CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 09941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; conclusioni ribadite con note conclusive del 28/01/2024. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 27/04/2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 10/02/2021, ha dichiarato non doversi procedere per il reato commesso in data 17/08/2015 per mancanza della condizione di procedibilità e ha rideterminato conseguentemente la pena irrogata in continuazione a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti allo stesso ascritti (artt. 56, 640 cod. pen.) rispetto alla decisione del Tribunale di Ancona del 03/07/2019, irrevocabile in data 09/11/2019. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale in violazione dell'art. 157 cod. pen., atteso che la truffa contestata di cui alla decisione di secondo grado risultava commessa in Osimo il 03/11/2014 e, dunque, già prescritta al momento della decisione di appello. In tal senso evidenziava come anche computando i periodi relativi alla adesione alle diverse astensioni della Unione Camere penali, pari a mesi dieci e giorni nove, il delitto imputato risultava prescritto e la Corte di appello aveva errato nel computare anche i 64 giorni compreso tra il 09/03/ e il 11/05/2020 ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, in mancanza dei presupposti previsti, poiché nel periodo indicato non era in corso alcun termine processuale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso proposto dal ricorrente. 4. La difesa del ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni con memoria del 28/01/2024. 5. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 6. Le Sezioni Unite hanno chiarito che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il. maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia) (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432-02 ). 7. Nel caso in esame è emerso, dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, che il procedimento veniva rinviato alla data del 11/03/2020 e successivamente al 11/05/2020 a causa della ricorrenza di condizioni collegate alla pandemia da Covid- 19. Il termine di 64 giorni è stato, dunque, correttamente computato dalla Corte di appello, sicché il reato non si poteva ritenere prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello (pronunciata in data 27/04/2023, mentre il decorso del termine di prescrizione è stato correttamente identificato nella data del 21/06/2023). 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d