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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge, la decisione di dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare per mancata collaborazione con la giustizia, la quale difetterebbe della necessaria chiarezza e ritenuto che la relativa doglianza sia stata dedotta in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerla; rilevato che, con il secondo motivo, viene denunciata la violazione di legge per mancanza di motivazione, non avendo la decisione affrontato le deduzioni difensive e ritenuto che anche tale doglianza sia stata prospettata in maniera del tutto generica, senza che siano state indicate le deduzioni rispetto alle quali sarebbe stata omessa la relativa pronuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge, la decisione di dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare per mancata collaborazione con la giustizia, la quale difetterebbe della necessaria chiarezza e ritenuto che la relativa doglianza sia stata dedotta in maniera assolutamente generica, senza la enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenerla; rilevato che, con il secondo motivo, viene denunciata la violazione di legge per mancanza di motivazione, non avendo la decisione affrontato le deduzioni difensive e ritenuto che anche tale doglianza sia stata prospettata in maniera del tutto generica, senza che siano state indicate le deduzioni rispetto alle quali sarebbe stata omessa la relativa pronuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 38119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris