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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 34029/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21090/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico, quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardia –sezione staccata di Brescia n. 392 / 66 / 20 1 5 , depositata il 10.02.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento -La CTP di Cremona accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamentoper imposte dirette e IVA, con il quale erano stati ripresi a tassazione, in relazione all’anno 2006, gli importi relativi alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l.,riguardanti costi ritenuti indeducibili; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, osservando che: - la contribuente aveva dimostrato che le prestazioni fatturate erano state effettivamente realizzate, in quanto l’acquisto di un immobile fatiscente aveva richiesto l’intervento di manodopera per la sua manutenzione; - la circostanza che la descrizione contenuta nelle varie fatture fosse sempre la stessa era irrilevante, atteso che alla contribuente erano state addebitate le ore di lavoro effettuate e l’indicazione contenuta in fattura riguardava il fornitore che era stato pagato regolarmente ed in modo tracciabile; -la contribuente non poteva essere a conoscenza dell’eventuale frode posta in essere dalla cooperativa Elfaraoni e del fatto che quest’ultima non avesse assolto agli obblighi fiscali; - parimenti irrilevante era a nche la mancata stipula di un contratto per i lavori di manutenzione, trattandosi di un rapporto fiduciario che aveva riguardato anche la precedente affittuaria; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - la [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., resisteva con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 del TUIR e 2697 cod. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere irrilevante, sul piano probatorio, il mancato rispetto della normativa in tema di redazione delle fatture e dirimente l’avvenuto pagamento delle prestazioni; lamenta, in particolare, che il giudice di appello abbia ritenuto soddisfatto l’onere della prova – gravante sul contribuente – circa l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR (prova consistita nell’allegazione del solo contratto di acquisto dell’immobile, sul quale erano stati eseguiti i lavori di manutenzione oggetto delle fatture contestate, e del la documentazione attestante il loro pagamento a mezzo assegni), senza considerare adeguatamente la descrizione generica delle prestazioni, riportata nelle fatture oggetto della ripresa, e la posizione fiscale della società emittente (che era inadempiente alle proprie obbligazioni tributarie); - preliminarmente va disattesa l'eccezione del la controricorrente di inammissibilità del motivo, per mancanza di specificità e in quanto volto ad ottenere un ulteriore esame dei fatti e delle emergenze istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni, laddove la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all'onere probatorio per contestare la mancanza dei requisiti di inerenza, certezza ed esistenza delle spese, desumibili dalla documentazione prodotta dalla contribuente; -ciò posto, il motivo è fondato; - sul punto occorre ribadire che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”(ex plurimis, Cass. 26.05.2017, n. 13300); - anche in tema di IVA, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. n. 18904 del 17/07/2018); -secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inoltre, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, quindi, idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate (Cass. n. 21980/15, n. 21446/14, n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sebbene il contribuente possa integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (Cass. n. 1147/2010); - questo c ollegio intende dare continuità a l richiamato orientamento, anche recentemente confermato (Cass. n. 18208/2021), conforme, per quanto riguarda, in particolare, l’IVA, alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – [OSCURATO:PERSONA] e Turisticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), secondo la quale la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi, al fine di consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA, anche se l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale; - colui che chiede la detrazione dell'I VA , pertanto, ha l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, quindi , di fornire elementi e prove,anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta; - le indicazioni richieste dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità , essendo funzionali a consentire l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità, e, di conseguenza, a permettere l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 21980/2015); -nella specie, la contribuente si è limitata a produrre, oltre alla copia degli assegni con i quali aveva pagato le prestazioni fatturate e il contratto di locazione dell’immobile adibito a sede della società, le fatture relative alle spese contestate dall’Ufficio, riportanti tutte la medesima generica descrizione che faceva riferimento a lavori di manutenzione presso lo stabilimento di via Milano n. 2 – Crema, con la sola indicazione delle ore di lavoro, senza riportare il numero di operai impiegati e, soprattutto, la tipologia di prestazioni effettuate, mancando qualsiasi riscontro in ordine al contratto in forza del quale erano state effettuate dette prestazionied essendo irrilevante che fra le parti interessate vi fosse “un rapporto fiduciario che durava da alcuni anni”; - priva di rilievo è, nella specie, la disposizione del nuovo comma 5 - bisdell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. n. 130 del 2022, invocata dalla controricorrente nella memoria illustrativa; - occorre ribadire, infatti, che la disposizione richiamata, nel prevedere che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifichelegislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. n. 31878 del 27/10/2022); - in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21090/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico, quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardia –sezione staccata di Brescia n. 392 / 66 / 20 1 5 , depositata il 10.02.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento -La CTP di Cremona accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamentoper imposte dirette e IVA, con il quale erano stati ripresi a tassazione, in relazione all’anno 2006, gli importi relativi alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l.,riguardanti costi ritenuti indeducibili; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, osservando che: - la contribuente aveva dimostrato che le prestazioni fatturate erano state effettivamente realizzate, in quanto l’acquisto di un immobile fatiscente aveva richiesto l’intervento di manodopera per la sua manutenzione; - la circostanza che la descrizione contenuta nelle varie fatture fosse sempre la stessa era irrilevante, atteso che alla contribuente erano state addebitate le ore di lavoro effettuate e l’indicazione contenuta in fattura riguardava il fornitore che era stato pagato regolarmente ed in modo tracciabile; -la contribuente non poteva essere a conoscenza dell’eventuale frode posta in essere dalla cooperativa Elfaraoni e del fatto che quest’ultima non avesse assolto agli obblighi fiscali; - parimenti irrilevante era a nche la mancata stipula di un contratto per i lavori di manutenzione, trattandosi di un rapporto fiduciario che aveva riguardato anche la precedente affittuaria; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - la [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., resisteva con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 del TUIR e 2697 cod. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere irrilevante, sul piano probatorio, il mancato rispetto della normativa in tema di redazione delle fatture e dirimente l’avvenuto pagamento delle prestazioni; lamenta, in particolare, che il giudice di appello abbia ritenuto soddisfatto l’onere della prova – gravante sul contribuente – circa l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR (prova consistita nell’allegazione del solo contratto di acquisto dell’immobile, sul quale erano stati eseguiti i lavori di manutenzione oggetto delle fatture contestate, e del la documentazione attestante il loro pagamento a mezzo assegni), senza considerare adeguatamente la descrizione generica delle prestazioni, riportata nelle fatture oggetto della ripresa, e la posizione fiscale della società emittente (che era inadempiente alle proprie obbligazioni tributarie); - preliminarmente va disattesa l'eccezione del la controricorrente di inammissibilità del motivo, per mancanza di specificità e in quanto volto ad ottenere un ulteriore esame dei fatti e delle emergenze istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni, laddove la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all'onere probatorio per contestare la mancanza dei requisiti di inerenza, certezza ed esistenza delle spese, desumibili dalla documentazione prodotta dalla contribuente; -ciò posto, il motivo è fondato; - sul punto occorre ribadire che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”(ex plurimis, Cass. 26.05.2017, n. 13300); - anche in tema di IVA, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. n. 18904 del 17/07/2018); -secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inoltre, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di IVA, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, quindi, idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate (Cass. n. 21980/15, n. 21446/14, n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sebbene il contribuente possa integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (Cass. n. 1147/2010); - questo c ollegio intende dare continuità a l richiamato orientamento, anche recentemente confermato (Cass. n. 18208/2021), conforme, per quanto riguarda, in particolare, l’IVA, alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – [OSCURATO:PERSONA] e Turisticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), secondo la quale la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi, al fine di consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA, anche se l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale; - colui che chiede la detrazione dell'I VA , pertanto, ha l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, quindi , di fornire elementi e prove,anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta; - le indicazioni richieste dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità , essendo funzionali a consentire l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità, e, di conseguenza, a permettere l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 21980/2015); -nella specie, la contribuente si è limitata a produrre, oltre alla copia degli assegni con i quali aveva pagato le prestazioni fatturate e il contratto di locazione dell’immobile adibito a sede della società, le fatture relative alle spese contestate dall’Ufficio, riportanti tutte la medesima generica descrizione che faceva riferimento a lavori di manutenzione presso lo stabilimento di via Milano n. 2 – Crema, con la sola indicazione delle ore di lavoro, senza riportare il numero di operai impiegati e, soprattutto, la tipologia di prestazioni effettuate, mancando qualsiasi riscontro in ordine al contratto in forza del quale erano state effettuate dette prestazionied essendo irrilevante che fra le parti interessate vi fosse “un rapporto fiduciario che durava da alcuni anni”; - priva di rilievo è, nella specie, la disposizione del nuovo comma 5 - bisdell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. n. 130 del 2022, invocata dalla controricorrente nella memoria illustrativa; - occorre ribadire, infatti, che la disposizione richiamata, nel prevedere che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifichelegislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. n. 31878 del 27/10/2022); - in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grad
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