CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 05531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17303/2024 R.G. proposto da: Ministero dell'Istruzione e d el [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 163/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dal 2016 dipendente del Ministero dell’istruzione e del merito con contratto a tempo indeterminato, nell’anno scolastico 2017-2018 ha ricoperto, in virtù di un contratto a tempo determinato, l’incarico di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] e Amministrativi dell’Istituto scolastico “Meduna – Tagliamento” di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a tale incarico, il Lauria è stato destinatario di tre procedimenti disciplinari, tutti conclusisi con l’irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa (in due casi, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel terzo, rimprovero verbale). 2. Impugnati davanti al Tribunale di Pordenone, i provvedimenti disciplinari sono stati annullati e l’Amministrazione scolastica è stata condannata a reintegrare il Lauria dei giorni di retribuzione sospesi. 3. Avverso la decisione di primo grado, il Ministero ha interposto appello, che la Corte d’appello di Trieste ha rigettato con sentenza n. 163/2023, pubblicata l’8 luglio 2024, accogliendo invece l’appello incidentale proposto dal Lauria e condannando il Ministero dell’istruzione a rettificare il decreto di ricostruzione della carriera del lavoratore in termini a lui più favorevoli. 4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il Ministero dell’istruzione e del merito con ricorso affidato a due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione della Tabella A del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, nonché degli artt. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 44 del d.i. n. 129 del 2018, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che le condotte contestate e comprovate in istruttoria non fossero ascrivibili alle competenze del personale con qualifica di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] e Amministrativi (DSGA). 2. Il motivo è infondato. 3. La prima sanzione disciplinare irrogata al Lauria, quella del 30 gennaio 2019 (prot. n. 650/2019), ha riguardato alcuni comportamenti omissivi e commissivi relativi all’attività amministrativa e organizzativa dell’Istituto scolastico “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento. 4. In particolare, il Lauria avrebbe: omesso di inviare alla proprietaria di una cartoleria il verbale di affido dell’incarico di fornitura dei testi scolastici; omesso di inviare la richiesta di preventivo per l’acquisto dei libretti scolastici; cancellato dal personal computer della scuola alcune cartelle di lavoro dell’anno scolastico trascorso e di quelli precedenti; omesso di inserire nel sistema informatico della scuola gli scrutini di alcune classi e i risultati degli esami degli alunni delle classi terze. 5. La corte territoriale ha escluso che tali condotte rientrassero nella diretta responsabilità del DSGA e ha dunque confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato la relativa sanzione. 6. Sostiene il Ministero ricorrente che, in base alla Tabella A allegata al CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, le condotte omissive contestate (su quella commissiva non vi è censura) rientrerebbero invece in pieno tra quelle assegnate al DSGA, con conseguente legittimità della sanzione applicata. 7. La censura non può essere condivisa, avendo il giudice d’appello fatto corretta applicazione delle norme del contratto collettivo applicabile. 8. [OSCURATO:PERSONA] A di tale contratto, nel descrivere le mansioni del DSAG (livello D), così recita: «[s]volge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche». 9. La declaratoria relativa al livello C prevede , invece , che il personale rientrante in questa categoria ha «responsabilità diretta nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche». 10.Emerge dall’esame congiunto di tali declaratorie che il DSGA deve sovraintendere e coordinare il personale ATA alle sue dirette dipendenze nei compiti loro attribuiti, può affidargliene di specifici ed è chiamato a svolgere «con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili»; il personale del livello C ha invece tra i propri compiti, oltre a quelli eventualmente delegati o affidati, quello di dare esecuzione anche informatica agli atti amministrativi e contabili. 11.Ne consegue che, rispetto agli atti amministrativi e contabili, il DSGA ha la responsabilità diretta nell’attività istruttoria, nella loro predisposizione e nella loro formalizzazione, ma non ha una responsabilità diretta della fase esecutiva di tali atti. Per tale ultima fase, trattandosi di compiti direttamente attribuiti al personale ATA che il DSGA è chiamato a supervisionare, la responsabilità può esservi, ma non è diretta, bensì, semmai, di omesso controllo. 12.Deve dirsi dunque corretto e conforme a diritto il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, che ha condotto all’annullamento della sanzione n. 650/2019, secondo cui gli omessi adempimenti della fase esecutiva possono essere astrattamente addebitati al DSGA a titolo di culpa in vigilandoper omessa supervisione, ma non a titolo diretto, come, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito, è avvenuto nella specie. 13.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 55-bis, commi 4 e 9-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 12, comma 4, del CCNL Scuola 2016/2018, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la nullità della sanzione del rimprovero verbale in quanto non preceduta dalla contestazione degli addebiti. 14.Il motivo è infondato. 15.L’art. 55-bis, comma 9-quater, e l’art. 12, comma 4, del CCNL Scuola 2016-2018 – nell’attribuire al dirigente della struttura scolastica la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari di minore gravità, tra cui il rimprovero verbale – non derogano alla disciplina procedimentale in materia di contestazione dell’addebito, audizione dell’interessato e termini, contenuta nei precedenti commi dell’art. 55-bis. 16.Una simile deroga non è in alcun modo ricavabile dal dato testuale del comma 9-quater, che è dedicato esclusivamente alla competenza, ponendosi in coda a una disciplina ben più articolata e riguardante tutte le fasi del procedimento disciplinare. 17.Quanto alla contrattazione collettiva, cui fa rinvio il comma 1 dello stesso art. 55-bis, è del tutto corretto quanto affermato dalla corte territoriale, secondo cui l’art. 12 del CCNL prevede bensì al comma 4 che sia il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente a irrogare la sanzione del rimprovero verbale, ma al comma 1 stabilisce per tutte le sanzioni disciplinari, incluso il rimprovero verbale, che esse debbano essere applicate previo procedimento disciplinare. 18.Ed è noto che la contestazione degli addebiti costituisce momento indefettibile di ogni procedimento disciplinare, la cui assenza determina la nullità del provvedimento sanzionatorio. 19.Anche sotto questo aspetto, la sentenza impugnata si presenta immune da censure. 20.Il ricorso va in conclusione rigettato. 21.Nulla sulle spese , essendo il Lauria rimasto intimato. 22.Non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n.