CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 09273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24992/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorr ente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1653/2016 depositata il 19/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Giampiero, Rita, Gabriella e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] contro la regione [OSCURATO:PERSONA] a titolo di revisione del prezzo di un appalto di opera pubblica (avente a oggetto la realizzazione del nuovo ospedale [OSCURATO:PERSONA]), hanno proposto ricorso per cassazione, in due motivi, contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Catanzaro ne ha respinto il gravame in punto di prescrizione del credito. La regione ha replicato con controricorso, nel quale ha proposto un motivo di ricorso incidentale. I ricorrenti hanno depositato una memoria. Ragioni della decisione I. –Col ricorso principale sono dedotti due profili di censura. Nel primo mezzo viene eccepita la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per ultrapetizione, e in relazione agli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.,nella parte in cui la corte territoriale ha respinto l’eccezione di giurisdizione sollevata dalla regione [OSCURATO:PERSONA], affermando implicitamente la giurisdizione del giudice ordinario.Si sostiene che in punto di giurisdizione la corte abbia errato non solo riguardo alla controversia in esame, ma anche in riferimento al procedimento amministrativo di revisione prezzi incardinato dal Caruso il 26-1-1982, mediante affermazione della natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere in quella sede.Nel secondo mezzo viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. per errata valutazione delle prove, nonché la violazione dell’art. 4 del d.l.c.p.s. n. 1501 del 1947, della legge n. 741 del 1981 e dell’art. 113 cost., per avere la corte d’appello statuito che il termine di prescrizione del diritto azionato potesse iniziare a decorrere ancor prima della proposizione del ricorso gerarchico tra l’impresa e la stazione appaltante, non essendo in contestazione il diritto al compenso revisionale. Viceversa i ricorrenti sostengono che la sentenza , pur avendo correttamente accertato che la controversia non atteneva all’an ma esclusivamente al quantum del compenso revisionale, sarebbe entrata in contraddizione nell’affermare che, ancor prima della presentazione del ricorso gerarchico incardinato dall’impresa (ai sensi dell’art. 4 del d. l . c . p . s . n. 1501/1947) avverso la determinazione negativa della committente, non fosse più in contestazione il diritto al compenso revisionale. Essi assumono che, d i contro , per consolidata giurisprudenza la situazione soggettiva di interesse alla revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche, in quanto correlata alla facoltà riconosciuta dalla legge all'amministrazione appaltante, ha, sino all'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni nella l. 8 agosto 1992, n. 359 (che tale facoltà ha soppresso sostituendola con il meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dall'art. 26 l. 11 febbraio 1994 n. 109), natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo; e acquista consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione. II. -Il primo motivo è inammissibile. Come più volte è stato sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte,l'attore che abbia incardinato una causa dinanzi a un determinato giudice, e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato a impugnare la sentenza per denunciarne il difetto di giurisdizione (v. di recente Cass. Sez. U n. 25042-21, nonché,per varie applicazioni, Cass. Sez. U n. 22439-18, Cass. Sez. U n. 19522-18, Cass. Sez. U n. 1309- 17, Cass. Sez. U n. 21260-16). Ciò non solo perché l'attore in tali casi non può esser considerato soccombente sull'autonomo corrispondente capo della decisione che attiene al presupposto processuale, ma anche e soprattutto perché l’alternativa conclusione sarebbe in contrasto col principio generale di autoresponsabilità che informa il processo civile, suscettibile di essere riassunto nella formula per cui nessuno è legittimato a far valere eventuali vizi del processo ai quali abbia dato causa. III. -Il secondo motivo è infondato e in parte inammissibile. Risulta dalla sentenza che l’appaltatore, a fronte del diniego della stazione appaltante in ordine alla richiesta di un maggiore importo per revisione prezzi espresso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi del richiamato art. 4 del d.l.c.p.s. n. 1501/1947. Il detto ricorso era stato accolto con decreto del 13-5-2004. Su questa base era stata formulata la domanda di condanna dinanzi al tribunale di Catanzaro. IV. –L’art. 4 del citato d.l.c.p.s. prevede la possibilità di ricorrere in sede amministrativa contro la determinazione dell'Amministrazione “che nega o accordaparzialmente la revisione”. Si tratta cioè di uno strumento utilizzabile anche laddove il diritto alla revisione sia riconosciuto esistente e semplicemente si discuta del relativo ammontare. In nessuna delle previsioni afferenti è tuttavia stabilito che il ricorso in sede amministrativa costituisca, in questi casi,una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di azione. Ne segue che il riferimento dei ricorrenti al principio p er cui la revisione acquisisce dignità di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordarla non toglie validità all’aff ermazione del giudice del merito , tradotta in accertamento di fatto,secondo la quale il diritto del Caruso alla revisione dei prezzi era stato nel caso concreto riconosciuto fin dall’inizio, essendo rimasto in contestazione unicamente il profilo del calcolodel compenso revisionale. V. - A tale rilievo sia il tribunale che la corte d’appello hanno correlato la conseguenza per cui il dies a quo della prescrizione (quinquennale, non decennale)avrebbe dovuto considerarsi coincidente col 30-12-1981, data di ultimazione dei lavori, e non col 13 - 5 - 2004, data di accoglimento del ricorso gerarchico dell’impresa appaltatrice in ordine alle ragioni economiche concretamente vantate. Nessuna contraddizione si rinviene in tale ratio decidendi, e l’argomentazione della parte ricorrente non ne scalfisce il senso. La valutazione a proposito dell’inizio della decorrenza del termine è stata fatta in base alla considerazione della concreta po sizione espressa dall’amministrazione a proposito del diritto al compenso , e anche nel secondo motivo di ricorso è posta la premessa per cui l’andel diritto al compenso non era stato in effetti contestato. Non può allora sostenersi che la pendenza del procedimento amministrativo innestato dall’art. 4 del d.l.c.p.s. del 1947 impedisse all’avente di dirittodi esercitare l’azione dinanzi al giudice ordinario. L'impossibilità di far valere il diritto,alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso(cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 n. 2 1026- 14, Cass. Sez. 3 n. 19193-18, Cass. Sez. 3 n. 13342-22). Sono ininfluenti le incertezze che derivino dalle contestazioni stragiudiziali operate dalla controparte, per l’eliminazione delle quali sia stato, come nella specie, instaurato un apposito procedimento presso commissioni terze. Tali situazioni non precludono in vero l'esercizio immediato del diritto, potendo rappresentare, al più, un semplice impedimento di fatto a un’indicazione specifica e incontroversa della sorte ca pitale suscettibile di essere accordata. Il ricorso principale è quindi rigettato. VI. -Il ricorso incidentale risulta proposto in termini condizionati, come si ricava dalla formula finale impiegata: “ove ritenuti ammissibili e fondatii motivi proposti nel ricorso principale”. Sicché è assorbito. VII. –Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito incidentale. E condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a t