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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05887/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23461 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23461del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59L14 B905A) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Isa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81C31 F839U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E18 F839P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01333550323 ), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H11 L570U)ed elettivamente domiciliata in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appellodi Venezia n. 519/2021, pubblicatain data 8 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proceduto in via esecutiva, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi (terzo pignorato: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.

Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Treviso.

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Bizzarro, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito di secondo grado.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non ha infatti partecipato, nel secondo grado di merito, svoltosi davanti alla Corte d’appello di Venezia, la so- cietà terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che risulta invece contumace nel giudizio primo grado, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza di appello, eche non risulta del resto evo- cata dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terz o pignorat o a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la stessa legittimità degli atti di esecuzione, ivi incluso l’eventuale provvedimento finale di assegnazione dei crediti pignorati, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pi- gnorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera pa- trimoniale delterzo pignorat o .

Ne consegue che il giudiziodi secondo grado si è svolto senza la partecipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di seconde cure ( cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rile- vata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’inte- grazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di secondogrado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’ap- pello di Venezia, quale giudice di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza imp ugnata , con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, quale giudice di se- condo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23461 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23461del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59L14 B905A) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Isa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81C31 F839U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E18 F839P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01333550323 ), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H11 L570U)ed elettivamente domiciliata in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appellodi Venezia n. 519/2021, pubblicatain data 8 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proceduto in via esecutiva, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi (terzo pignorato: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Treviso. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Bizzarro, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito di secondo grado. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non ha infatti partecipato, nel secondo grado di merito, svoltosi davanti alla Corte d’appello di Venezia, la so- cietà terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che risulta invece contumace nel giudizio primo grado, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza di appello, eche non risulta del resto evo- cata dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terz o pignorat o a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la stessa legittimità degli atti di esecuzione, ivi incluso l’eventuale provvedimento finale di assegnazione dei crediti pignorati, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pi- gnorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera pa- trimoniale delterzo pignorat o . Ne consegue che il giudiziodi secondo grado si è svolto senza la partecipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di seconde cure ( cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rile- vata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’inte- grazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di secondogrado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’ap- pello di Venezia, quale giudice di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza imp ugnata , con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, quale giudice di se- condo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 23461/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagi
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