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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 13417/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari ha respinto con decreto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio nel procedimento SIUS 2022/677, argomentando sul fatto che il Gallico si trova in esecuzione pena per plurime condanne per reati inclusi nell'elencazione di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 e che non è stata superata la presunzione sul superamento del limite di reddito prevista dal predetto comma 4-bis.

2. L'opposizione proposta dall'interessato avverso il suddetto decreto è stata .rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza del 23 novembre 2023.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gallico, avv..to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato plurimi motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge, in quanto il giudice aveva provveduto in senso negativo nonostante la contumacia della Agenzia delle Entrate, implicante l'ammissione della fondatezza della pretesa.

Il giudice aveva ignorato le conseguenze della mancata costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate che, di fatto, non si era opposta all'accoglimento della domanda.

5. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza tener conto dei plurimi provvedimenti di segno contrario emessi in precedenza, nei confronti del Gallico, da diverse Autorità giudiziarie.

6. Con il terzo motivo lamenta, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, 125, comma 3, 190, comma 1, e 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Assume, in specie, che il giudice aveva, con motivazione apparente, disatteso le risultanze dell'informativa relativa alle condizioni patrimoniali, economiche e reddituali del predetto redatta dalla Guardia di Finanza di Palmi su delega del magistrato di sorveglianza di Sassari, in cui si attestava la ricorrenza dei presupposti per il superamento della presunzione sancita dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

In proposito, rileva che il giudice avrebbe ben potuto attivare i poteri di indagine in ordine alla attualità della sussistenza delle condizioni che legittimavano la richiesta.

Era poi sostanzialmente elusivo dell'obbligo motivazionale il mero riferimento alla perduranza del regime di cui all'art. 41 bis.

7. Con il quarto motivo denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017, 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, 97, comma 1, e 98, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, commi 2 e 3, Cost.

Sostiene al riguardo che la doverosa presentazione, da parte di difensore iscritto all'apposito albo, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sancita dall'art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017 e la mancata previsione della possibilità di nominare un difensore d'ufficio al ricorrente che sia privo di difensore di fiducia, ove nei confronti del predetto non penda un procedimento per essere stato io stesso definito, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 98, commi 1 e 2, cod. proc. pen., comporterebbero la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost., nonché del diritto di difesa, riconosciuto anche ai non abbienti dall'art. 24, commi 2 e 3, Cost. denunciando violazione di legge in relazione all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La mancata costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate non implica alcun automatico riconoscimento del diritto dell'odierno ricorrente.

Alla contumacia, infatti non sono connesse le conseguenze della non contestazione, che riguarda esclusivamente il caso in cui la parte costituita in giudizio decida di prendere una precisa posizione in ordine alla avversa pretesa, scegliendo scientemente e deliberatamente di non contestare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Una simile scelta non può certo ricondursi alla parte contumace, che non può assumere, in quanto assente nel processo, alcuna specifica posizione in ordine ai fatti dedotti in giudizio dalla controparte (ex multis, Cass. Civ, Sez. 6 , Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021, Rv. 660420 - 01). 2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

I provvedimenti di altre autorità giudiziarie che hanno riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio non solo non hanno alcun valore vincolante, ma certamente non costituiscono prova alcuna della fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente. 3.Quanto al dedotto vizio di violazione di legge sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, va osservato quanto segue.

E' noto che I 'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l'appunto quella in esame, può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione.

Vero è che anche il difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, costituisce una violazione di legge, ma è anche vero che tale radicale carenza motivazionale non è affatto riscontrabile nel caso di specie.

Il Tribunale di Sorveglianza, sviluppando un conferente percorso argomentativo, del tutto immune da fratture di ordine logico-giuridico con riguardo alle valutazioni che assumono rilievo nella materia in disamina, ha, in diritto, correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata: 1) che l'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008) prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l'autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); 2) che l'odierno ricorrente rientra, per l'appunto, tra i destinatari della norma in esame; 3) che nel caso che occupa il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a superare la presunzione di legge.

4. Ciò premesso, il Tribunale ha motivatamente osservato, secondo un corretto ragionamento logico - deduttivo, che Gallico è stato un esponente di vertice dell'omonima cosca della ndrangheta e che su tali elementi e sulla perdurante attività della struttura criminale è basato il decreto di sottoposizione al regime speciale di detenzione; che il rapporto della Guardia di Finanza è riferito ad un periodo ormai risalente nel tempo (2012/2016) e che riguarda solo la persona del ricorrente e non anche i suoi prossimi congiunti; che detto rapporto, riferito alle intestazioni formali di beni e quote societarie, non prende in considerazione gli eventuali, ipotizzabili redditi di provenienza illecita, fittiziamente intestati; che le superiori considerazioni valgono a neutralizzare gli opposti elementi enunciati dal Gallico nel suo ricorso, sicché la presunzione non può dirsi superata.

L' apparato argomentativo esposto soddisfa pienamente l'obbligo di cui all'art. 125 cod proc. pen. ed il vizio denunciato, pertanto, è ascrivibile al vizio di motivazione, non consentito nel procedimento in esame.

5. Relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale, infine, il ricorrente non chiarisce quali siano i termini della questione di costituzionalità inerente all'ad 613 cod. proc. pen, non indicando neppure i parametri costituzionali di riferimento.

La questione, inoltre, difetta di rilevanza: oggetto del presente procedimento è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riconoscimento che può essere accertato del tutto indipendentemente dalla conformità o meno dell'art. 613 cod. proc. pen. alla Carta costituzionale.

Per la risoluzione della questione circa la sussistenza o meno del diritto del ricorrente al gratuito patrocinio è invero del tutto ininfluente stabilire se violi la Costituzione la norma di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che prevede che il ricorso per cassazione va proposto a mezzo di un difensore iscritto all'apposito albo.

6. Discende l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari ha respinto con decreto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio nel procedimento SIUS 2022/677, argomentando sul fatto che il Gallico si trova in esecuzione pena per plurime condanne per reati inclusi nell'elencazione di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 e che non è stata superata la presunzione sul superamento del limite di reddito prevista dal predetto comma 4-bis. 2. L'opposizione proposta dall'interessato avverso il suddetto decreto è stata .rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza del 23 novembre 2023. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gallico, avv..to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato plurimi motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge, in quanto il giudice aveva provveduto in senso negativo nonostante la contumacia della Agenzia delle Entrate, implicante l'ammissione della fondatezza della pretesa. Il giudice aveva ignorato le conseguenze della mancata costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate che, di fatto, non si era opposta all'accoglimento della domanda. 5. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza tener conto dei plurimi provvedimenti di segno contrario emessi in precedenza, nei confronti del Gallico, da diverse Autorità giudiziarie. 6. Con il terzo motivo lamenta, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, 125, comma 3, 190, comma 1, e 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Assume, in specie, che il giudice aveva, con motivazione apparente, disatteso le risultanze dell'informativa relativa alle condizioni patrimoniali, economiche e reddituali del predetto redatta dalla Guardia di Finanza di Palmi su delega del magistrato di sorveglianza di Sassari, in cui si attestava la ricorrenza dei presupposti per il superamento della presunzione sancita dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. In proposito, rileva che il giudice avrebbe ben potuto attivare i poteri di indagine in ordine alla attualità della sussistenza delle condizioni che legittimavano la richiesta. Era poi sostanzialmente elusivo dell'obbligo motivazionale il mero riferimento alla perduranza del regime di cui all'art. 41 bis. 7. Con il quarto motivo denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017, 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, 97, comma 1, e 98, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, commi 2 e 3, Cost. Sostiene al riguardo che la doverosa presentazione, da parte di difensore iscritto all'apposito albo, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sancita dall'art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017 e la mancata previsione della possibilità di nominare un difensore d'ufficio al ricorrente che sia privo di difensore di fiducia, ove nei confronti del predetto non penda un procedimento per essere stato io stesso definito, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 98, commi 1 e 2, cod. proc. pen., comporterebbero la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost., nonché del diritto di difesa, riconosciuto anche ai non abbienti dall'art. 24, commi 2 e 3, Cost. denunciando violazione di legge in relazione all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La mancata costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate non implica alcun automatico riconoscimento del diritto dell'odierno ricorrente. Alla contumacia, infatti non sono connesse le conseguenze della non contestazione, che riguarda esclusivamente il caso in cui la parte costituita in giudizio decida di prendere una precisa posizione in ordine alla avversa pretesa, scegliendo scientemente e deliberatamente di non contestare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Una simile scelta non può certo ricondursi alla parte contumace, che non può assumere, in quanto assente nel processo, alcuna specifica posizione in ordine ai fatti dedotti in giudizio dalla controparte (ex multis, Cass. Civ, Sez. 6 , Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021, Rv. 660420 - 01). 2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I provvedimenti di altre autorità giudiziarie che hanno riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio non solo non hanno alcun valore vincolante, ma certamente non costituiscono prova alcuna della fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente. 3.Quanto al dedotto vizio di violazione di legge sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, va osservato quanto segue. E' noto che I 'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l'appunto quella in esame, può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione. Vero è che anche il difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, costituisce una violazione di legge, ma è anche vero che tale radicale carenza motivazionale non è affatto riscontrabile nel caso di specie. Il Tribunale di Sorveglianza, sviluppando un conferente percorso argomentativo, del tutto immune da fratture di ordine logico-giuridico con riguardo alle valutazioni che assumono rilievo nella materia in disamina, ha, in diritto, correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata: 1) che l'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008) prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l'autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); 2) che l'odierno ricorrente rientra, per l'appunto, tra i destinatari della norma in esame; 3) che nel caso che occupa il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a superare la presunzione di legge. 4. Ciò premesso, il Tribunale ha motivatamente osservato, secondo un corretto ragionamento logico - deduttivo, che Gallico è stato un esponente di vertice dell'omonima cosca della ndrangheta e che su tali elementi e sulla perdurante attività della struttura criminale è basato il decreto di sottoposizione al regime speciale di detenzione; che il rapporto della Guardia di Finanza è riferito ad un periodo ormai risalente nel tempo (2012/2016) e che riguarda solo la persona del ricorrente e non anche i suoi prossimi congiunti; che detto rapporto, riferito alle intestazioni formali di beni e quote societarie, non prende in considerazione gli eventuali, ipotizzabili redditi di provenienza illecita, fittiziamente intestati; che le superiori considerazioni valgono a neutralizzare gli opposti elementi enunciati dal Gallico nel suo ricorso, sicché la presunzione non può dirsi superata. L' apparato argomentativo esposto soddisfa pienamente l'obbligo di cui all'art. 125 cod proc. pen. ed il vizio denunciato, pertanto, è ascrivibile al vizio di motivazione, non consentito nel procedimento in esame. 5. Relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale, infine, il ricorrente non chiarisce quali siano i termini della questione di costituzionalità inerente all'ad 613 cod. proc. pen, non indicando neppure i parametri costituzionali di riferimento. La questione, inoltre, difetta di rilevanza: oggetto del presente procedimento è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riconoscimento che può essere accertato del tutto indipendentemente dalla conformità o meno dell'art. 613 cod. proc. pen. alla Carta costituzionale. Per la risoluzione della questione circa la sussistenza o meno del diritto del ricorrente al gratuito patrocinio è invero del tutto ininfluente stabilire se violi la Costituzione la norma di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che prevede che il ricorso per cassazione va proposto a mezzo di un difensore iscritto all'apposito albo. 6. Discende l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma,
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