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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 34634/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Con le conformi sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 5 e n. 7, 99 comma 4 cod. pen. commesso impossessandosi di una bicicletta elettrica parcheggiata nella pubblica via.

Fatto aggravato dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] agito col volto travisato da uno scaldacollo e dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (in Teverola il 24 febbraio 2024).

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche, pur applicate, non siano state valutate prevalenti sulle aggravanti e non sia stata ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Rilevato che, così argomentando, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale: la bicicletta sottratta «aveva un valore di circa 700 euro, non risultando quindi di modesto valore economico» (pag. 3) e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile «stante il divieto ex art. 69, comma 4, cod. pen.» (pag. 1).

Rilevato che tali argomentazioni non sono state fatte oggetto di critica argomentata sicché il ricorso è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] lét

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Con le conformi sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 5 e n. 7, 99 comma 4 cod. pen. commesso impossessandosi di una bicicletta elettrica parcheggiata nella pubblica via. Fatto aggravato dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] agito col volto travisato da uno scaldacollo e dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (in Teverola il 24 febbraio 2024). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche, pur applicate, non siano state valutate prevalenti sulle aggravanti e non sia stata ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Rilevato che, così argomentando, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale: la bicicletta sottratta «aveva un valore di circa 700 euro, non risultando quindi di modesto valore economico» (pag. 3) e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile «stante il divieto ex art. 69, comma 4, cod. pen.» (pag. 1). Rilevato che tali argomentazioni non sono state fatte oggetto di critica argomentata sicché il ricorso è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] lét
Sentenza Cassazione n. 34634/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris