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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 46866/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CHIETInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG L [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2023, all'esito dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], operato dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza del reato di furto consumato pluriaggravato (dalla violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede) di una vettura parcheggiata sulla pubblica via, fatto contestato come commesso il 20 giugno 2023, non ha convalidato l'arresto e, ritenuta la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare ed ha ordinato la liberazione degli imputati.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale di affida ad un unico complessivo motivo con il quale lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge.

Il provvedimento sarebbe contraddittorio poiché, ad avviso del ricorrente, la descrizione dei fatti contenuta nella parte ricostruttiva sarebbe in netto contrasto con la determinazione finale di non convalidare l'arresto: infatti, secondo il P.M., le circostanze di fatto percepite dalla polizia giudiziaria sarebbero chiare nell'indicare che i due soggetti arrestati fossero i complici di supporto all'autore del furto della [OSCURATO:PERSONA] in sosta sulla pubblica strada.

Inoltre, la valutazione svolta dal Giudice circa - testualmente (p. 2 dell'ordinanza) - la «natura non univoca» degli elementi indizianti tradisce, sempre ad avviso del ricorrentè, una valutazione pienamente probatoria sulla responsabilità degli indagati, corretta e doverosa nella successiva fase di accertamento della responsabilità e non già nella fase della convalida, in cui il Giudice è chiamato a valutare soltanto la legittimità della iniziativa della polizia giudiziaria.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 24 agosto 2023, richiamati più precedenti di legittimità, ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione.

2. L'impugnazione non coglie il - possibile - punto della questione.

L'ordinanza del Tribunale è basata principalmente (p. 1) sulla ritenuta mancanza nel caso di specie della flagranza.

Al riguardo, è noto che le Sezioni 2 Unite della Corte di cassazione hanno puntualizzato che la nozione di "quasi flagranza" presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc.

Ventrice, Rv. 267951), mentre nel caso in esame sembra desumersi dalla motivazione del provvedimento che la polizia giudiziaria ha percepito direttamente una situazione fortemente sospetta, situazione che è stata valutata dal decidente non univocamente indiziante di un commesso furto.

Nondimeno, a proposito del tema "flagranza o meno", manca specifica contestazione nel ricorso, che è strutturato presupponendo, senza tuttavia argomentare al riguardo, l'esistenza dello stato di (quasi)flaciranza, come se si trattasse di una situazione auto-evidente, senza confrontarsi effettivamente con il contenuto del provvedimento che si impugna.

Difetta, in altre parole, la necessaria correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CHIETInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG L [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2023, all'esito dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], operato dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza del reato di furto consumato pluriaggravato (dalla violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede) di una vettura parcheggiata sulla pubblica via, fatto contestato come commesso il 20 giugno 2023, non ha convalidato l'arresto e, ritenuta la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare ed ha ordinato la liberazione degli imputati. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale di affida ad un unico complessivo motivo con il quale lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. Il provvedimento sarebbe contraddittorio poiché, ad avviso del ricorrente, la descrizione dei fatti contenuta nella parte ricostruttiva sarebbe in netto contrasto con la determinazione finale di non convalidare l'arresto: infatti, secondo il P.M., le circostanze di fatto percepite dalla polizia giudiziaria sarebbero chiare nell'indicare che i due soggetti arrestati fossero i complici di supporto all'autore del furto della [OSCURATO:PERSONA] in sosta sulla pubblica strada. Inoltre, la valutazione svolta dal Giudice circa - testualmente (p. 2 dell'ordinanza) - la «natura non univoca» degli elementi indizianti tradisce, sempre ad avviso del ricorrentè, una valutazione pienamente probatoria sulla responsabilità degli indagati, corretta e doverosa nella successiva fase di accertamento della responsabilità e non già nella fase della convalida, in cui il Giudice è chiamato a valutare soltanto la legittimità della iniziativa della polizia giudiziaria. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 24 agosto 2023, richiamati più precedenti di legittimità, ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione. 2. L'impugnazione non coglie il - possibile - punto della questione. L'ordinanza del Tribunale è basata principalmente (p. 1) sulla ritenuta mancanza nel caso di specie della flagranza. Al riguardo, è noto che le Sezioni 2 Unite della Corte di cassazione hanno puntualizzato che la nozione di "quasi flagranza" presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267951), mentre nel caso in esame sembra desumersi dalla motivazione del provvedimento che la polizia giudiziaria ha percepito direttamente una situazione fortemente sospetta, situazione che è stata valutata dal decidente non univocamente indiziante di un commesso furto. Nondimeno, a proposito del tema "flagranza o meno", manca specifica contestazione nel ricorso, che è strutturato presupponendo, senza tuttavia argomentare al riguardo, l'esistenza dello stato di (quasi)flaciranza, come se si trattasse di una situazione auto-evidente, senza confrontarsi effettivamente con il contenuto del provvedimento che si impugna. Difetta, in altre parole, la necessaria correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammi
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