CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DVFEM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per entrambi i capi d'imputazione; Considerato che tale motivo è aspecifico, in quanto risulta privo dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della prospettazione difensiva, pur a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che dà conto in modo completo e adeguato di tutti gli elementi essenziali delle fattispecie incriminatrici (cfr. pp. 3-4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 202