CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B28F735D), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] - intimato -avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 58 del 18 gennaio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8995/2022Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 11330/2026Data pubblicazione 27/04/2026RILEVATO CHE- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Peccioli e laRegione Toscana per sentirli condannare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., alrisarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi sustrada pubblica in data 26/9/2019, allorquando l’autoveicolo di suaproprietà, condotto nell’occasione dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], entrò incollisione con un capriolo immessosi sulla carreggiata;- con la sentenza n. 90/2021, il Giudice di Pace di Pontedera,ricondotta la fattispecie nell’alveo della responsabilità di cui all’art. 2043c.c. e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all’enteregionale, accolse la domanda attorea condannando, in contumacia, ilComune di Peccioli al risarcimento del danno in favore del danneggiato;- avverso tale sentenza di primo grado propose appello l’entecomunale che chiese, in riforma della sentenza di primo grado, il rigettodella domanda attorea, deducendo (per quanto ancora di interesse inquesta sede) la carenza di legittimazione passiva (stante il proprio difettodi titolarità di poteri di matrice legislativa e/o amministrativa in materiadi gestione della fauna selvatica) e, richiamando la decisione di Cass.7969/2020, la responsabilità della Regione Toscana ai sensi dell’art.2052 c.c.;- si costituì il danneggiato, chiedendo il rigetto del gravame e laconferma della sentenza impugnata;- con la sentenza n. 2145/2021 il Tribunale di Pisa, quale giudiced’appello, rigettò l’impugnazione con conferma integrale della sentenzadi primo grado;- in particolare, il Tribunale, in relazione al difetto di legittimazionepassiva eccepito dal Comune di Peccioli, affermò che la giurisprudenza dilegittimità, sulla scorta del paradigma normativo della Legge RegionaleToscana n. 3 del 1994, aveva attribuito concretamente alle singoleProvince la delega, da parte della Regione Toscana, per la gestione dellafauna selvatica;Numero registro generale 8995/2022Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 11330/2026Data pubblicazione 27/04/2026- sulla scorta di tale assunto, avendo le Province toscane i poteri diprotezione e gestione della fauna selvatica delegati dalla stessa RegioneToscana, escluse la responsabilità della Regione medesima in talifattispecie, ascrivendo - al contempo - l’imputabilità di dettaresponsabilità alla Provincia;- quanto all’eccezione sull’inquadramento giuridico della fattispecieai sensi dell’art. 2052 c.c., il giudice di secondo grado affermò che ildanno cagionato dalla fauna selvatica (la quale ai sensi della L. 27dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimonialiindisponibili dello Stato) non era risarcibile in base alla citatadisposizione, inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato dilibertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte dellaP.A., ma solamente alla stregua dei principî generali della responsabilitàextracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., rilevante anche in tema dionere della prova, con conseguente necessario accertamento di unconcreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente pubblico;- rigettò, dunque, l’appello, ritenendo che il danneggiato avesseadempiuto il proprio onere probatorio con riferimento ai fatti costitutividi cui all’art. 2043 c.c.;- avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Pecciolisulla scorta di quattro motivi di ricorso;- ha resistito con controricorso la Regione Toscana;- [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità;- all’esito della camera di consiglio del 25/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]- il quarto motivo del ricorso - col quale si denuncia «in riferimentoall’art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazionedell’art. 2052 cod. civ.», perché il giudice d’appello non ha ritenutoNumero registro generale 8995/2022Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 11330/2026Data pubblicazione 27/04/2026applicabile la disciplina del predetto articolo con riferimento allafattispecie di danni provocati dagli animali selvatici - ha caratterepregiudiziale e, pertanto, va esaminato con priorità;- il motivo è fondato e la sentenza impugnata è errata sotto variprofili;- in primis, la decisione è errata nella parte in cui dichiara che ildanno prodotto da fauna selvatica «non è risarcibile in base allapresunzione stabilita nell’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo allaselvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligodi custodia da parte della P.A., ma solamente alla stregua dei principîgenerali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.»;- in secondo luogo, è errata nella parte in cui afferma checorrettamente il Giudice di Pace ha ritenuto integrata la responsabilitàdel Comune e, dunque, la colpa, facendo riferimento alla mancatadimostrazione da parte dell’Ente comunale, dell’adozione di tutti gliaccorgimenti necessari per evitare i danni cagionati dalla fauna selvaticaed evidenziando l’insufficienza, nel caso di specie, della solacartellonistica stradale;- in proposito si rileva che è oramai ius receptum nellagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2526/2026, n. 17253/2024, n.31342/2023, n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n.16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020,n. 7969/2020) il principio per cui, nel caso in cui si invoca il risarcimentodei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione l’art. 2052c.c.; in particolare, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del05/02/2026, questa Corte ha enunciato, componendo precedentidisarmonie, i principî di diritto regolatori della materia dellaresponsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvatica nellacircolazione dei veicoli: ad essi, idonei a dirimere anche la presentecontroversia, va fatto integrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp.Numero registro generale 8995/2022Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 11330/2026Data pubblicazione 27/04/2026- la predetta norma, invero, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette aisensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibiledello Stato e sono affidate non agli enti Comunali ma alla Regione, qualeente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutelagenerale dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157del 1992); in altri termini, e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052c.c. alla fauna selvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene daproteggere in virtù di precisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha laprotezione, ne ha anche la responsabilità;- questo principio è già stato ripetutamente affermato da questaCorte, e non convincono in senso contrario gli argomenti spesidall’amministrazione controricorrente: che la Regione debba rispondereai sensi dell’art. 2052 c.c. dei danni causati dalla fauna selvatica è giàstato affermato da numerose decisioni, tra le quali Cass. Sez. 3,Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572-01, Cass. Sez. 3,Sentenza n. 8384 del 29/04/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8385 del29/04/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv.658165, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298-01, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153-01,Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057-01,Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020, Cass. Sez. 6-3,Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19101del 15/09/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020,Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021 (oltre alle recenti e giàrichiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026);- i principî posti a fondamento delle suddette decisioni, cui può quirinviarsi ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., resistonoalle obiezioni sollevate dalla Regione Toscana nel controricorso;- non assume rilievo in senso contrario l’ordinanza della Cortecostituzionale n. 4 del 4/1/2001, con cui fu ritenuta non fondata laNumero registro generale 8995/2022Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 11330/2026Data pubblicazione 27/04/2026questione di legittimità costituzionale dell’art. 2052 c.c., nella parte incui - secondo l’interpretazione allora prevalente - quella norma eraconsiderata inapplicabile ai danni causati dalla fauna selvatica;- infatti, con quella decisione il giudice delle leggi escluse chequell’interpretazione restrittiva, in allora diffusa, contrastasse colprincipio di uguaglianza; ciò non comporta per consequentiam che altreinterpretazioni, consentite dal testo della norma, debbano ritenersiinibite;- l’ordinanza interpretativa di rigetto pronunciata dalla Consulta -come è noto - vincola il giudice ordinario solo se la norma scrutinata èdichiarata non conforme alla Costituzione se interpretata in uno specificomodo, in rapporto di esclusione reciproca con qualsiasi altrainterpretazione;- non è questo il caso, dato che la Corte costituzionale ha ritenutonon in contrasto con l’art. 3 Cost. l’opzione interpretativa di escludere laP.A. dall’ambito applicativo dell’art. 2052 c.c.; ciò non comporta, però,che qualsiasi differente interpretazione dell’art. 2052 c.c. sia difformedella Costituzione (è bene ricordare, che solo la conformità/difformitàalla Carta costituzionale costituisce l’oggetto del giudizio di legittimitàcostituzionale, restando affidato alla Corte di cassazione, ex art. 65 Ord.Giud., il compito di stabilire «l’esatta interpretazione» della legge);- infine, è opportuno rilevare che, se l’interpretazione più antica furitenuta non contrastante con l’art. 3 Cost., a fortiori deve ritenersiconforme a Costituzione quella più recente, che - parificando tutti iproprietari di animali, domestici e selvatici - esclude in radice anche ilsolo sospetto di illegittimità costituzionale (così Cass. Sez. 3,10/11/2023, n. 31330);- da ultimo, non è condivisibile l’affermazione secondo cui«un’applicazione rigorosa dell’art. 2052 c.c. comporterebbe che dei dannicagionati dalla fauna selvatica dovrebbe rispondere unicamente lo Stato,al quale - come “proprietario” – è riconducibile in ultima analisi la potestàNumero registro generale 8995/2022Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 11330/2026Data pubblicazione 27/04/2026di governo della fauna, sia pure per il tramite della Regioni, per finalitàcollettive di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», con esclusione diresponsabilità per gli enti regionali: al contrario, alle Regioni la leggealla tutela della fauna selvatica» (art. 1, comma 3, l. 157/92) ed èprincipio antico ed indiscusso del diritto civile che l’attribuzione diqualsiasi potere comporta l’assunzione delle connesse responsabilità;- venendo al caso di specie, la sentenza impugnata, nella parte incui ha ricondotto la domanda risarcitoria proposta dall’attore all’ambitodella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non può essere condivisa,nella misura in cui essa si pone in contrasto con i consolidati principîenunciati da questa Corte in ordine, da un lato, alla correttaqualificazione giuridica della domanda in base ai fatti allegati e provati e,dall’altro, all’ambito di applicazione della responsabilità da custodia dianimali di cui all’art. 2052 c.c.;- accertata l’erroneità in iure della sentenza impugnata - sia nellaparte in cui ha escluso l’applicazione dell’art. 2052 c.c., sia nella parte incui ha indebitamente applicato alla fattispecie l’art. 2043 c.c.., conconseguente condanna del Comune quale responsabile per i dannicausati dalla fauna selvatica - e rilevata l’infondatezza delle eccezionisollevate dalla Regione, il quarto motivo di ricorso deve essere accoltocon conseguente cassazione sul punto dell’impugnata sentenza;- il primo motivo («violazione e falsa applicazione della Legge n. 157del 1992 e della [OSCURATO:PERSONA] n. 3 del 1994 in relazione allaLeggi [OSCURATO:PERSONA] n. 10, n. 18 e n. 20 del 2016 promulgate inil profilo dell’individuazione dell’Ente legittimato passivamente arispondere dei danni riportati dal veicolo di parte attrice»), il secondomotivo («violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art.2697 cod. civ. nonché dell’art. 14 del Codice della Strada e dell’art. 95del D.P.R. n. 495/92, sotto il profilo della imputabilità del fatto dannosoNumero registro generale 8995/2022Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 11330/2026Data pubblicazione 27/04/2026al Comune di Peccioli») e il terzo motivo («nullità della sentenza percarenza assoluta di motivazione in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ.comma 1, n. 4)») restano assorbiti dall’accoglimento del quarto, siccomerelativi (ivi compreso il primo, di pure incongrua contemporaneità delleasserzioni della responsabilità della Provincia e della legittimazionepassiva del Comune) alla fattispecie di colpa aquiliana, la cuiconfigurabilità si è invece esclusa;- la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa al Tribunale di Pisa, in persona di diversomagistrato, che rinnoverà l’esame nel merito della domanda risarcitoriaproposta da [OSCURATO:PERSONA], attenendosi agli enunciati principî;- al giudice del rinvio è rimessa la decisione anche sulle spese delgiudizio di legittimità;p. q. m.la Corteaccoglie il quarto motivo del ricorso;per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale diPisa, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonché per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità;dichiara assorbiti il primo, il secondo e il terzo motivo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.Il Presidente