione proponeva il presente ricorso.
4 Il governo lussemburghese non contesta che la direttiva in questione non sia stata trasposta entro il termine prescritto.
Tuttavia, esso fa presente che le misure necessarie a tal fine sono in corso di elaborazione, e che un progetto di legge di
attuazione della direttiva è stato, d’altronde, già predisposto.
5 Ai sensi dell’art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio l’irricevibilità
per motivi di ordine pubblico.
6 A tale riguardo si deve rilevare che la direttiva prevede, all’art. 2, n. 1, che gli Stati membri procedano alla sua attuazione
entro e non oltre il 1° agosto 2003. Riguardo, tuttavia, ai medici in formazione, il detto termine è spostato al 1° agosto
2004. Orbene, la lettera di diffida della Commissione al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è datata 6 ottobre 2003. A tale data, quindi,
il termine per la trasposizione della direttiva nella parte in cui concerne i medici in formazione non era ancora scaduto.
7 Come la Corte ha già osservato, l’emissione di una lettera di diffida presuppone che sia stato fatto valere il previo inadempimento
di un obbligo incombente allo Stato membro interessato (v. ordinanza 13 settembre 2000, causa C‑341/97, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6611, punto 18, e sentenza 15 febbraio 2001, causa C‑230/99, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1169, punto 32).
La facoltà del detto Stato membro di presentare le proprie osservazioni – anche laddove ritenga di non farne uso – costituisce
una garanzia fondamentale voluta dal Trattato CE, la cui osservanza è prescritta ad substantiam per la regolarità del procedimento
diretto a far dichiarare l’inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, la lettera di diffida non può riguardare la
mancata trasposizione di una direttiva il cui termine di attuazione non era ancora scaduto (v. sentenza 17 febbraio 1970,
causa 31/69, Commissione/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 25, punti 12‑14).
8 Ne consegue che, nella specie, i presenti inadempimenti alla direttiva, nella parte riguardante i medici in formazione, non
risultano dimostrati e che il ricorso deve essere dichiarato parzialmente irricevibile, nella parte in cui ha ad oggetto l’attuazione
della direttiva riguardo ai medici in formazione.
9 Per contro, riguardo ai settori ai quali si applica la direttiva, ad eccezione di quello dei medici in formazione, occorre
ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non
può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C‑323/01, Commissione/Italia,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4711, punto 8, e 2 ottobre 2003, causa C‑322/00, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11267, punto 50).
10 Nella specie, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure necessarie per garantire
la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale non erano state adottate.
11 Ciò premesso, il ricorso presentato dalla Commissione va dichiarato parzialmente fondato.
12 Di conseguenza, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato – eccezion fatta per quanto riguarda
le disposizioni da adottare per i medici in formazione – le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 2, n. 1, della direttiva
medesima.
Sulle spese
13 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato – eccezion fatta per quanto riguarda le disposizioni da adottare per i medici
in formazione – le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta
direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 2, n. 1, della direttiva medesima.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.