CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 1968
Cassazione n. 39287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 8 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dalla condannata [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale della [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della necessità che la stessa approfondisca la revisione critica delle proprie condotte, della assenza di un congruo progetto esterno idoneo a supportarla, dell'esistenza di non rassicuranti riferimenti esterni, o ed ha concluso pertanto nel senso che la concessione di entrambe le misure richieste fosse ancora prematura. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il Tribunale ha chiesto una ammissione di responsabilità dei fatti che, però, non è necessaria per ottenere l'affidamento in prova, ed ha valutato negativamente il riferimento esterno costituito dall'attuale compagno della condannata, che, però, è persona che dispone di abitazione, lavoro, non ha contatti con la criminalità organizzata, e di cui è stato valorizzato in senso negativo soltanto l'episodio di guida in stato di ebbrezza con incidente stradale in cui lo stesso è stato coinvolto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. È vero che, nel formulare il doppio giudizio prognostico, il Tribunale deve valutare l'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), però è anche vero che deve essere considerata anche la situazione familiare del condannato, la esistenza di una rete di sostegno, i comportamenti tenuti successivamente al reato: indicatori che nel caso in esame sono stati giudicati sfavorevoli al condannato con una motivazione affetta dal vizio di manifesta illogicità. Il giudizio sulla inidoneità del riferimento esterno di cui dispone la condannata, ovvero il nuovo compagno della stessa, è conseguito, infatti, ad una valutazione negativa sulla capacità di quest'ultimo di poter essere un valido sostegno economico ed affettivo perché lo stesso ha rapporti solo occasionali con i propri figli e con le figlie della condannata, che è un elemento di valutazione che non resiste alle critiche formulate in ricorso, in cui evidenzia che la persona in questione ha un domicilio ed una regolare attività lavorativa e non ha contatti con ambienti criminali. Lo stesso episodio della condanna per guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, pure valorizzato nell'ordinanza impugnata, senz'altro lumeggia in senso negativo alcuni tratti del carattere dell'uomo, però di per sé, se non accompagnato da ulteriori evidenze su dipendenze da alcool o tendenze ad abusarne, non ha un tale contenuto da rendere lo stesso soggetto incapace di essere un sostegno valido nell'ambito del complessivo progetto della condannata. In definitiva, la ordinanza è giunta alla conclusione della inidoneità della misura alternativa sulla base di una valutazione nel complesso manifestamente illogica della situazione personale della condannata, atteso che, in presenza di dubbi sulla affidabilità del riferimento esterno della condannata, il Tribunale avrebbe dovuto disporre approfondimenti ulteriori, che rientrano nei poteri istruttori che l'art. 47 ord. pen. riconosce al Tribunale di sorveglianza nella decisione sull'istanza di affidamento in prova, approfondimenti che sarebbero stati necessari nel caso in esame, ed avrebbero consentito al Tribunale di avere ulteriori, e migliori, elementi di valutazione sul progetto di reinserimento sociale proposto dalla ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza