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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17396/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Ritenuto che le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate; Considerato che, come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); Ritenuto che non vi è motivo di non estendere tale principio alle nullità derivanti dalla violazione di norme processuali che hanno inciso, variamente limitandola, sulla difesa tecnica dell'imputato come quelle previste dai commi primo e quarto dell'art. 97 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che non conficiura un'ipotesi di iniquità del processo svoltosi nei confronti di imputato assente, comportante la non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di sostituzione definitiva del difensore d'ufficio ex artt. 97, commi 1 e 5, cod. proc. pen. e 30 disp. att. cod. proc. pen., in luogo dell'adozione, in occasione di singoli incombenti, di plurimi provvedimenti di sostituzione con difensori immediatamente reperibili a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., qualora detta sostituzione definitiva non sia stata preventivamente sollecitata e la relativa omissione sia dedotta unicamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, gravando sull'imputato, che abbia avuto conoscenza del processo e della nomina del difensore d'ufficio incaricato di assisterlo, l'onere di mettersi in contatto con quest'ultimo; Rilevato che proprio quest'ultima situazione sì è verificata nel caso in esame in cui l'imputato nel corso del processo di cognizione, aveva ritualmente ricevuto il decreto di citazione, non aveva mai contattato il difensore di ufficio e non aveva nemmeno fatto presente al giudice che procedeva di essere detenuto per altra causa, così risultando dimostrato che aveva avuto piena conoscenza del processo, salvo poi non parteciparvi attivamente per libera scelta, non eccependo tempestivamente le violazioni dedotte prima della formazione del giudicato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate; Considerato che, come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); Ritenuto che non vi è motivo di non estendere tale principio alle nullità derivanti dalla violazione di norme processuali che hanno inciso, variamente limitandola, sulla difesa tecnica dell'imputato come quelle previste dai commi primo e quarto dell'art. 97 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che non conficiura un'ipotesi di iniquità del processo svoltosi nei confronti di imputato assente, comportante la non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di sostituzione definitiva del difensore d'ufficio ex artt. 97, commi 1 e 5, cod. proc. pen. e 30 disp. att. cod. proc. pen., in luogo dell'adozione, in occasione di singoli incombenti, di plurimi provvedimenti di sostituzione con difensori immediatamente reperibili a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., qualora detta sostituzione definitiva non sia stata preventivamente sollecitata e la relativa omissione sia dedotta unicamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, gravando sull'imputato, che abbia avuto conoscenza del processo e della nomina del difensore d'ufficio incaricato di assisterlo, l'onere di mettersi in contatto con quest'ultimo; Rilevato che proprio quest'ultima situazione sì è verificata nel caso in esame in cui l'imputato nel corso del processo di cognizione, aveva ritualmente ricevuto il decreto di citazione, non aveva mai contattato il difensore di ufficio e non aveva nemmeno fatto presente al giudice che procedeva di essere detenuto per altra causa, così risultando dimostrato che aveva avuto piena conoscenza del processo, salvo poi non parteciparvi attivamente per libera scelta, non eccependo tempestivamente le violazioni dedotte prima della formazione del giudicato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il
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