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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02700/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha solo parzialmente accoltc la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati, escludendola con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza in data 31.10.2014 della Corte di appello di Bologna; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, risultando pretermessa la considerazione della omogeneità e della identità delle modalità esecutive rispetto ai reati rispetto ai quali è stata riconosciuta la continuazione, né la intermedia carcerazione rispetto ai successivi reati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto propone una diversa lettura di dati fattuali già considerati dall'ordinanza impugnata, che ha fondato la decisione sul punto, sulla distanza cronologica del reato rispetto a quelli precedenti (quasi cinque anni) e rispetto ai successivi (diciotto mesi), con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha solo parzialmente accoltc la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati, escludendola con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza in data 31.10.2014 della Corte di appello di Bologna; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, risultando pretermessa la considerazione della omogeneità e della identità delle modalità esecutive rispetto ai reati rispetto ai quali è stata riconosciuta la continuazione, né la intermedia carcerazione rispetto ai successivi reati; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto propone una diversa lettura di dati fattuali già considerati dall'ordinanza impugnata, che ha fondato la decisione sul punto, sulla distanza cronologica del reato rispetto a quelli precedenti (quasi cinque anni) e rispetto ai successivi (diciotto mesi), con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 02700/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris