CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 28379 / 20 1 7 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentati e difes i , in virtù di procurespeciali allegate al ricorso , dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio sonoelettivamente domiciliati in Roma alla via Nizza n. 45 ; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28379/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]– ROMA n. 6363 / 16 , depositat a in data 24 / 1 0 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: Per quel che ancora rileva in questa sede, questa Corte, con ordinanza n. 14971 del 2014, cassò con rinvio la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva confermato l’entità della sanzione risultante dalla sentenza di primo grado, irrogata alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA](d’ora in poi, anche “la banca” o “la ricorren t e” ) e al suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “il contribuente”o “il ricorrente”). L’ordinanza era affetta da errori materiali, sicché i ricorrenti ne chiesero la correzione, ottenuta con l’ordinanza n. 17816/2015. Con atto di riassunzione notificato il 17 dicembre 2015, la banca riassunse il giudizio dinanzi alla C.T.R. e il Terenzi intervenne nel processodi rinvio. Con la sentenza impugnata, che nell’epigrafe contiene solo il riferimento alla banca e non anche all’odierno ricorrente, la C.T.R. ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio, essendo stato il giudizio di rinvio riassunto dopo che era decorso un anno dalla pubblicazione della prima ordinanza, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. r.g. n. 28379/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C.T.R., la banca e il Terenzi propongono ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 391 bis c.p.c.” , i contribuenti deducono che l’art. 391 bis c.p.c. tratta congiuntamente le ipotesi di ricorso per revocazione e di ricorso per correzione, precisando che “in caso di impugnazioneper revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo”. Secondo i contribuenti, a contrario, il termine per la riassunzione resterebbe sospeso in caso di proposizione di istanza di correzione. 1.1. Il motivo è infondato. Il ricorso per revocazionedi una pronuncia della Corte di Cassazione è un mezzo di impugnazione straordinario con il quale si fa valere un error in iudicando che incide , viziandolo, sul processo di formazione della volontàin capo all’organo decidente, viziandone anche gli esiti. L’errore materiale, correggibile mediante l’apposito procedimento di correzione, non incide sul processo di formazione della volontà in capo all’organo decidente, e nemmeno sui suoi esiti: esso impedisce piuttosto alla volontà, correttamente formatasi, di essere altrettanto correttamente rappresentata ed esteriorizzata. Ne consegue, allora, che, per dare la risposta al quesito posto dal presente ricorso, non può farsi ricorso al ragionamento a contrario, ma deve ricorrersi a quello a fortiori: se il legislatore ha escluso che il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio rimanga sospeso in caso di proposizione del ricorso per revocazione, a maggior ragione deve ritenersi, considerata la natura non impugnatoria dell’istanza di correzione dell’errore materiale, che quel termine non rimanga sospeso r.g. n. 28379/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui sia attivato il procedimento di correzione dell’errore materiale. Tale approdo interpretativo, valido in generale, deve però calarsi nella dinamica delle fattispecieprocessuali concrete . Può capitare, in effetti, che vi sia incertezza circa l’individuazione delle parti del giudizio di cassazione legittimate a riassumere il giudizio di rinvio. In merito, mentre un risalente precedente di questa Corte (Cass., sez. L., n. 6511/1990) appare piuttosto rigido nel ritenere che i soggetti non risultanti esplicitamente, sebbene per errore materiale,come parti nel giudizio di cassazione non sono legittimati a riassumere il giudizio di rinvio in seguito alla pronuncia di cassazione, affermazione dalla quale discenderebbe, come corollario, la necessità di ritenere che il termine per la riassunzionenon corra contro la parte non menzionata come tale fino a quando essa non ottenga la correzione della pronuncia rescindente, altri più recenti precedenti di legittimità hanno condivisibilmente ritenuto che una sospensione del termine di riassunzione possa predicarsi solo in presenza di un errore o di una omissione idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole e non ictu oculi infondato o pretestuoso circa il reale novero delle parti del giudizio rescindentelegittimate a riassumere il giudizio rescissorio (cfr. Cass., sez. 1, n. 8191/1997; Cass., sez. L., n. 20996/2019, quest’ultima relativa all’erronea indicazione del giudice del rinvio). Orbene, nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello era stato proposto sia dal Terenzi in proprio, sia dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] legalmente rappresentata dal Terenzi, entrambi soccombenti. Il fatto che l’originaria pronuncia rescindente di questa Corte non contenesse, né nell’intestazione né nel corpo del provvedimento, l’indicazione della Banca come parte del giudizio non poteva r.g. n. 28379/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ragionevolmente indurre quest’ultima a ritenere di essere stata estromessa dal giudizio, attesa la sua soccombenza in appello e la chiara esistenza della sua legittimazionee del suo interesse a proporre , avverso la sentenza d’appello, ricorso per cassazione. L’errore materiale, dunque, era palese, sicché, in base ai princìpi di buona fede e di prudenza, la Banca aveva comunque l’onere di riassumere nel termine annuale dal deposito della sentenza di cassazione il giudizio di rinvio. 2.Il ricorso è rigettato. Non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva, non occorre regolare le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p