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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23192/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdito avviso ,dile_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l N. 27624/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten- za indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "ri- forma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivi- sibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di proce- dibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, questa Corte di legit- timità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poi- ché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde pro- spettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comun- que esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

4. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca N. 27624/2022 R.G. motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela- tive a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis- sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la co- gnizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R, n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).N. 27624/2022 R.G.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdito avviso ,dile_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l N. 27624/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten- za indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "ri- forma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivi- sibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di proce- dibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, questa Corte di legit- timità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poi- ché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde pro- spettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comun- que esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). 4. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca N. 27624/2022 R.G. motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela- tive a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis- sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la co- gnizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R, n. 309 del 1990). Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).N. 27624/2022 R.G. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di
Decreto Cassazione n. 23192/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris