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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41034/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, sin dall'istanza introduttiva, il riconoscimento della continuazione tra un reato del quale è stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione ed altro per il quale, invece, gli è stata applicata, con sentenza irrevocabile, una pena suscettibile di esecuzione; che l'istanza, ed il ricorso presentato a seguito del suo rigetto, è manifestamente infondata, atteso che l'art. 81 cod. pen. presuppone, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, che per tutti i reati presi in considerazione sia stata irrogata una pena, la cui misura complessiva è suscettibile di essere parametrata in funzione della riconducibilità delle diverse manifestazioni antisociali ad un unico disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, sin dall'istanza introduttiva, il riconoscimento della continuazione tra un reato del quale è stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione ed altro per il quale, invece, gli è stata applicata, con sentenza irrevocabile, una pena suscettibile di esecuzione; che l'istanza, ed il ricorso presentato a seguito del suo rigetto, è manifestamente infondata, atteso che l'art. 81 cod. pen. presuppone, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, che per tutti i reati presi in considerazione sia stata irrogata una pena, la cui misura complessiva è suscettibile di essere parametrata in funzione della riconducibilità delle diverse manifestazioni antisociali ad un unico disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris