CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 12028/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne a decreto d’espulsione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11743/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -resistente- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Milano, depositata il 6.03.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.02.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ritualmente depositato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che il giudicedi Pace di Milano disponesse la revoca del decreto di espulsione sopra indicato. Con provvedimento del 6.3.2024, il giudice di Pace rigettava il ricorso, osservando che: era impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Questura di Milano nei confronti dello straniero perché quest’ultimo, entrato nel territorio nazionale in data 09.11.2021 attraverso la frontiera di Lampedusa, si era sottratto ai controlli di frontiera; non era fondata l’eccezione di carenza di motivazione del decreto, in quanto il provvedimento espulsivo era stato adeguatamente motivato nell’esplicitare le causali che ne avevano comportato l’adozione e precisamente: il fatto contestato ossia che lo straniero, entrato nel territorio nazionale in data 09.11.2021 a Lampedusa, si era sottrat to ai controlli di frontiera , come risultava dal “foglio notizie” della Questura di Milano del 14.11.2023 in sede di interrogatorio reso in pari data all’[OSCURATO:PERSONA], Prevenzione e Controllo della Questura di Milano; il decreto impugnato, pur essendo redatto in forma sintetica, conteneva tutti gli elementi sostanziali di unacorretta motivazione, data l’esatta individuazione di quanto addebitato allo straniero; lo stesso provvedimento è stato adottato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo straniero; tale dichiarazione del ricorrente, che risulta resa e sottoscritta spontaneamente davanti all’Autorità di Polizia nell’immediatezza dei fatti, ha indubbia valenza probatoria, non sussistendo al riguardo alcun onere a carico dell’Amministrazione di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall’interessato; allo stesso modo non poteva essere accolta l’eccezione relativa alla mancata notifica all’interessato degli atti amministrativi; dalla documentazione allegata dall’Amministrazione resistente risultava che sia i l provvedimento del Prefetto di Milano, che il conseguente provvedimento del Questore di Milano erano stati ritualmente notificati al ricorrente (che, in entrambi i casi, ne aveva rifiutato la sottoscrizione pur ricevendone copia); dalla documentazione allegata dalle parti non risultava che lo straniero non aveva presentato - avanti la competente [OSCURATO:PERSONA] - domanda per la protezione speciale; lo straniero, al momento del fermo e durante la compilazione del citato “foglio notizie”, non aveva fatto alcun riferimento ad eventuali problematiche conseguenti al suo rimpatrio tali da considerarlo inespellibile ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, T.U.I. [OSCURATO:PERSONA], cittadino egiziano, ricorre in cassazione con unico motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato deposita atto al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivoil ricorrente assume che, come emerge dagli atti della Prefettura, tramite il CUI di riferimento, è titolare di permesso di soggiorno I2587208A rilasciato dalla Questura di Milano in data 1.4.2022, e in rinnovo (al momento del ricorso era in attesa di appuntamento al 19 gennaio 2024 presso la Questura di Milano); pertanto, alla data della notificazione del decreto di espulsione la sua condizione giuridica non era di clandestinità, essendo legittimamente presente sul territorio. Il motivo è inammissibile, in quanto la questione de l permesso di soggiorno ènuova, non essendo emersa innanzi al giudice di Pace; inoltre, tale permesso non risulta prodotto benché indic ato come depositato nel ricorso. Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha svolto difese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove d