CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 24487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28407/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 299, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende — controricorrente — avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5947/2017 depositata i! 21/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 2010 [OSCURATO:PERSONA] -quale titolare di un'autorimessa pubblica sita in Roma, via Nomentana n. 301- conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della debenza della somma di euro 27.683,00 -ovvero di quella ritenuta di giustizia- in relazione all'attività di custodia di una vettura tipo Ferrari di proprietà della convenuta, espletata dal 1997 al febbraio 2007, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale importo. La convenuta si costituiva in giudizio, instando, in primo luogo, per il rigetto della domanda, deducendo, poi, che -a seguito della varie vicissitudini che avevano interessato la sua autovettura durante la custodia (il veicolo era poi stato rivenuto presso altro depositario privo di chiavi e di ruota di scorta)- aveva presentato denuncia nei confronti dell'attore per il reato di cui all'art. 646 c.p. con successivo rinvio a giudizio dell'attore medesimo, ragion per cui la convenuta invocava la sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. In via riconvenzionale, inoltre, previo accertamento dell'inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi previsti dagli artt. 1769, 1770 e 1771 c.c., chiedeva la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni dipendenti dalla mancata utilizzazione dell'autovettura fino alla restituzione della stessa e alla verifica della sua effettiva utilizzabilità nonché di quelli connessi. R.G. 28407/2017 - Pagina nr. 2 di 10 2. L'adito Tribunale, con sentenza del 2 febbraio 2016, accoglieva la domanda principale, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di C 19.212,56, oltre interessi legali dal 7 marzo 2007 al soddisfo. Riteneva fondata anche la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dell'attore al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di C 15.000,00. Disponeva la compensazione integrale delle spese giudiziali. 3. Decidendo sull'appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] -e nella • O R"' •" • 1 - • [OSCURATO:PERSONA] oltre che La Corte, invece, disattendeva gli altri due motivi di appello - riguardanti la supposta erroneità della riduzione del compenso spettante al Falasca e la scorrettezza del calcolo del costo del parcheggio- in quanto le relative statuizioni assunte dal giudice di prime cure erano risultate avvalorate dagli esiti della prova orale e dalla mancata prova -il cui onere incombenza sullo stesso [OSCURATO:PERSONA]- della presenza nel contratto di un meccanismo di aumento periodico e costante del canone rispetto a quello inizialmente pattuito. 4. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, l'appellata [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. 5. Con ordinanza interlocutoria all'esito dell'adunanza del 23 febbraio 2022, questa Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello. 6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380- bis.1 c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso. In relazione a tali conclusioni la ricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattro motivi 1.1 Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.- la violazione e falsa applicazione degli artt. 281-sexies c.p.c. e 24 Cost. e la nullità dell'impugnata sentenza, per aver la Corte di appello illegittimamente R.G. 28407/2017 - Pagina nr. 4 di 10 rigettato la sua istanza diretta ad ottenere lo scambio delle comparse conclusionali ed il rinvio per lo svolgimento della discussione orale ad una successiva udienza. 1.2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto -con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c., 1218, 1372 e 2697 c.c.: a) per l'errata qualificazione della riproposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva non accolta in primo grado; b) sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'appellante circa la titolarità, in capo all'appellata, del lato passivo del rapporto obbligatorio; c) per la violazione del principio di relatività del contratto e della disciplina della responsabilità contrattuale attesa l'estraneità di essa ricorrente al rapporto contratto oggetto del giudizio. 1.3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato -in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e del principio di diritto della liquidazione delle spese del giudizio secondo il "decisum", poiché il valore della materia del contendere in appello era inferiore all'importo di euro 26.000,00, nel mentre l'ammontare delle spese era stato liquidato con riferimento allo scaglione da 26.000,00 e 52.000,00 euro. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato -ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.- l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all'ammissione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del proprio interrogatorio formale, di aver avuto rapporti unicamente con il Cerri e mai con la stessa ricorrente. R.G. 28407/2017 - Pagina nr. 5 di 10 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività della notifica del controricorso, sollevata dalla ricorrente nella propria memoria. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta notificato in data 4 dicembre 2017, come emerge dal timbro apposto dall'ufficiale postale sulla cartolina della notifica a mezzo posta, non risultando apposta sulla cartolina altra data. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c. - considerato che il termine ex art. 369 c.p.c. veniva a scadere il 27 dicembre 2017 (essendo il 24 dicembre una domenica)- il termine per la notifica del controricorso deve ritenersi scaduto il 16 gennaio 2018, da ciò risultando la tempestività della notifica in quanto avvenuta in data 15 gennaio 2018. 3. Il primo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. Come rammentato anche dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, questa Corte ha chiarito che in caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018 - Rv. 650492 - 01). 4cY2 R.G. 28407/2017 - Pagina nr. 6 di 10 Nel caso in esame, l'esame degli atti processuali -consentito, essendo dedotto un error in procedendo- consente di constatare che l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. era stata precedentemente fissata dalla Corte d'appello per lo specifico incombente della discussione e decisione, da ciò risultando che nessuna compromissione vi era stata del diritto dell'odierna ricorrente di procedere ad un'adeguata preparazione delle proprie difese. Se a tale constatazione si aggiunge la duplice considerazione che la richiesta di rinvio è stata formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non per poter predisporre scritti difensivi conclusivi (come affermato in modo inesatto in ricorso, in ciò smentito dalla lettura del verbale d'udienza), ma per valutare l'intervento (evidentemente inammissibile) di [OSCURATO:PERSONA]; e che, all'esito del diniego del rinvio, la difesa dell'odierna ricorrente ha proceduto alla discussione della controversia, esercitando appieno le proprie facoltà difensive, appare ulteriormente evidente che non si è verificata nessuna concreta compromissione del diritto di difesa della ricorrente, come invece lamentato genericamente in ricorso, peraltro senza alcuna specifica indicazione del pregiudizio concretamente risentito (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27419 del 08/10/2021 - Rv. 662418 - 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27419 del 08/10/2021 - Rv. 662418 - 01). 4. Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, l'esame delle conclusioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello (e richiamate in sede di discussione) evidenzia che la medesima aveva effettivamente formulato un appello incidentale, che quindi è stato correttamente qualificato ed altrettanto correttamente valutato come inammissibile dalla Corte capitolina. R.G. 28407/2017 - Pagina nr. 7 di 10 Gli ulteriori profili dedotti con il motivo di ricorso, invece, risultano inammissibili in quanto -come osservato dal PG- dietro la deduzione di una violazione di legge, la ricorrente viene invece a sollecitare un inammissibile sindacato sulla interpretazione e valutazione del materiale probatorio, riservate invece al giudice di merito (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01), potendosi solo osservare -a conferma dell'imprecisione del motivo di ricorso- che la Corte territoriale non ha operato alcun ribaltamento degli oneri probatori, ma ha ritenuto che l'odierno controricorrente avesse assolto all'onere probatorio -su di esso gravante- di aver instaurato il contratto di deposito con [OSCURATO:PERSONA], in quanto proprietaria del veicolo ed intestataria di alcune ricevute a suo nome, e, perciò, legittimata passiva della pretesa di pagamento del titolare dell'attività di deposito di veicoli. 5. Infondato, ulteriormente, è il terzo motivo di ricorso. Correttamente, infatti, la Corte d'appello ha applicato lo scaglione per le controversie di valore superiore ad C 26.000,00, in quanto, proprio in virtù dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e delle difese da essa svolte circa il proprio difetto di legittimazione passiva, si è determinata un'estensione del disputatum dalla mera somma ulteriore (rispetto a quanto riconosciuto in primo grado) richiesta da [OSCURATO:PERSONA] con il proprio atto di appello al valore complessivo di tutto il rapporto, e quindi al petitum originario azionato dall'odierno controricorrente. 6. Inammissibile è, invece, l'ultimo motivo di ricorso. Lamentando la ricorrente l'omesso esame di un fatto decisivo, giova rammentare che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio (€ R.G. 28407/2017 - Pagina nr. 8 di 10 specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01). Nella specie, invece, ad essere dedotta è l'omessa valutazione di una prova, traducendosi, quindi, il motivo di ricorso in un'ulteriore ipotesi di inammissibile sollecitazione ad esercitare il sindacato sulla interpretazione e valutazione del materiale probatorio, riservate al giudice di merito. 7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. q9 R.G. 28407/2017 - Pagina nr. 9 di 10 La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d