CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 40978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, previa riqualificazione del fatto di ricettazione in furto aggravato ai sensi degli artt. 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen., ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il fatto a lui ascritto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino, nell'interesse dell'imputato, svolgendo un unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità per un delitto divenuto procedibile a querela di parte, che non risulta presentata dalle persone offese. 3. Il difensore di fiducia ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 1.Va premesso che il controllo degli atti processuali ha consentito di accertare l'esistenza di mere denunce da parte delle persone offese, dalle quali non emerge in alcun modo la formulazione di un'istanza di punizione: tanto discende sia dalla qualificazione dell'atto che dal suo contenuto. 2.Va dato atto, inoltre, che, nel presente processo, è stata attivata, con nota del 09 maggio 2023, una interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, onde verificare la eventualità che le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano presentato querela entro il termine del 30/3/2023: in assenza di riscontro formale, deve desumersi che non sia sopravvenuta la presentazione della querela nel termine di legge. 3. Come ricorda la sentenza delle Sezioni Unite Salatino' ( Sez. U, n. 40150 del 2018), la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), cosicchè è ragionevole ravvisare la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistente procedibilità dell'azione penale esercitata. Il che non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive. (Sez. 5 n. 22658 del 10/05/2023 Rv. 284698). 4. Va, invero, ricordato che il comma 1 dell'art. 85 cit. nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con I. 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni dello stesso d.lgs. 150 del 2022, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (ossia, come nella specie, prima del 30 dicembre 2022: art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 5. In conclusione, in assenza di riscontri in merito all'avvenuta presentazione della querela da parte delle persone offese, deve concludersi per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita. Così deciso in Roma, addì 11