Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:473
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0088
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 giugno 2024 (
1
)
Causa C‑88/23
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia)]
«Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Divieto di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro – Normativa nazionale che prevede l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro e che fornisce servizi della società dell’informazione»
I.
Premessa
1.
La Corte ha già avuto più volte occasione di esaminare il cosiddetto principio del «paese d’origine», sancito dall’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE (
2
). Secondo tale principio, i servizi della società dell’informazione sono soggetti, in linea di principio e per quanto riguarda le prescrizioni che rientrano nell’ambito regolamentato ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di tali servizi (lo Stato membro d’origine). Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, fatte salve le deroghe previste all’articolo 3, paragrafo 4, di quest’ultima, un altro Stato membro in cui si trova la clientela destinataria dei servizi della società dell’informazione (lo Stato membro di destinazione) non può limitare la libera circolazione di tali servizi.
2.
Pertanto, la nozione al centro del meccanismo stabilito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 è quella dell’ambito regolamentato. La presente causa fornisce alla Corte l’occasione di tracciare i contorni di tale nozione nel contesto della vendita online, mediante un servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro, di prodotti non conformi alle prescrizioni stabilite da uno Stato membro di destinazione. A tal riguardo, la particolarità della presente causa risiede nel fatto che tali prescrizioni danno attuazione alla facoltà che il diritto dell’Unione conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di immissione nel mercato, sul loro territorio, dei prodotti di cui trattasi.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2000/31
3.
L’articolo 1 della direttiva 2000/31, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell’informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libertà di fornire servizi della società dell’informazione.
4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali.
(...)».
4.
L’articolo 2 della direttiva succitata, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
(...)
h)
“ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.
i)
l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
–
l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
–
l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii)
l’ambito regolamentato non comprende le norme su:
–
le merci in quanto tali,
–
la consegna delle merci,
–
i servizi non prestati per via elettronica».
5.
L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Mercato interno», è così formulato:
«1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.
(...)».
6.
Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva, che figura nella sezione dedicata alle comunicazioni commerciali, intitolato «Informazioni da fornire»:
«Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime:
a)
la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale;
(...)».
2.
Direttiva 2005/29
7.
L’articolo 3 della direttiva 2005/29/CE (
3
), intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 4 prevede quanto segue:
«In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici».
8.
L’articolo 11 di tale direttiva, intitolato «Applicazione», al paragrafo 1, primo comma, così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori».
3.
Direttiva 75/324/CEE
9.
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 75/324/CEE (
4
) stabilisce che «su ogni generatore aerosol o su un’etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sull’aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari o inferiore a 150 ml) si devono apporre, in caratteri visibili, leggibili e indelebili, le indicazioni [specificate dalla presente direttiva]».
10.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare l’immissione nel mercato sul loro territorio dei generatori aerosol, all’impiego, per la redazione dell’etichettatura, della o delle lingue nazionali».
4.
Regolamento n. 1223/2009
11.
L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009 (
5
), intitolato «Etichettatura», dispone, al paragrafo 1, che «i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili [specificate in tale regolamento]». In particolare, tale indicazione deve fornire «le precauzioni particolari per l’impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale».
12.
L’articolo 19, paragrafo 5, di tale regolamento precisa che «[l]a lingua nella quale vanno indicate le informazioni [richieste da tale regolamento] è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale».
B.
Diritto svedese
1.
Legge sul commercio elettronico
13.
[OSCURATO:PERSONA] (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster [legge (2002:562) sul commercio elettronico e sugli altri servizi della società dell’informazione; in prosieguo: la «legge sul commercio elettronico»], che traspone la direttiva 2000/31, al suo articolo 3 prevede quanto segue:
«Il prestatore di servizi stabilito in uno Stato dello [Spazio economico europeo (SEE)] diverso dalla Svezia è legittimato, senza che vi ostino norme svedesi rientranti nell’ambito regolamentato, a prestare servizi della società dell’informazione a utenti finali in Svezia.
Un organo giurisdizionale o un’altra autorità può tuttavia, a norma di legge, [a condizioni corrispondenti a quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31,] adottare una misura che limita la libera circolazione per un siffatto servizio (...)».
14.
In forza dell’articolo 5 di tale legge, nel contesto dell’ambito regolamentato, il diritto svedese si applica ai servizi della società dell’informazione forniti da prestatori stabiliti in Svezia, anche se tali servizi sono destinati, in tutto o in parte, a utenti finali stabiliti in un altro Stato del SEE.
2.
Legge sulle pratiche commerciali
15.
[OSCURATO:PERSONA] (2008:486) [legge (2008:486) sulla promozione pubblicitaria; in prosieguo: la «legge sulla promozione pubblicitaria»], che traspone la direttiva 2005/29, si applica, conformemente al suo articolo 2, in particolare quando un professionista promuove la vendita di prodotti nell’ambito della sua attività economica.
16.
Ai sensi dell’articolo 3 di tale legge, la nozione di «pratica commerciale» comprende la pubblicità e qualsiasi altra misura destinata, nell’ambito dell’attività economica del professionista, a promuovere la vendita di prodotti e l’accesso agli stessi, ivi compresi qualsiasi azione od omissione, o qualsiasi altro provvedimento o condotta del professionista posta in essere prima, durante o dopo la vendita o la consegna di prodotti a consumatori o professionisti.
17.
Ai sensi dell’articolo 5 di detta legge, «[q]ualsiasi pratica commerciale deve essere conforme alle buone pratiche commerciali».
18.
L’articolo 6 della medesima legge dispone quanto segue:
«Qualsiasi pratica commerciale contraria alle buone pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 5 è considerata sleale se influenza o è in grado di influenzare la capacità del destinatario di prendere una decisione consapevole di natura commerciale».
19.
L’articolo 8 della legge sulle pratiche commerciali prevede quanto segue:
«Qualsiasi pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 9, 10 o da 12 a 17 è considerata sleale se falsa o è in grado di influenzare la capacità del destinatario di prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Le pratiche commerciali ingannevoli di cui ai punti da 1 a 23 dell’allegato I della [direttiva 2005/29] sono sempre considerate sleali».
20.
L’articolo 10 di tale legge così dispone:
«Le pratiche commerciali di un operatore non possono comportare l’uso di allegazioni inesatte o di rappresentazioni ingannevoli in relazione alle proprie attività o a quelle di un altro operatore.
Il primo comma si applica in particolare alle indicazioni relative a:
(...)
2. l’origine, l’uso e i rischi del prodotto, come gli effetti sulla salute e sull’ambiente,
(...)
4. il prezzo del prodotto, gli elementi di calcolo del prezzo, l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo e le modalità di pagamento,
5. le qualifiche, la posizione sul mercato, gli impegni, i marchi, le denominazioni commerciali, i segni distintivi e altri diritti del professionista o di altri professionisti,
6. i premi e i riconoscimenti conferiti al professionista,
(...)
Un professionista non può allo stesso modo omettere informazioni rilevanti in occasione della promozione della sua attività commerciale o di quella altrui. Per omissione ingannevole si intende anche la comunicazione di informazioni rilevanti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo».
21.
L’articolo 23 di detta legge prevede che a un professionista le cui pratiche commerciali siano sleali può essere vietata la prosecuzione di tale promozione o di qualsiasi altra attività analoga.
3.
Regolamento sui prodotti cosmetici
22.
[OSCURATO:PERSONA] (2013:413) om kosmetiska produkter [regolamento (2013:413) sui prodotti cosmetici; in prosieguo: il «regolamento sui prodotti cosmetici»], enuncia, al suo articolo 4, primo trattino, che, quando un prodotto cosmetico è messo a disposizione dell’utilizzatore finale sul mercato svedese, le indicazioni richieste, in particolare, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1223/2009, devono essere fornite in lingua svedese.
4.
Normativa dell’Agenzia svedese per la protezione civile sui diffusori di aerosol
23.
Ai sensi dell’articolo 3 della myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2018:1) [normativa di emergenza dell’Agenzia svedese per la protezione civile sui diffusori di aerosol (MSBFS 2018:1)], i diffusori di aerosol immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti derivanti da tale normativa e dal suo allegato.
24.
L’articolo 4 di tale normativa stabilisce che, fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (
6
), ogni generatore aerosol deve indicare in lingua svedese, in modo leggibile e indelebile, il nome e l’indirizzo o il marchio depositato della persona che immette nel mercato il generatore aerosol, il simbolo «3» (epsilon rovesciato), le indicazioni che consentono di identificare la partita di riempimento, le diciture di cui al punto 2.2 dell’allegato, nonché il volume nominale del contenuto.
III.
Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
25.
[OSCURATO:PERSONA] è una società tedesca che, attraverso il suo sito web parfumdreams.se, promuove e vende prodotti per la cosmesi dei capelli e altri prodotti cosmetici diretti al mercato svedese e a clienti svedesi.
26.
La KTF è una società di servizi di un’organizzazione industriale per aziende che importano, elaborano e commercializzano prodotti cosmetici e prodotti per l’igiene.
27.
Nel febbraio 2022, la KFT ha proposto ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) al fine di vietare a quest’ultima, a pena di sanzione pecuniaria, le pratiche ingannevoli consistenti, in primo luogo, nell’impiegare determinate affermazioni promozionali nella pubblicità di prodotti cosmetici e di prodotti per la cosmesi dei capelli, in secondo luogo, nel commercializzare determinati prodotti cosmetici con diffusore per aerosol privi di etichettatura in lingua svedese, in violazione della normativa svedese di attuazione della direttiva 75/324, e, in terzo luogo, nel commercializzare determinati prodotti cosmetici privi di etichettatura in lingua svedese in violazione, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e dell’allegato III del regolamento n. 1223/2009.
28.
Dinanzi a tale giudice, la KTF ha sostenuto che la promozione contestata costituiva una pratica ingannevole e doveva pertanto essere vietata.
29.
La KTF ha dichiarato che la promozione e la vendita dei prodotti di cui trattasi erano dirette al mercato svedese e che la promozione aveva avuto effetto in Svezia. Secondo la KTF, le disposizioni svedesi che attuano la direttiva 2000/31, la quale si basa sul principio del paese d’origine, sono sussidiarie rispetto alle norme svedesi che attuano la direttiva 2005/29, cosicché il «principio del paese in cui sono prodotti gli effetti», generalmente affermato nel diritto pubblicitario, prevale sul principio del paese d’origine.
30.
In ogni caso, la direttiva 2005/29 procederebbe a un’armonizzazione completa, per cui le norme svedesi relative alla commercializzazione non potrebbero essere considerate più rigorose rispetto alle corrispondenti norme tedesche.
31.
Pur non ammettendo di aver violato le disposizioni svedesi sulle pratiche commerciali, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che la promozione e la vendita dei prodotti di cui trattasi erano dirette effettivamente al mercato svedese e di non aver apposto sui suoi prodotti un’etichettatura in lingua svedese, sebbene questi ultimi avrebbero dovuto essere etichettati nel modo descritto dalla KTF. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la direttiva 2000/31 osti a che il prestatore di un servizio della società dell’informazione sia soggetto a norme più rigorose di quelle dello Stato membro in cui è stabilito. Il principio del paese d’origine implicherebbe, nel caso di specie, l’applicazione del diritto tedesco sulle pratiche commerciali, anche se tale diritto è meno rigoroso del diritto svedese.
32.
Con sentenza del 24 settembre 2021, il giudice di primo grado ha accolto le conclusioni della KTF. Esso ha considerato che la promozione contestata costituiva una pratica ingannevole e, di conseguenza, sulla base delle norme svedesi che disciplinano le pratiche commerciali, ha vietato alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersene.
33.
Il giudice di primo grado ha esaminato, in primo luogo, l’applicabilità della normativa svedese sulle pratiche commerciali alle affermazioni pubblicitarie contestate pubblicate sul sito web della [OSCURATO:PERSONA]. Ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] era un prestatore di servizi stabilito in Germania e che la vendita online dei prodotti di cui trattasi costituiva un servizio della società dell’informazione. Tale giudice ha ritenuto anche che le dichiarazioni pubblicitarie in esame costituivano parte di tale servizio e che i requisiti relativi a tali dichiarazioni pubblicitarie ricadevano nell’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31. Pertanto, secondo detto tribunale la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a prestare i suoi servizi della società dell’informazione agli utenti in Svezia, senza che vi ostasse la normativa svedese rientrante nell’ambito regolamentato.
34.
Il giudice di primo grado si è poi soffermato sulla direttiva 2005/29. Ha dichiarato che tale direttiva realizza una piena armonizzazione, cosicché alle sue disposizioni dovevano essere attribuiti lo stesso significato e la stessa portata nell’intera Unione. Peraltro, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato che il diritto svedese in materia di pratiche commerciali era più restrittivo del diritto tedesco e le dichiarazioni pubblicitarie contestate hanno avuto un effetto in Svezia, non sussisteva alcun ostacolo all’applicazione delle norme svedesi sulla pubblicità.
35.
Per contro, per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti etichettati in modo errato, il giudice di primo grado non ha proceduto ad un esame analogo dell’applicabilità delle norme svedesi.
36.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia), giudice del rinvio.
37.
Dinanzi a tale giudice, la KTF ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato diverse misure per commercializzare i prodotti etichettati in modo errato, vale a dire la loro promozione sul suo sito web nonché la loro vendita e consegna. Nel caso di specie, il ricorso della KTF ha ad oggetto la possibilità di opporsi ai metodi commerciali contestati invocando il diritto delle pratiche commerciali.
38.
Nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, sono state sollevate questioni riguardanti, in primo luogo, la trasposizione svedese della direttiva 2000/31 e la sua conformità al diritto dell’Unione europea e, in secondo luogo, la portata dell’ambito regolamentato.
39.
È in tale contesto che lo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici), con decisione del 13 febbraio 2023, pervenuta alla Corte il 15 febbraio 2023, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, alla luce del diritto dell’Unione in generale e della sua effettiva attuazione, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che comporta la disapplicazione delle norme nazionali nell’ambito regolamentato, tra le quali le norme nazionali di attuazione della [direttiva 2005/29], qualora il prestatore di servizi sia stabilito e presti servizi della società dell’informazione a partire da un altro Stato membro e non ricorrano i presupposti per l’applicazione di una deroga derivante da tali disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2000/31/CE.
2)
Se l’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31/CE, comprenda la promozione sul sito web del venditore e la vendita online di un prodotto asseritamente etichettato in violazione dei requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale nello Stato membro del consumatore acquirente.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), punto ii, della direttiva 2000/31/CE, i requisiti applicabili alla consegna o al prodotto in quanto tale siano esclusi dall’ambito regolamentato in una situazione in cui la consegna di tale prodotto costituisce una fase necessaria della promozione o della vendita online, o se si debba considerare che la consegna del prodotto stesso costituisce una fase subordinata e inscindibile dalla promozione e dalla vendita online.
4)
Nella valutazione delle questioni sub 2 e 3, quale significato eventualmente rivesta la circostanza che i requisiti relativi al prodotto derivano da disposizioni nazionali che attuano e completano la normativa europea di settore – tra cui l’articolo 8, paragrafo 2, della [direttiva 75/324] e l’articolo 19, paragrafo 5, del [regolamento n. 1223/2009], le quali stabiliscono che, affinché tale prodotto possa essere commercializzato ovvero messo a disposizione dei consumatori finali negli [OSCURATO:PERSONA] membri, tale prodotto deve soddisfare i suddetti requisiti».
40.
Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti del procedimento principale, dai governi italiano e svedese, nonché dalla Commissione europea. La KTF, i governi svedese e francese nonché la Commissione sono stati rappresentati all’udienza tenutasi il 13 marzo 2024.
IV.
Analisi
A.
Sulla portata delle questioni pregiudiziali
41.
In primo luogo, rilevo che le questioni pregiudiziali presuppongono che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi da parte della [OSCURATO:PERSONA] sul suo sito web costituisca un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31, e che tale società debba pertanto essere considerata un prestatore di tali servizi. Poiché tale qualificazione sembra giustificata alla luce del presente rinvio pregiudiziale e non è contestata dagli interessati, parto dalla premessa che il servizio fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] rientri, in termini generali, nella nozione di «servizi della società dell’informazione».
42.
Sempre in via preliminare, rilevo che il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali riguardanti due aspetti intrinsecamente connessi alla normativa sulla promozione e la vendita dei prodotti online nell’Unione.
43.
Infatti, la prima questione pregiudiziale riguarda il margine di discrezionalità di cui dispone uno Stato membro di destinazione per applicare, a un prestatore stabilito in un altro Stato membro, le proprie disposizioni rientranti nell’ambito regolamentato ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, mentre le questioni dalla seconda alla quarta vertono sui confini di tale ambito. In tali circostanze, ritengo opportuno iniziare l’analisi delle questioni pregiudiziali esaminando quelle incentrate sulla nozione di ambito regolamentato, vale a dire la seconda, la terza e la quarta questione.
B.
Sulla seconda, terza e quarta questione pregiudiziale
1.
Portata della seconda, della terza e della quarta questione pregiudiziale
44.
Nel procedimento principale, la KTF contesta alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di aver impiegato determinate dichiarazioni pubblicitarie nell’ambito della commercializzazione dei prodotti di cui trattasi e, dall’altro, di aver commercializzato taluni prodotti che non erano etichettati in conformità alle disposizioni svedesi. Sebbene il rinvio pregiudiziale non fornisca dettagli su tali dichiarazioni pubblicitarie, sembra che si trattasse di dichiarazioni di carattere generale (
7
). Le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta non sono sollevate con riferimento alle dichiarazioni pubblicitarie in questione. Per contro, esse sono legate ai dubbi che nutre il giudice del rinvio in merito alla commercializzazione dei prodotti asseritamente etichettati in modo errato.
45.
Più precisamente, con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l’ambito regolamentato, ai sensi di tale disposizione, comprende il divieto di promozione e di vendita online di un prodotto asseritamente etichettato in violazione dei requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale nello Stato membro nel cui territorio si trovano i consumatori interessati da tali misure di commercializzazione online e stabilite da tale Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324 e all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009.
46.
La formulazione della seconda questione pregiudiziale può, effettivamente, suggerire che il giudice del rinvio intenda sapere se
la promozione e la vendita online
rientrino nell’ambito regolamentato anche qualora esse riguardino un prodotto asseritamente etichettato in violazione delle prescrizioni applicabili al prodotto in quanto tale.
47.
A tal riguardo, rilevo che, tecnicamente, l’ambito regolamentato
non comprende le attività svolte online
, bensì
le prescrizioni applicabili a tali attività
. Infatti, come risulta dall’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, tale ambito comprende le prescrizioni applicabili ai prestatori dei servizi della società dell’informazione e a siffatti servizi.
48.
In tali circostanze e per richiamare un’evidenza, l’«ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende in particolare le prescrizioni che riguardano «l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore». Tale disposizione esclude, per contro, da tale ambito regolamentato, in particolare, le norme su «le merci in quanto tali [e quelle applicabili alla] consegna delle merci [nonché quelle applicabili ai] servizi non prestati per via elettronica».
49.
Pertanto, un esame superficiale delle questioni pregiudiziali porterebbe a rispondere che le prescrizioni relative alla promozione e alla vendita online dei prodotti interessati rientrano nell’ambito regolamentato, mentre le prescrizioni relative a tali prodotti in quanto tali e alla loro consegna ne sono escluse. Consapevole che tale conclusione è intuitivamente ovvia, il giudice del rinvio invita tuttavia la Corte a esaminarla alla luce della specificità della presente causa.
50.
Infatti, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio spiega che la seconda questione riguarda «se l’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31, comprenda i requisiti relativi alla promozione e alla vendita online di un prodotto asseritamente non conforme ai requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale». Orbene, come risulta dal rinvio pregiudiziale, la terza questione pregiudiziale è sollevata nel caso in cui, secondo la risposta alla seconda questione, «l’ambito regolamentato [comprenda] i requisiti applicabili alla promozione e alla vendita online», di modo che sarebbe «legittimo promuovere e vendere il prodotto online al consumatore».
51.
Tuttavia, i «requisiti relativi alla promozione e alla vendita online», la cui applicabilità al prestatore dei servizi della società dell’informazione è in discussione nella presente causa, non sono chiaramente definiti nel rinvio pregiudiziale. È pertanto necessario chiarire come il giudice del rinvio intenda tali requisiti.
52.
Nulla nel rinvio pregiudiziale indica che la contestazione rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] si limiti al fatto che tale società non ha incluso sul suo sito web tutte le indicazioni e le menzioni che, secondo la direttiva 75/324 e il regolamento n. 1223/2009, dovrebbero normalmente figurare sull’etichetta del prodotto.
53.
Ciò premesso, al fine di fornire ogni elemento potenzialmente utile a fini interpretativi, esaminerò se la direttiva 75/324 e il regolamento n. 1223/2009 richiedano che le indicazioni e le diciture da essi previste siano impiegate anche nell’ambito della promozione e della vendita online dei prodotti di cui trattasi. Infatti, se tale questione non si pone nel caso delle vendite tradizionali, poiché il consumatore ha generalmente accesso al prodotto che acquista, la situazione è diversa nell’ambito dell’attività online.
2.
Requisiti in materia di etichettatura previsti dal diritto dell’Unione
54.
In primo luogo, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a subordinare «l’immissione nel mercato sul loro territorio» dei generatori aerosol all’impiego, per la redazione dell’etichettatura, della lingua nazionale.
55.
A tal riguardo, dalla lettura dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 75/324 risulta che tale disposizione riguarda le indicazioni e le diciture che devono figurare sul prodotto o, eventualmente, su un’etichetta ad esso applicata. Inoltre, tale direttiva ha lo scopo di armonizzare le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei generatori aerosol per facilitare gli scambi all’interno dell’Unione (
8
) e, come si può dedurre dal contenuto delle indicazioni richieste all’articolo 8, letto alla luce del punto 2.2 dell’allegato a detta direttiva (
9
), di garantire la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti di cui trattasi. Per contro, nulla suggerisce che tali indicazioni e tali diciture siano richieste al fine di consentire al consumatore di compiere una scelta informata, dato che l’aspetto promozionale della commercializzazione dei generatori aerosol non è disciplinato dalla stessa direttiva.
56.
Pertanto, a mio avviso, la direttiva 75/324 non esige che le indicazioni richieste siano impiegate anche nelle pratiche commerciali relative alla promozione e alla vendita online dei generatori aerosol.
57.
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1223/2009, «[l]a lingua nella quale vanno indicate [talune] informazioni [richieste da tale regolamento affinché un prodotto cosmetico possa essere messo a disposizione sul mercato] è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale».
58.
A tal riguardo, la nozione di «messa a disposizione sul mercato» è definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1223/2009 come «la
fornitura
di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito» (
10
).
59.
È vero che questa nozione è sufficientemente ampia da ricomprendere anche le pratiche commerciali connesse alla vendita di tali prodotti (
11
). Tuttavia, il legislatore dell’Unione non ha inteso fornire un quadro dettagliato e completo, nel regolamento n. 1223/2009, per la formulazione delle informazioni richieste nel contesto della commercializzazione dei prodotti cosmetici online.
60.
Infatti, il regolamento n. 1223/2009 mira ad armonizzare in modo esauriente le regole all’interno dell’Unione europea al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici, garantendo un livello elevato di protezione della salute umana (
12
). A tale riguardo, le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del suddetto regolamento devono essere redatte in una lingua determinata dallo Stato membro in cui il prodotto è fornito all’utilizzatore finale, vale a dire, a un consumatore o a un professionista che utilizza il prodotto cosmetico (
13
). Pertanto, lo scopo delle indicazioni e delle diciture è solo quello di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici durante il loro uso. Per contro, esse non sono necessarie per consentire al consumatore di scegliere il prodotto con cognizione di causa. Infatti, il consumatore finale non è necessariamente colui che ha acquistato i prodotti cosmetici (
14
).
61.
In tale ordine di idee, i requisiti in materia di etichettatura, previsti all’articolo 19 del regolamento n. 1223/2009, non devono essere confusi con quelli che riguardano le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, di cui all’articolo 20 di tale regolamento (
15
), dato che questi ultimi si applicano a qualsiasi comunicazione testuale connessa a tali prodotti (
16
), compresa quella che consente al consumatore di compiere una scelta informata del prodotto (
17
).
62.
Pertanto, le prescrizioni in materia di etichettatura previste dalla direttiva 75/324 e dal regolamento n. 1223/2009 hanno per oggetto la tutela degli utilizzatori dei prodotti interessati e, in quanto tali, svolgono la loro funzione nel contesto dell’utilizzazione di tali prodotti. Tali prescrizioni riguardano quindi, per antonomasia, la sicurezza dei prodotti di cui trattasi. Per contro, le indicazioni e le diciture richieste da questi due atti del diritto dell’Unione non riguardano la promozione di tali prodotti e non hanno lo scopo di consentire a un consumatore di prendere una decisione di acquisto di un prodotto specifico con cognizione di causa. Pertanto, esse non devono essere necessariamente utilizzate nell’ambito della promozione e della vendita online dei prodotti di cui trattasi.
3.
Divieto di commercializzazione di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza
63.
Poiché ho respinto l’interpretazione secondo cui le indicazioni e le diciture richieste dalla direttiva 75/324 e dal regolamento n. 1223/2009 devono essere utilizzate anche nell’ambito della promozione e della vendita online, il riferimento del giudice del rinvio ai «requisiti relativi alla promozione e alla vendita online di un prodotto asseritamente non conforme ai requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale» deve essere inteso nel senso che tale giudice nutre dubbi quanto alla possibilità di vietare alla [OSCURATO:PERSONA] la promozione e la vendita online di prodotti che non sono etichettati in lingua svedese.
64.
Infatti, da un lato, il giudice di primo grado ha accolto le conclusioni della KTF dirette a vietare la commercializzazione dei prodotti asseritamente etichettati in modo errato che, secondo tale società, non possono essere legittimamente oggetto di promozione o essere venduti agli utilizzatori finali in Svezia. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di aver effettuato la promozione e la vendita dei prodotti di cui trattasi, che tali prodotti avrebbero dovuto essere etichettati nel modo asserito dalla KTF e che la loro etichetta non era redatta in lingua svedese. Col suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] sembra contestare l’applicabilità delle norme svedesi, segnatamente, alla promozione e alla vendita online di detti prodotti in tale Stato membro.
65.
Pertanto, le prescrizioni applicabili alla promozione e alla vendita online, cui fa riferimento il giudice del rinvio, si limitano al divieto di promuovere e vendere prodotti etichettati in violazione delle norme in materia di sicurezza applicabili ai prodotti immessi sul mercato nel territorio svedese o forniti ai consumatori finali in Svezia.
4.
Divieto di cui trattasi e ambito regolamentato
66.
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324 consente allo Stato membro di commercializzazione di richiedere che l’intera etichetta di un generatore aerosol sia redatta nella lingua o nelle lingue nazionali di tale Stato membro. Analogamente, le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009 devono essere accessibili nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto cosmetico viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale.
67.
L’articolo 4 della direttiva 75/324 e l’articolo 9 del regolamento n. 1223/2009 prevedono, in termini quasi identici, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi connessi con le prescrizioni contenute in tali atti di diritto dell’Unione, rifiutare, vietare né limitare l’immissione nel mercato sul loro territorio di un prodotto conforme alle prescrizioni di tali atti. Per contro, nel caso di specie, si tratta di prodotti che non rispettano il regime linguistico stabilito dal Regno di Svezia, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva e all’articolo 19, paragrafo 5, di tale regolamento. La questione che si pone è se tale Stato membro possa vietare la promozione e la vendita online di tali prodotti ai consumatori in detto Stato membro.
68.
A prima vista, un siffatto divieto, da parte di uno Stato membro di destinazione, sulla promozione e la vendita online sarebbe contrario al meccanismo di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, quest’ultima si applica ai servizi della società dell’informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti del diritto dell’Unione e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libera circolazione di tali servizi. Pertanto, il meccanismo istituito all’articolo 3 di detta direttiva prevale sulle norme di tutela che limitano la circolazione dei servizi online.
69.
Ciò detto, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione è disciplinata dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31. Ai sensi di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione di tali servizi provenienti da un altro Stato membro. Il divieto di cui trattasi riguarda la promozione e la vendita online dei prodotti che non sono conformi alle prescrizioni relative alle merci in quanto tali. Tale divieto si basa, per antonomasia, su ragioni che non rientrano nell’ambito regolamentato e che mirano a garantire l’efficacia di tali prescrizioni.
70.
Sulla base di tale ragionamento, come risulta dall’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31, l’ambito regolamentato comprende le prescrizioni che i prestatori di un servizio della società dell’informazione devono rispettare affinché, dal punto di vista di uno Stato membro interessato, l’esercizio di un’attività di tale servizio sia regolare. L’irregolarità della commercializzazione di cui trattasi non riguarda una modalità di commercializzazione o un aspetto specifico di quest’ultima, ma deriva direttamente ed esclusivamente dal mancato rispetto, da parte dei prodotti commercializzati, delle norme in materia di sicurezza applicabili ai prodotti in forza della legislazione dello Stato membro di destinazione.
71.
Inoltre, l’interpretazione secondo cui il divieto di commercializzazione online di prodotti non conformi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti non può rientrare in tale ambito è parimenti corroborata dagli insegnamenti tratti dalla sentenza Ker-Optika (
18
), nella quale la Corte ha esaminato la commercializzazione via Internet di lenti a contatto alla luce della direttiva 2000/31.
72.
Infatti, in tale sentenza, la Corte ha rilevato che, nell’ambito di una siffatta commercializzazione, si possono distinguere vari elementi, vale a dire, tra l’altro, in primo luogo, l’atto di vendita propriamente detto, caratterizzato dall’offerta di contrattare online e dalla conclusione di un contratto con mezzi elettronici, in secondo luogo, la consegna del prodotto venduto e, in terzo luogo e facoltativamente, un elemento che precede la vendita o la consegna, quale il consulto medico fornito al cliente (
19
).
73.
Fatta questa distinzione, la Corte ha ritenuto, da un lato, che l’ambito regolamentato include le disposizioni nazionali che vietano, in particolare, l’offerta online e la conclusione del contratto con mezzi elettronici (
20
). Dall’altro, la Corte ha dichiarato senza riserva alcuna, che «secondo il dettato stesso dell’art[icolo] 2, lett[era] h), ii), della direttiva 2000/31, l’ambito regolamentato non comprende i requisiti applicabili alla consegna di beni per i quali è stato concluso un contratto con mezzi elettronici» e che, pertanto, le norme nazionali relative alle condizioni in cui una merce venduta via Internet può essere consegnata sul territorio di uno Stato membro non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva (
21
). Inoltre, la Corte ha ritenuto che, nella misura in cui la normativa nazionale che vieta «la commercializzazione di lenti a contatto via Internet [verteva] su una modalità di vendita caratterizzata dalla consegna di siffatte lenti presso il domicilio del consumatore», tale normativa doveva essere esaminata non alla luce di detta direttiva, ma alla luce del trattato (
22
).
74.
Pertanto, da un lato, non si può ritenere che il divieto di commercializzazione online di prodotti non conformi ai requisiti applicabili alle merci in quanto tali rientri nell’ambito regolamentato. Dall’altro, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 non impedisce ad uno Stato membro di destinazione di vietare la promozione e la vendita online di tali prodotti.
75.
In tali circostanze, resta da esaminare se, come presuppone la terza questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio, tale conclusione non sia rimessa in discussione dagli insegnamenti derivanti dalla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (
23
), in quanto da tale sentenza risulta che talune attività indissociabili ed accessorie alle attività online rientrano nell’ambito regolamentato.
5.
Etichettatura come elemento indissociabile e accessorio della promozione e della vendita online
76.
Il giudice del rinvio ritiene che, nel caso delle vendite online in cui le vendite del prestatore sono interamente destinate a consumatori di un altro Stato membro, nel quale tale prestatore non è stabilito, la consegna del prodotto fa necessariamente parte del servizio e potrebbe pertanto costituirne un elemento indissociabile ed accessorio. In tal caso, infatti, la consegna del prodotto in quanto tale sarebbe una condizione essenziale della vendita online. Tale linea di pensiero, ispirata dalla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), equivarrebbe a ritenere che i requisiti relativi alla consegna o al prodotto in quanto tale rientrino, al pari dei requisiti relativi all’attività online, nell’ambito regolamentato. In pratica, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque autorizzata a fornire ai consumatori in Svezia prodotti cosmetici etichettati conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stabilita.
77.
Tale ragionamento non mi convince. Infatti, seguire la logica sottesa alla terza questione equivarrebbe a ritenere che, dal punto di vista della direttiva 2000/31, la consegna di qualsiasi prodotto venduto online costituisca anch’essa un elemento necessario e indissociabile dal servizio della società dell’informazione.
78.
Né gli insegnamenti tratti dalla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) suffragano tale ragionamento. Infatti, in tale sentenza, la Corte doveva stabilire se una campagna pubblicitaria multicanale, effettuata mediante supporti elettronici e fisici, rientrasse integralmente nell’ambito regolamentato.
79.
A tale riguardo, la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che «una siffatta pubblicità mira, nel suo insieme, ed indipendentemente dal procedimento con cui viene concretamente effettuata, ad attirare potenziali consumatori verso il sito Internet [del fornitore di servizi della società dell’informazione di cui trattasi] e a promuovere la vendita dei suoi prodotti on line» (
24
) da cui trae tutto il suo significato economico (
25
). La Corte ha inoltre rilevato che sarebbe artificioso considerare la parte della pubblicità effettuata online come rientrante nell’ambito regolamentato ed escludere da tale ambito la parte della pubblicità realizzata mediante supporti fisici (
26
). Infine, ha fatto riferimento al tenore letterale dell’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31, ai sensi del quale, in particolare, le prescrizioni in materia di pubblicità rientrano nell’ambito regolamentato (
27
).
80.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che la pubblicità di cui trattasi costituiva un elemento accessorio e indissociabile dal servizio di vendita online e che, a tale titolo, rientrava integralmente nell’«ambito regolamentato» ai sensi della direttiva 2000/31 (
28
).
81.
Tale giurisprudenza non è tuttavia applicabile al caso di specie.
82.
In primo luogo, infatti, l’etichettatura dei prodotti non è accessoria, ai sensi della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali on line), alla promozione e alla vendita online di questi ultimi, poiché essa serve non già a promuovere tali prodotti nei confronti dei consumatori, bensì a consentire a questi ultimi di disporre di un’informazione quanto all’uso del prodotto e alle sue modalità di utilizzazione, al fine di assicurare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana (
29
).
83.
In secondo luogo, mentre l’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31 lascia un certo margine di manovra per ritenere che le prescrizioni relative all’attività di pubblicità rientrino nell’ambito regolamentato, l’articolo 2, lettera h), ii), della stessa direttiva esclude da tale ambito, in definitiva, le prescrizioni applicabili alle merci in quanto tali. Tale interpretazione è corroborata dal considerando 21 di detta direttiva, il quale enuncia che l’ambito regolamentato non comprende i requisiti legali degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza o gli obblighi di etichettatura.
84.
In terzo luogo, come ho osservato (
30
), l’interpretazione secondo la quale gli obblighi di etichettatura sono esclusi dall’ambito regolamentato nonostante il loro nesso con l’attività online è corroborata dagli insegnamenti tratti dalla sentenza Ker-Optika (
31
). Vero è che in tale sentenza la Corte si è concentrata sui requisiti applicabili alla consegna di beni venduti online, mentre la presente causa verte sui requisiti applicabili ai beni in quanto tali. Tuttavia, la direttiva 2000/31 tratta questi due tipi di requisiti allo stesso modo.
85.
A tal riguardo, si può tuttavia individuare una caratteristica delle prescrizioni applicabili ai beni in quanto tali che, dal punto di vista del loro nesso con la promozione e la vendita online, le distingue da quelle applicabili alla consegna. Infatti, nessun elemento della consegna compare direttamente nell’ambito della promozione e della vendita online, mentre taluni elementi di un’etichetta possono essere riprodotti nell’ambito della commercializzazione online dei prodotti di cui trattasi. Le argomentazioni dei governi italiano e francese riprendono tale caratteristica dei requisiti di etichettatura.
86.
Tuttavia, come ho già osservato, nulla nel rinvio pregiudiziale indica che la contestazione rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] si limiti al fatto che tale società non ha incluso sul suo sito web tutte le indicazioni e le diciture che, secondo la direttiva 75/324 e il regolamento n. 1223/2009, dovrebbero normalmente figurare sull’etichetta del prodotto (
32
). In ogni caso, le informazioni richieste da questi due atti del diritto dell’Unione non devono necessariamente essere impiegate nell’ambito della promozione e della vendita online dei prodotti di cui trattasi (
33
).
87.
Infine, in quarto luogo, l’interpretazione secondo la quale le prescrizioni relative ai beni in quanto tali sono escluse dall’ambito regolamentato nonostante il loro nesso con l’attività online (il che implica che il prestatore di un servizio della società dell’informazione non può avvalersi del principio del paese d’origine per non essere vincolato da tali prescrizioni) non può essere messa in discussione dal fatto che un consumatore svedese, ignorando tali prescrizioni in vigore nel suo Stato membro, può recarsi in un altro Stato membro e acquistarvi i prodotti etichettati in una lingua che non comprende. Una tale fattispecie molto specifica non corrisponde all’ipotesi della vendita di prodotti in Svezia da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro (
34
). Pertanto, il fatto che, all’interno dell’Unione, un consumatore possa spostarsi per procurarsi un prodotto conforme ai requisiti locali non mette in discussione l’applicazione in termini di distribuzione in seno all’Unione delle prescrizioni previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e applicabili ai prodotti in quanto tali, creando in tal modo una sorta di mosaico normativo. Infatti, secondo la logica del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31, ogni Stato membro può imporre tali prescrizioni nel suo territorio.
88.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali seconda, terza e quarta dichiarando che l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che l’ambito regolamentato, ai sensi di tale disposizione, non comprende il divieto di promozione e di vendita online di un prodotto etichettato in violazione delle prescrizioni applicabili al prodotto in quanto tale nello Stato membro nel cui territorio si trovano i consumatori interessati da tali misure di commercializzazione online e stabilite da tale Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324 e all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009.
89.
Per completezza, rilevo che, sebbene tale divieto non rientri nell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31, esso deve tuttavia essere conforme alle altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. Tuttavia, le questioni del giudice del rinvio si limitano a stabilire se detto divieto rientri nell’ambito regolamentato. Non occorre pertanto esaminare la conformità di quest’ultimo con il diritto dell’Unione.
C.
Sulla prima questione pregiudiziale
90.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 osti a che, in sede di trasposizione di tale disposizione nel diritto nazionale, uno Stato membro introduca un principio secondo il quale, fatte salve le deroghe previste all’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, le norme nazionali che rientrano nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, non si applicano né a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro né al servizio da esso fornito.
91.
Tale questione sembra essere sollevata per il caso in cui la Corte risolvesse la seconda, la terza e la quarta questione pregiudiziale nel senso che il divieto di promozione e di vendita online dei prodotti asseritamente etichettati in modo errato rientra nell’ambito regolamentato.
92.
A tal riguardo, come risulta dalla mia analisi di queste tre questioni, né le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale né il divieto di promozione e di vendita online di un prodotto etichettato in violazione di tali prescrizioni rientrano nell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31. Pertanto, la mia risposta a dette questioni dovrebbe essere sufficiente per dissipare i dubbi del giudice del rinvio. Di conseguenza non è necessario rispondere alla prima questione pregiudiziale.
93.
Inoltre, occorre rilevare che tale questione può essere intesa nel senso che essa trova origine non nelle conclusioni della KTF relative alla commercializzazione dei prodotti asseritamente etichettati in modo errato, bensì nelle sue conclusioni secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato talune dichiarazioni pubblicitarie di carattere generale sul suo sito web (
35
).
94.
A tal riguardo, rilevo che il giudice di primo grado non ha esaminato in dettaglio la questione se le norme svedesi in materia di pratiche commerciali sleali si applichino alla commercializzazione dei prodotti asseritamente etichettati in modo errato. Tale giudice si è tuttavia interrogato sulla questione se tali norme si applichino alle dichiarazioni pubblicitarie di carattere generale e ha dato, in sostanza, risposta positiva (
36
).
95.
In tali circostanze, non si può escludere che il giudice del rinvio ritenga che la disposizione svedese di attuazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 osti all’applicazione delle norme svedesi in materia di pratiche commerciali sleali a tali dichiarazioni pubblicitarie e, per tale ragione, si interroga sulla compatibilità di tale disposizione di trasposizione con il diritto dell’Unione.
96.
Tuttavia, anche supponendo che la lettura della prima questione che ho appena esposto risponda ai dubbi del giudice del rinvio, un siffatto interrogativo non emerge chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e, in ogni caso, rimane ampiamente ipotetico e astratto.
97.
Infatti, sebbene la questione pregiudiziale riguardi l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, il giudice del rinvio non individua alcuna restrizione potenziale della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione che tale disposizione del diritto dell’Unione mira a garantire.
98.
Sempre in tale contesto, secondo tale lettura della prima questione, il procedimento principale verte sulla questione se, affinché il prestatore di un servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro sia soggetto a sanzione, occorra che le norme in materia di pratiche commerciali sleali, previste dallo Stato membro di destinazione, si applichino a tale servizio. Orbene, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 determina i casi in cui le norme di tale primo Stato membro non possono applicarsi a un siffatto servizio.
99.
Infine, il giudice del rinvio suggerisce che, se le norme svedesi non sono applicabili, il comportamento costitutivo di una pratica commerciale sleale non può essere sanzionato in un procedimento dinanzi ai giudici svedesi. Infatti, tali giudici non potrebbero applicare neppure le norme sulle pratiche commerciali sleali dello Stato membro d’origine (
37
). Tuttavia, il giudice del rinvio non solleva alcuna questione riguardo l’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2005/29 e delle disposizioni di attuazione di tale direttiva e, di conseguenza, non offre alla Corte l’opportunità di esaminare la premessa che potrebbe dare origine a dubbi che dovrebbero essere dissipati affinché tale giudice possa statuire sulla controversia di cui è investito.
V.
Conclusione
100.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia) come segue:
L’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)
deve essere interpretato nel senso che
l’ambito regolamentato, ai sensi di tale disposizione, non comprende il divieto di promozione e di vendita online di un prodotto etichettato in violazione dei requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale nello Stato membro nel cui territorio si trovano i consumatori interessati da tali misure di commercializzazione online e stabilite da tale Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative agli aerosol e all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (
GU 2000, L 178, pag. 1
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (
GU 2005, L 149, pag. 22
).
(
4
) Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative agli aerosol (
GU 1975, L 147, pag. 40
).
(
5
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (
GU 2009, L 342, pag. 59
).
(
6
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (
GU 2008, L 353, pag. 1
).
(
7
) Le dichiarazioni pubblicitarie oggetto del ricorso della KTF sono riprodotte nelle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione. Ne risulta che queste ultime non si riferiscono a prodotti specifici, ma al fatto, ad esempio, che la [OSCURATO:PERSONA] sia un «rivenditore online autorizzato» che vende «prodotti originali senza difetti e sicuri» o ancora «prodotti elaborati da associati all’organizzazione di categoria tedesca dei distributori di cosmetici».
(
8
) V. primo considerando della direttiva 75/324.
(
9
) Secondo il punto 2.2 di tale allegato, su ogni generatore aerosol o sul suo imballaggio si dovranno apporre in modo ben visibile e leggibile le indicazioni relative alle caratteristiche di un generatore aerosol legate alla sua infiammabilità.
(
10
) Il corsivo è mio.
(
11
) V., per analogia, sentenza del 19 gennaio 2023, CIHEF e a. (
C‑147/21
,
EU:C:2023:31
), che riguarda un’altra normativa del diritto dell’Unione che definisce, in termini quasi identici a quelli del regolamento n. 1223/2009, la messa a disposizione sul mercato come la fornitura, nel corso di un’attività commerciale, di un biocida o di un articolo trattato per la distribuzione o l’uso, a titolo oneroso o gratuito. Tale sentenza riguardava disposizioni nazionali che vietavano talune pratiche commerciali, quali le riduzioni di prezzo, gli sconti, i ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, nonché la consegna di unità gratuite o tutte le pratiche equivalenti.
(
12
) V. sentenza del 15 settembre 2022, Fédération des entreprises de la beauté (
C‑4/21
,
EU:C:2022:681
, punto
33
).
(
13
) V. articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009.
(
14
) V., a tal fine, nel contesto dei prodotti alimentari, sentenza del 12 ottobre 1995, Piageme e a. (
C‑85/94
,
EU:C:1995:312
, punti da
23
a
25
).
(
15
) V., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, A.M. (Etichettatura dei prodotti cosmetici) (
C‑667/19
,
EU:C:2020:1039
, punto
33
).
(
16
) L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 recita: «In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono».
(
17
) V. punto 6 dell’allegato al regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici (
GU 2013, L 190, pag. 31
). È vero che, nella sentenza del 17 dicembre 2020, A.M. (Etichettatura dei prodotti cosmetici) (
C‑667/19
,
EU:C:2020:1039
, punto
32
), la Corte ha dichiarato che le indicazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009 devono consentire al consumatore di disporre di informazioni più complete quanto all’uso del prodotto e alle sue modalità di utilizzazione e, pertanto, «di scegliere il prodotto in piena cognizione di causa». Tuttavia, la Corte ha poi collegato tali informazioni relative all’uso del prodotto al fatto di evitare che il consumatore sia indotto in errore e al fatto di utilizzare tale prodotto in modo appropriato al fine di assicurare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
(
18
) Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (
C‑108/09
,
EU:C:2010:725
).
(
19
) Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (
C‑108/09
,
EU:C:2010:725
, punto
22
).
(
20
) Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (
C‑108/09
,
EU:C:2010:725
, punto
28
).
(
21
) Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (
C‑108/09
,
EU:C:2010:725
, punti da
29
a
31
).
(
22
) Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (
C‑108/09
,
EU:C:2010:725
, punti
45
e
46
).
(
23
) Sentenza del 1
o
ottobre 2020 [C‑649/18, in prosieguo: la «sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online),
EU:C:2020:764
).
(
24
) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (punto 55).
(
25
) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (punto 56).
(
26
) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (punto 57).
(
27
) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (punto 58).
(
28
) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (punto 59).
(
29
) V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni.
(
30
) V. paragrafi da 71 a 73 delle presenti conclusioni.
(
31
) Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (
C‑108/09
,
EU:C:2010:725
).
(
32
) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
(
33
) V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni.
(
34
) V., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑178/20
,
EU:C:2021:551
, punto
49
).
(
35
) V., per quanto riguarda questi due gruppi di affermazioni di cui trattasi nel procedimento principale, paragrafo 44 delle presenti conclusioni.
(
36
) V. paragrafi da 33 a 35 delle presenti conclusioni.
(
37
) Infatti, il giudice del rinvio indica che la disposizione di attuazione di cui trattasi nel procedimento principale implica che le persone che si ritengono lese da determinate pratiche commerciali online sarebbero costrette a rivolgersi ai tribunali e alle altre autorità dello Stato membro d’origine.