Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07526/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 17 settembre 2021, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il tribunale di Milano, non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziati del delitto di concorso in rapina ai danni di un supermercato, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Milano lamentando , con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. poiché il G.I.P. avrebbe dovuto tenere conto dei soli elementi noti alla P.G. al momento del fermo e non anche di circostanze sopravvenute all'interrogatorio degli indagati; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al pericolo di fuga posto che lo stesso doveva ravvisarsi in relazione allo stato di irreperibilità degli indagati successivo la rapina; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla circostanza della cittadinanza italiana degli indagati che erratamente era stata valutata quale escludente il pericolo di fuga; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete.

L'atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l'indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente (Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, Rv. 228486 - 01).

Con altra pronuncia si è ancora affermato come il "pericolo di fuga" atto a giustificare, ai sensi dell'art.384,comma 1,c.p.p.,i1 fermo dell'indiziato di un delitto, non può dirsi superato a causa della sopravvenuta effettività della fuga sol perché lo stesso indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" (equiparata dall'art.274,Iett.B,c.p.p.,ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare ivi prevista,a quella costituita dal "pericolo di fuga", mentre una tale equiparazione non si rinviene nell'art.384,comma 1,stesso codice),deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 1, n. 780 del 09/02/1998, Rv. 209854 - 01).

In forza dei predetti principi deve, quindi, essere escluso che l'allontanamento dal luogo di consumazione dei fatti successivo il delitto ed anche una momentanea irreperibilità sia elemento già sintomatico del pericolo di fuga.

Pertanto, nel caso in esame lo stato di senza fissa dimora di entrambi gli indagati non vale a provare la sussistenza concreta del pericolo di fuga come correttamente già evidenziato dal giudice della convalida; né l'avvenuto svolgimento di indagini ai fini della identificazione degli indagati può essere indice di sottrazione volontaria alle ricerche.

Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché manifestamente non fondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]+5j.

D grì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 17 settembre 2021, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il tribunale di Milano, non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziati del delitto di concorso in rapina ai danni di un supermercato, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Milano lamentando , con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. poiché il G.I.P. avrebbe dovuto tenere conto dei soli elementi noti alla P.G. al momento del fermo e non anche di circostanze sopravvenute all'interrogatorio degli indagati; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al pericolo di fuga posto che lo stesso doveva ravvisarsi in relazione allo stato di irreperibilità degli indagati successivo la rapina; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla circostanza della cittadinanza italiana degli indagati che erratamente era stata valutata quale escludente il pericolo di fuga; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L'atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l'indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente (Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, Rv. 228486 - 01). Con altra pronuncia si è ancora affermato come il "pericolo di fuga" atto a giustificare, ai sensi dell'art.384,comma 1,c.p.p.,i1 fermo dell'indiziato di un delitto, non può dirsi superato a causa della sopravvenuta effettività della fuga sol perché lo stesso indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" (equiparata dall'art.274,Iett.B,c.p.p.,ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare ivi prevista,a quella costituita dal "pericolo di fuga", mentre una tale equiparazione non si rinviene nell'art.384,comma 1,stesso codice),deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 1, n. 780 del 09/02/1998, Rv. 209854 - 01). In forza dei predetti principi deve, quindi, essere escluso che l'allontanamento dal luogo di consumazione dei fatti successivo il delitto ed anche una momentanea irreperibilità sia elemento già sintomatico del pericolo di fuga. Pertanto, nel caso in esame lo stato di senza fissa dimora di entrambi gli indagati non vale a provare la sussistenza concreta del pericolo di fuga come correttamente già evidenziato dal giudice della convalida; né l'avvenuto svolgimento di indagini ai fini della identificazione degli indagati può essere indice di sottrazione volontaria alle ricerche. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché manifestamente non fondato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]+5j. D grì
Sentenza Cassazione n. 07526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris