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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 settembre 2023

Cassazione n. 26311/2023

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to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo posta elettronica certificata: , giu sta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett.tedomiciliata in Via dei Portoghesi 12, giusta procura in atti; controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, giusta procura in atti; controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rapp.to e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, Via IV Novembre 144, giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.1536-2021 della Corte d’Appello di Milano , depositata il 3.3.2022 , N.R.G. 1079-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese, liquidate come in dispositivo; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.300,00 ciascuno per compensi professionali oltreche, per [OSCURATO:PERSONA], spese prenotate a debito e per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno, Euro 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 11 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo posta elettronica certificata: , giu sta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett.tedomiciliata in Via dei Portoghesi 12, giusta procura in atti; controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, giusta procura in atti; controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rapp.to e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, Via IV Novembre 144, giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.1536-2021 della Corte d’Appello di Milano , depositata il 3.3.2022 , N.R.G. 1079-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese, liquidate come in dispositivo; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.300,00 ciascuno per compensi professionali oltreche, per [OSCURATO:PERSONA], spese prenotate a debito e per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno, Euro 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
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