Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03627/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 20 dicembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 5 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortate dagli altri elementi probatori acquisiti, si potesse certamente desumere la commissione del delitto ex art. 648 cod. pen., avendo il prevenuto consapevolmente ricevuto l'assegno da altri clonato in precedenza e successivamente utilizzato lo stesso, esibendolo per l'incasso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1111 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 20 dicembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 5 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortate dagli altri elementi probatori acquisiti, si potesse certamente desumere la commissione del delitto ex art. 648 cod. pen., avendo il prevenuto consapevolmente ricevuto l'assegno da altri clonato in precedenza e successivamente utilizzato lo stesso, esibendolo per l'incasso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1111 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sent
Sentenza Cassazione n. 03627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris