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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18283/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonché in merito al trattamento sanzionatorio, è viziato da evidente genericità, perché si limita a reiterare le richieste già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, esaurendosi in mere affermazioni prive degli elementi di diritto e dei dati di fatto a sostegno e della necessaria correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonché in merito al trattamento sanzionatorio, è viziato da evidente genericità, perché si limita a reiterare le richieste già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, esaurendosi in mere affermazioni prive degli elementi di diritto e dei dati di fatto a sostegno e della necessaria correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 18283/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris