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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43545/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente, ritenendo che la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio giustificasse la celebrazione del processo in assenza.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: l'istanza era stata dichiarata "non ammissibile" nonostante non ve ne fossero le condizioni non essendo evidente l'infondatezza della richiesta;

2.2. violazione di legge: non era stata considerata l'autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite nel caso "Darwish" (sentenza n. 23507 del 28 novembre 2019) secondo cui la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è sufficiente a legittimare l'attivazione del procedimento in assenza.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato

1.1. Il collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, ovvero che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Il principio è stato affermato in relazione a fattispecie - come quella in esame - precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, Darwish, Rv. 279420 - 01).

1.2. Nel caso in esame, in contrasto con tali linee ermeneutiche la Corte di appello riteneva che la semplice elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, non accompagnata da altri elementi fosse sufficiente a dimostrare che il ricorrente avesse effettiva conoscenza del processo.

1.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente, ritenendo che la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio giustificasse la celebrazione del processo in assenza. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'istanza era stata dichiarata "non ammissibile" nonostante non ve ne fossero le condizioni non essendo evidente l'infondatezza della richiesta; 2.2. violazione di legge: non era stata considerata l'autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite nel caso "Darwish" (sentenza n. 23507 del 28 novembre 2019) secondo cui la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è sufficiente a legittimare l'attivazione del procedimento in assenza. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato 1.1. Il collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, ovvero che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Il principio è stato affermato in relazione a fattispecie - come quella in esame - precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, Darwish, Rv. 279420 - 01). 1.2. Nel caso in esame, in contrasto con tali linee ermeneutiche la Corte di appello riteneva che la semplice elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, non accompagnata da altri elementi fosse sufficiente a dimostrare che il ricorrente avesse effettiva conoscenza del processo. 1.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 20
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