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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07535/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TIANA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Nuoro che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di furto di alcuni binari sottratti alla ferrovia pubblica Macomer-Nuoro con l'aggravante di cui all'art.625 comma 7 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi uno di reclu- sione ed euro 1.250 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di ricostruzione delle fasi dell'asserita sottrazione, tenuto conto della presenza di altre persone nella proprietà del ricorrente al momento del deragliamento del treno, della implausibilità di un ritrovamento intervenuto alcuni giorni dopo il fatto, della illogicità della circostanza che il ricorrente avrebbe custodito i binari sottratti nei pressi della sua proprietà in modo tale da ricondurre alla sua persona il ritrovamento del materiale ferroviario e della mancanza di mezzi di trasporto idonei a contenere le lunghe e pe- santi rotaie. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ribadisce le ragioni di doglianza e chiede l'annullamento della sen- tenza impugnata.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto modulati in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giu- dizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 I giudici di merito hanno adeguatamente escluso la prospetta- zione difensiva con argomenti logici plurimi, nonché sull'apporto delle dichiarazioni testimoniali e alla stregua degli accertamenti di PG e al ri- trovamento dei binari nei pressi della proprietà dell'imputato unitamente ai lacci impiegati per trascinarli, che erano stati trascinati all'interno della proprietà del prevenuto. 3.2 Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Ulteriore con- seguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisa- mento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche conte- nute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esami- nati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acqui- sito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801).

Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie e a fronte di argomenti utilizzati per confermare la decisione impugnata sulla base di una serie di argomenti logici, dichiarativi ed oggettivi che, privi di contraddittorietà e di illogicità evidenti, non si prestano ad essere ul- teriormente sindacati in sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TIANA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Nuoro che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di furto di alcuni binari sottratti alla ferrovia pubblica Macomer-Nuoro con l'aggravante di cui all'art.625 comma 7 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi uno di reclu- sione ed euro 1.250 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di ricostruzione delle fasi dell'asserita sottrazione, tenuto conto della presenza di altre persone nella proprietà del ricorrente al momento del deragliamento del treno, della implausibilità di un ritrovamento intervenuto alcuni giorni dopo il fatto, della illogicità della circostanza che il ricorrente avrebbe custodito i binari sottratti nei pressi della sua proprietà in modo tale da ricondurre alla sua persona il ritrovamento del materiale ferroviario e della mancanza di mezzi di trasporto idonei a contenere le lunghe e pe- santi rotaie. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ribadisce le ragioni di doglianza e chiede l'annullamento della sen- tenza impugnata. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto modulati in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giu- dizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 I giudici di merito hanno adeguatamente escluso la prospetta- zione difensiva con argomenti logici plurimi, nonché sull'apporto delle dichiarazioni testimoniali e alla stregua degli accertamenti di PG e al ri- trovamento dei binari nei pressi della proprietà dell'imputato unitamente ai lacci impiegati per trascinarli, che erano stati trascinati all'interno della proprietà del prevenuto. 3.2 Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore con- seguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisa- mento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche conte- nute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esami- nati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acqui- sito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie e a fronte di argomenti utilizzati per confermare la decisione impugnata sulla base di una serie di argomenti logici, dichiarativi ed oggettivi che, privi di contraddittorietà e di illogicità evidenti, non si prestano ad essere ul- teriormente sindacati in sede di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023
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