CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 33310/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14833/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3147/2020 depositata il 02/12/2020. Oggetto: Sanzioni amministrative – Sanzioni accessorie - Confisca R.G.N. 14833/2021 Ud. 26/10/2023CC Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 2 di 14 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3147/2020 del 2 dicembre 2020, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza ex art. 702-ter, c.p.c. depositata dal Tribunale di Venezia in data 3 maggio 2017, la quale, a propria volta, aveva respinto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Gli antefatti all’origine del presente ricorso possono essere sintetizzati come segue. In data 19 maggio 2006 la Polizia municipale di Venezia ha contestato alla ricorrente due violazioni del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 5, e 43, comma 1, lett. a), L.R. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, in relazione all’esercizio di servizi pubblici non di linea in assenza dellaprescritta autorizzazione, procedendo altresì al sequestro ex art. 13, terzo comma, L. 689/1981 del motoscafo targato VE 8579. Avverso tali atti [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato opposizione ex artt. 18 e 19 L. 689/1981, respinta con ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] della Polizia municipale di Venezia, la quale ha applicato due sanzioni pecuniarie di € 344,00, ciascuna , per le due infrazioni contestate ed ha disposto la confisca del motoscafo targato VE 8579. L’opposizione proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. è stata disattesa dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 2431/2006; dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 903/2012 e da questa Corte con Ordinanza n. 19012/2015. Nelle more: Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 3 di 14 1) in data 21 dicembre 2006 G. G. Services ha pagato la sanzione pecuniaria irrogata con l’ordinanza-ingiunzione; 2) in data 17 dicembre 2010, la ricorrente ha ceduto a un terzo il motoscafo. La ricorrente, quindi, ha depositato presso il Tribunale di Venezia il già citato ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo in principalità di “accertarsi e dichiararsi l’inesistenza e/o l’inefficacia e /o la nullità della confisca in favore del Comune di Venezia del motoscafo targato VE 8579 (sia essa disposta in forza dell’ordinanza-ingiunzione n. 1486/2006/conf. del 21 luglio 2006 ovvero in forza di diverso atto non noto) e ciò anche sotto il profilo: - della inesistenza e/o inefficacia e/o nullità della sanzione amministrativa accessoria della confisca per intervenuta estinzione della sanzione pecuniaria principale; - della violazione dell’art. 20 della Legge 689/1981; - della intervenuta prescrizione quinquennale e/o comunque decennale; -della violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative sancito dall’art. 11 della legge 689/1981”. 3. Respinto il ricorso da parte del Tribunale di Venezia –accogliendo l’eccezione di giudicato sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando il ricorso inammissibile –,la Corte d’appello di Venezia ha disatteso il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo anch’essa che l’accoglimento delle domande fosse precluso dal giudicato sceso sulla precedente opposizione a sanzione amministrativa, basandosi dette domande su circostanze dedotte o deducibili nel precedente giudizio. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 4 di 14 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. anche in relazione all’art. 375 e all’art. 2909 Cod. Civ.: con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4 Cod. Proc. Civ. oltre che per violazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19012/2015 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.” Secondo la ricorrente la Corte veneziana avrebbe erroneamente affermato l’esistenza di un vincolo di giudicato derivante dalla precedente decisione di questa Corte n. 19012/2015, la quale, invece, in quanto assunta in forma di ordinanza, non sarebbestata idonea ex art. 324 c.p.c. a costituire giudicato. 2.2. Il motivo èpalesemente inammissibile. Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 5 di 14 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Nel caso in esame, il motivo appare del tutto inidoneo a censurare l’effettivo contenuto delle affermazioni in diritto della Corte d’appello di Venezia ed appare persino non pertinente - nella parte in cui esclude che le decisioni della Corte di cassazione assunte in forma di ordinanza siano inidonee ad integrare giudicato– supportando un’interpretazione inconferente dell’art. 324 c.p.c. È sufficiente rammentare, infatti, che, ove la Corte di Cassazione venga a respingere un ricorso innanzi ad essa proposto – come è avvenuto nella vicenda in esame con la decisione di questa Corte n. 19012/2020 – il giudicato viene a formarsi , non sulla decisione di questa Corte, bensì sulla decisione che è stata impugnata in sede di legittimità, laddove le censure della ricorrente in alcun modo contestano – né avrebbero potuto concretamente farlo – che la precedente decisione della Corte d’appello di Venezian. 3147/2020 sia passata in giudicato, non assumendo rilievo alcuno che la decisione resa in sede di legittimità abbia assunto la forma di sentenza, ad Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 6 di 14 epilogo di pubblica udienza, o di ordinanza, ad epilogo di adunanza camerale. 3.1. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2907 e 2909 Cod. Civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Cod. Proc. Civ. oltre che per violazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19012/2015 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.”. In subordine, la ricorrente argomenta che, anche ammettendo la sussistenza di un giudicato, quest’ultimo si sarebbe formato su presupposti di fatto e di diritto del tutto diversi, in quanto i fatti alla base del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sarebbero diversi da quelli posti alla base della presente controversia, giacché mentre l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione mirava a contestare i presupposti di fatto e di diritto alla base della sanzione amministrativa, l’attuale controversia mirerebbe a dedurre la sopravvenuta inefficacia della sanzione a causa di circostanze di fatto e di diritto sopravvenute. 3.2. Con il terzo motivo il ricorso deduce, testualmente, la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 Cod. Civ., dell’art. 20 della Legge n. 689/1981 e dell’art. 44 della [OSCURATO:PERSONA] n. 63/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 Cod. Proc. Civ. oltre che per violazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19012/2015 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.”. La ricorrente censura la decisione della Corte veneziana nella parte in cui la stessa ha disatteso il motivo di gravame, con il quale era stata chiesta la riforma dell’ordinanza impugnata perché l’intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria avrebbe avuto il risultato di estinguere la sanzione e, dunque, anche la correlata confisca, ritenendo anche tale profilo coperto dal giudicato. Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 7 di 14 Sottolineando che il motivo si basava su un fatto nuovo, non coperto da giudicato, la ricorrente richiama la natura accessoria della confisca rispetto alla sanzione pecuniaria –prevista sia dall’art. 20 della L. n. 689/1981, sia dall’art. 44 della L.R. Veneto n. 63/1993 – deducendo che il successivo pagamento della sanzione pecuniaria ha determinato il venir meno della sanzione accessoria. 3.3. Con il quarto motivo il ricorso deduce, testualmente, la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 Cod. Civ. e dell’art. 11 della L. n. 689/1981 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 Cod. Proc. Civ. oltre che per violazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19012/2015 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.”. La ricorrente si duole del mancato esame da parte della Corte d’appello del motivo di gravame connesso al carattere sproporzionato della sanzione amministrativa accessoria della confisca, contestando che si trattasse di profilo coperto dal giudicato, venendo in rilievo la circostanza sopravvenuta dell’intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria, dalla quale la sanzione accessorie verrebbe a dipendere strettamente. 3.4. Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente, la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 Cod. Civ. e dell’art. 20 della L. n. 689/1981 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 Cod. Proc. Civ. oltre che per violazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19012/2015 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.”. In relazione al rigetto del motivo di appello con il quale era stata dedotta la circostanza dell’intervenuto trasferimento a terzi del motoscafo, la ricorrente censura la decisione della Corte d’appello di Venezia per aver ritenuto anche tale profilo coperto dal giudicato, deducendo che anche in tal caso la Corte territoriale avrebbe Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 8 di 14 erroneamente omesso di considerare che era stato chiesto l’accertamento della sopravvenuta inefficacia della sanzione stessa. 3.5. I motivi devono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Inammissibili, in primo luogo, nella parte in cui denunciano la violazione o falsa applicazione di previsioni di legge, senza in alcun modo rispettare il canone di formulazione della censura ex art. 360, n. 3), c.p.c., già illustrato in relazione al primo motivo di ricorso. Inammissibili, in secondo luogo, laddove vengono a dedurre una violazione in tema di interpretazione del giudicato. Tutti i motivi, infatti, sono accomunati dal fatto di contestare la decisione impugnata nella parte in cui la medesima ha proceduto alla interpretazione del giudicato derivante dal rigetto - da parte di questa Corte - del gravame avverso la sentenza n. 903/2012 della Corte d’appello di Venezia. Si osserva, tuttavia, che questa Corte ha chiarito che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art.2909 c.c. o all'art. 324 c.p.c. e non possono comunque sollecitare - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata Sez. S2 -R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 9 di 14 in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 12/12/2006). Nel caso in esame, invece, tutti i motivi di ricorso si sostanziano nel sollecitare in modo inammissibile questa Corte un sindacato sul la ricostruzione in fatto del contenuto concretodella precedente decisione della Corte d’appelloe quindi del giudicato da essa scaturito. Contenuto che, peraltro, la decisione impugnata ha ricostruito in modo argomentato, e che trova conferma, tra l’altro: 1) nel fatto che questa Corte, con l’ordinanza 19519/2012 avesse qualificato (pag. 8) come questione di diritto nuova e inammissibile quella concernente l’applicazione dell’art. 20 L. 689/1981; 2) nel fatto che il sopravvenuto pagamento della sanzione in misura piena ben poteva essere dedotto nel corso del precedente giudizio e non era in grado né di estinguere l’illecito né di incidere sulla sanzione accessoria della confisca, il cui carattere obbligatorio era stato affermato proprio dalla precedente decisione di questa Corte 19012/2015; 3) nel fatto che il carattere sproporzionato della sanzione – concernendo lo stesso an della irrogazione della sanzione accessoria – era stato già oggetto del precedente giudizio dalla precedente decisione di questa Corte 19012/2015. Nel caso del quinto motivo di ricorso, poi, si deve ravvisare un ulteriore profilo di inammissibilità, costituitodal fatto che la decisione impugnata viene a basarsi su una duplice ratio, consistente sia nella affermazione della sussistenza di un vincolo derivante dal precedente giudicato sia nell’affermazione d e lla irrilevanza della circostanza della cessione del motoscafo dopo l’irrogazione della sanzione accessoria. Si osserva, a questo punto, che il motivo di ricorso non viene ad investireadeguatamente la seconda ratio della decisione, omettendo di chiarire per quale ragione -giuridicamente fondata - la cessione del Sez. S2 - R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 10 di 14 motoscafo successiva alla contestazione ed irrogazione della sanzione dovrebbe venire ad incidere sulla sanzione accessoria precedentemente irrogata, travolgendola. Opera, allora, il principio per cui, q ualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 7.1. Con il sesto motivo il ricorso deduce, la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 24 della L. n. 87/1953 e dall’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 Cod. Proc. Civ. Omessa motivazione e/o motivazione apparente in merito alla richiesta di rinvio costituzionale. Violazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19012/2015 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.”. La ricorrente censura la statuizione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a), e 44, L.R. Veneto n. 63/1993, ed all’art. 20 della L. n. 689/1981, dolendosi del fatto che la Corte veneta si sia limitata a richiamare similare declaratoria di manifesta infondatezza adottata da questa Corte, lamentando il carattere meramente per relationem della motivazione. Sez. S2 - R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 11 di 14 7.2. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha già affermato il principio per cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamentoda parte della Corte, in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019). 7.3. Volendo, allora, esaminare il motivo di ricorso nella parte in cui procede a sollecitare direttamente questa Corte, affinché venga nuovamente valutata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ritiene questa Corte –come già in altri propri precedenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24386 del 2023; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 19012 del 24/09/2015, Sez. 2, Sentenza n. 11478 del 15/06/2020) – che la questione di costituzionalità prospettata dai ricorrenti sia manifestamente infondata. La confisca del mezzo con cui viene commesso l'illecito, infatti, ha la specifica funzione di prevenire la commissione di nuove trasgressioni, da ciò risultando esclusa la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza per la mancata previsione, tra i presupposti di applicazione, della recidiva: il legislatore regionale , infatti,ha ritenuto – nella sua discrezionalità - di proteggere la laguna Sez. S2 - R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 12 di 14 regolamentando strettamente la circolazione dei mezzi per il trasporto di cose e persone. Pertanto, a fronte di una circolazione abusiva per il trasporto di persone che evidentemente lede lo scopo della norma, non emergono profili né di irragionevolezza, né di sproporzione, né di disparità di trattamento perché la misura della sanzione accessoria è esplicitamente diretta alla tutela dell'incolumità pubblica e, soprattutto, dell'ambiente lagunare, dovendosi concludere che la rilevanza di questi interessi giustifica la limitazione legislativa del diritto di proprietà dell'individuo, coerentemente con quella funzione sociale attribuitale dalla stessa Costituzione, ed esclude l’irragionevolezza o l’eccessiva afflittività della sanzione. 8.1. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale si censurava la decisione di prime cure nella parte in cui la stessa aveva disatteso l’eccezione di prescrizione formulata dall’odierna ricorrente. 8.2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello di Venezia, invero, ha ritenuto coperti dal giudicato tutti i profili dedotti dalla odierna ricorrente, compreso quello della prescrizione,dovendosi peraltro osservare incidentalmente che la ricorrente nel proprio ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. –stando alla riproduzione del medesimo a pag. 6 del ricorso –aveva dedotto il profilo della prescrizione solo in relazione alla sanzione accessoria della confisca e non anche con riferimento alla sanzione pecuniaria, come invece viene argomentato nella presente sede. Avendo la Corte d’appello statuito anche sulla dedotta prescrizione con motivazione riferita a tutti i motivi di gravame, deriva che il motivo Sez. S2 - R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 13 di 14 di ricorso ora in esame, seppur presentato come deduzione di un error in procedendo, di fatto viene a riproporre doglianze che concernono l’interpretazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 903/2012 della Corte d’appello di Venezia, valendo, conseguentemente, le medesime considerazioni già svolte in precedenza. 9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 10. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d el Comune controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 11.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S2 - R.G. 14833/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 14 di 14 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo i