CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 06632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha impugnato l'ordinanza sopra indicata, lamentando l'errore commesso dalla Corte di cassazione nel dichiarare la inammissibilità di altro precedente ricorso straordinario con cui era stato dedotto un errore nell'esame della documentazione richiamata con l'eccezione di nullità delle notificazioni del decreto che aveva disposto il giudizio di primo grado e del decreto di citazione in grado di appello; considerato che il ricorso oggi in esame è stato presentato fuori dai casi consentiti, in quanto con lo stesso è stata sostanzialmente riproposta la medesima questione di fatto già valutata e decisa con la sentenza gravata del 20 maggio 2021: pronuncia nella quale questa Corte di cassazione aveva chiarito come con la sentenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] del 1° ottobre 2020 fosse stata dichiarata la inammissibilità dell'originario ricorso ordinario per la genericità della doglianza difensiva, non avendo l'imputato assolto l'onere di specificità delle premesse storiche della questione posta al suo esame; rilevando come il ricorrente non avesse "chiarito sotto il profilo processuale in quali procedimenti (erano) state effettuate le diverse elezioni di domicilio, limitandosi ad indicare l'ordine temporale delle stesse"; e, comunque, come la denunciata invalidità dovesse essere qualificata in termini di nullità relativa e dovesse ritenersi, perciò, oramai sanata perché dedotta per la prima volta solo nel giudizio di legittimità; che, pertanto, il nuovo ricorso straordinario solo apparentemente riguarda un nuovo errore materiale o di fatto, essendo stato prospettato un errore di diritto (inerente alla natura della eccepita nullità), che non è mai emendabile con il ricorso straordinario per cassazione; che il ricorso è, dunque, inammissibile e che la relativa declaratoria può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; che da tanto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] er 9stensore [OSCURATO:PERSONA] rile Angk Co5tgnzo D