CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.872/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . , in proprio e quale mandante del [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (RTI) con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in ConfiscaDefinitiva, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in qualità di mandataria e le altre mandanti [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo studio de gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che la rappresentano e dife nd o no -ricorrente - contro -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI con [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza n. 285 /20 2 3 de l la Corte d’Appello di Caltanissetta, depositatail 24.7 . 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta e un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),di cui faceva parte anche l’attuale ricorrente, stipularono appalto per la realizzazione di un’opera pubblica all’esito del quale scaturì un contenzioso concluso, in primo grado, con l’accertamento e la compensazione integrale di reciproci creditidi esatto pari importo (€ 1.512.865,54). La sentenza deltribunale venne impugnata da lla società mandataria del RTI, con intervento adesivo di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché, in via incidentale, dalla Provincia di Caltanissetta. L a corte d’appello di quella città, rigettato il gravame delle imprese, accertò il credito dell’ente pubblico in misura superiore rispetto al primo grado , con conseguente condanna della controparte al pagamento di una differenza residua,dopo la compensazione, pari a € 2 .778.142,35 . Su ricorso delle due impresecoinvolte nel RTI, la decisione della corte d’appello venne cassata con rinvio da questa Corte (sentenza n. 14446/2017), essendosi riscontrato un evidente vizio di ultrapetizione, dal momento che la provincia non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa avevaliquidato il credito dell’ente locale in € 1.512.865,54, ma soltanto con riguardo all’accertamento e alla liquidazione del credito di controparte. La Corte d’Appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha accertatoil credito del RTI nella limitata misura di € 397.315,55 e, tenuto fermo il credito della provincia in € 1.512.865,54, ha condannato le imprese in solido al pagamento della differenza (€ 1.115.549,99), «oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20 settembre 2007 alla data di pubblicazione della presente sentenza». Contro la nuova sentenza della corte nissena [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] comunaledi Caltanissetta si è difeso con controricorso, mentre è rimasta intimata la società mandataria del RTI. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso sidenuncia « v iolazione per falsa e/o omessa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e 12 e ss., c.c. in relazioneagli artt. 112 e 329 e 324, c.p.c. (360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.)». Secondo la ricorrente,la corte d’appello, in sede di rinvio, non avrebbe potuto aggiungere interessi e rivalutazione alla condanna al pagamento della somma capitale di € 1.115.549,99, in quanto l’importo di € 1.512.865,54 sarebbe stato indicato nella sentenza n. 14446/2017 come « il limite massimo della domanda risarcitoria». 2. Il motivo è manifestamente infondato. 2.1. La sentenza di questa Corte n. 14446/2017 , accogliendo uno dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (e dalla società mandataria del RTI) , ha statuito che «la condanna del RTI al pagamento della somma di Euro 2.778.142,35, emessa dalla Corte d ’ appello, è decisamente superiore all’importo richiesto dalla Provincia nel giudizio di seconde cure, per cui la denunciata ultrapetizione deve ritenersi sussistente». Decisione, del resto, coerente con il motivo di impugnazione accolto, che nella sentenza è così riportato: «Le istanti si dolgono del fatto che l’impugnata sentenza abbia quantificato in Euro 2.778.142,35 i danni arrecati dall'inadempiente RTI alla Provincia, condannando il raggruppamento di imprese al relativo pagamento. In primo grado il Tribunale aveva, invero, liquidato in via equitativa il danno subito dalla stazione appaltante in Lire 2.929.316.161 (Euro 1.512.865,54) pari all’importo dovuto dalla Provincia alle imprese appaltatrici per le opere eseguite, con compensazione delle rispettive poste creditorie, e nel giudizio di appello l’amministrazione appellata si era limitata a chiedere il rigetto della domanda della RTI di pagamento dei dette opere e, di conseguenza, l’esclusione della compensazione con i danni subiti dalla Provincia, quantificati dal Tribunale nel medesimo importo. Ne discenderebbe che il pregiudizio quantificato dalla Corte territoriale (Euro 2.778.142,35) supererebbe l’importo richiesto in giudizio dalla Provincia (Euro 1.512.865,54), con palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.». È dunque evidente che la questione posta e risolta nel precedente giudizio di legittimitàera l’ultrapetizione consistente nell’avere la corte d’appello quantificato il credito dell’ente pubblico in un importo capitale (ben) superiore a quello accertato in primo grado e sul quale l’ente medesimo non aveva proposto impugna zione. Non c’è nulla, nella sentenza n. 14446/2017,che faccia riferimento all’eventuale condanna delle imprese al pagamento di una somma residua dovuta in esito alla compensazione delle poste reciproche, né tanto meno al regime degli accessori da applicare su quella somma . È quindi del tutto infondato il tentativo di ravvisare una violazione, da parte del giudice del rinvio, dell’art. 384 c.p.c. ( ovverosia dell’obbligo di «uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte») nel fatto che siano stati aggiunt i interessi legali e rivalutazione sulla somma poi effettivamente accertata a debito delle imprese. 2.2.Per quanto riguarda il vizio di extrapetizione – che viene prospettato di sfuggitadalla ricorrente, con l’indicazione, in rubrica, dell’art. 112 c.p.c. – è la stessa [OSCURATO:SOCIETA]a smentire tale ipotesi, riportando nel ricorso il testo delle conclusioni rassegnate da controparte davanti a l giudice del rinvio: «Condannare (i convenuti in riassunzione) a versare al [OSCURATO:PERSONA] la somma liquidata, con rivalutazione e interessi al soddisfo». Pertanto la domanda di condanna dell’ente pubblico non era limitata all’importo capitale, ma espressamente estesa a rivalutazione e interesse. 3. Rigettatoil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso e co ndanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello