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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 726/2026

ECLI:EU:T:2026:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1183_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 febbraio 2026 – Zakłady [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑1183/23) «Medicinali per uso umano – Abrogazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano [OSCURATO:PERSONA] – dimetilfumarato – Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articolo 266 TFUE»

1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Disposizioni di esecuzione che devono essere adottate dall’istituzione convenuta – Oggetto – Eliminazione degli effetti dei profili di illegittimità accertati per risolverli conformemente al diritto dell’Unione (Art. 266 TFUE) (v. punti 74, 75)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rilascio, rifiuto, modifica, sospensione o revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio – Requisiti minimi (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 81, §§ 1 e 2) (v. punti 102‑105)

3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Applicazione della stessa base giuridica di quella relativa al rilascio di tale autorizzazione –Applicazione della stessa base giuridica di quella relativa al rilascio di tale autorizzazione – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 10, § 2, 13 e 87, § 1) (v. punti 113, 115‑119)

4. Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Presupposti – Rispetto di un termine ragionevole e del principio di tutela del legittimo affidamento – Portata (v. punti 128, 135, 138, 145)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Obbligo della Commissione di abrogare un’autorizzazione all’immissione in commercio in esecuzione di una sentenza della Corte – Sviamento di potere – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 10, § 2, e 14, § 11) (v. punti 153‑156)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Adozione di una decisione di revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza – Obbligo di chiedere un nuovo parere al comitato per i medicinali per uso umano nell’ambito dell’adozione di una decisione di revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio – Insussistenza –Violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e del diritto di proprietà – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 52; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 5, § 2, e 10, § 1, comma 4)] (v. punti 177‑180, 185‑189, 200, 208, 215‑219) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Zakłady [OSCURATO:PERSONA] S.A. è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1183_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 febbraio 2026 – Zakłady [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑1183/23) «Medicinali per uso umano – Abrogazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano [OSCURATO:PERSONA] – dimetilfumarato – Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articolo 266 TFUE» 1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Disposizioni di esecuzione che devono essere adottate dall’istituzione convenuta – Oggetto – Eliminazione degli effetti dei profili di illegittimità accertati per risolverli conformemente al diritto dell’Unione (Art. 266 TFUE) (v. punti 74, 75) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rilascio, rifiuto, modifica, sospensione o revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio – Requisiti minimi (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 81, §§ 1 e 2) (v. punti 102‑105) 3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Applicazione della stessa base giuridica di quella relativa al rilascio di tale autorizzazione –Applicazione della stessa base giuridica di quella relativa al rilascio di tale autorizzazione – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 10, § 2, 13 e 87, § 1) (v. punti 113, 115‑119) 4. Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Presupposti – Rispetto di un termine ragionevole e del principio di tutela del legittimo affidamento – Portata (v. punti 128, 135, 138, 145) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Obbligo della Commissione di abrogare un’autorizzazione all’immissione in commercio in esecuzione di una sentenza della Corte – Sviamento di potere – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 10, § 2, e 14, § 11) (v. punti 153‑156) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Adozione di una decisione di revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza – Obbligo di chiedere un nuovo parere al comitato per i medicinali per uso umano nell’ambito dell’adozione di una decisione di revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio – Insussistenza –Violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e del diritto di proprietà – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 52; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 5, § 2, e 10, § 1, comma 4)] (v. punti 177‑180, 185‑189, 200, 208, 215‑219) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Zakłady [OSCURATO:PERSONA] S.A. è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
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