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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 29284/2026

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NZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Ignazio ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Lecce ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi con la quale veniva ordinata l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (applicata con precedente decreto poi sospeso per l'intervenuta carcerazione del proposto).

Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo con il quale si contesta la correttezza del giudizio di pericolosità espresso dalla Corte di appello sulla base di due procedimenti tuttora pendenti per reati di modesto disvalore, uno dei quali risalente al 2017 (l'altro del 2024), non ancora accertati e nonostante l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico.

Il ricorso è manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

Deve premettersi che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è ravvisabile alcuna violazione di legge ed il provvedimento impugnato contiene altresì una motivazione esaustiva e logica in ordine al giudizio di pericolosità del ricorrente, legittimamente tratta anche da procedimenti tuttora pendenti, nell'ambito di una valutazione complessiva della personalità del soggetto.

Altresì pacifica è la compatibilità astratta tra l'applicazione di una misura di prevenzione e di una misura alternativa alla detenzione (tra le tante, Sez. 1, n. 45277 del 10/10/2013, Grillo, Rv. 257478 - 01).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Ignazio ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Lecce ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi con la quale veniva ordinata l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (applicata con precedente decreto poi sospeso per l'intervenuta carcerazione del proposto). Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo con il quale si contesta la correttezza del giudizio di pericolosità espresso dalla Corte di appello sulla base di due procedimenti tuttora pendenti per reati di modesto disvalore, uno dei quali risalente al 2017 (l'altro del 2024), non ancora accertati e nonostante l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Deve premettersi che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è ravvisabile alcuna violazione di legge ed il provvedimento impugnato contiene altresì una motivazione esaustiva e logica in ordine al giudizio di pericolosità del ricorrente, legittimamente tratta anche da procedimenti tuttora pendenti, nell'ambito di una valutazione complessiva della personalità del soggetto. Altresì pacifica è la compatibilità astratta tra l'applicazione di una misura di prevenzione e di una misura alternativa alla detenzione (tra le tante, Sez. 1, n. 45277 del 10/10/2013, Grillo, Rv. 257478 - 01). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Decreto Cassazione n. 29284/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris