CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21093/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1-bis è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E L'ANALISI DELL'[OSCURATO:PERSONA] (C.R.E.A.), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato; - contron.corrente- avverso la sentenza n. 376/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/5/2020, NRG 844/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), deducendo di avere ricevuto dall'ente vari incarichi a progetto a tempo determinato e sostenendo che il rapporto di lavoro, nonostante le formali segmentazioni, era stato unico e non poteva esser nquadrato nelle previsioni dell'art. 61 d. lgs. 276/2003, dovendo esso essere qualificato come di lavoro subordinato, con applicazione dell'art. 69 del medesimo d. lgs., conversione a tempo indeterminato fin dall'originaria costituzione dello stesso e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione previdenziale; 2. la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello della stessa sede; 3. la Corte territoriale riteneva in prima battuta che fosse nuova l'allegazione in ordine all'assenza di individuazione o di specificità dei progetti, programmi di lavoro o fasi di essi, ai sensi dell'art. 69, co. 1 d. lgs.276/2003; 4. quanto al denunciato contrasto tra i progetti pattuiti e il concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro, la Corte di merito premetteva che il ricorrente non aveva chiarito perché la funzione di addetto al protocollo su cui egli insisteva dovesse essere ritenuta divergente con i compiti di cui ai progetti, senza contare che tale funzione non era affatto emersa dall'istruttoria come di natura meramente ripetitiva, Ric. 2020 n. 21093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- avendo essa altresì contenuti di implementazione del sistema informatico e di elevata professionalità, anche rispetto all'istruzione degli operai che erano addetti a quel protocollo; 5. la sentenza impugnata escludeva poi che ricorressero elementi idonei a qualificare in termini di subordinazione il lavoro svolto, in quanto, se era emerso che il ricorrente risultava sempre presente in u:Eficio, non era invece emerso che egli fosse tenuto a rispettare un orario di lavoro, così come non era risultata l'esistenza di direttive impartite nei suoi riguardi o un controllo posto in essere sul suo operato, dovendosi considerare neutro il fatto che la prestazione si svolgesse all'interno del [OSCURATO:PERSONA], come del resto indicato nei contratti a progetto e senza contare che, se da ciò si fosse inteso far desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti della Regione Calabria, cui quei locali appartenevano, era nei riguardi di quest'ultima e non del [OSCURATO:PERSONA] che la domanda avrebbe dovuto essere introdotta; 6. la Corte distrettuale riteneva poi che fosse rimasto sfornito di prova il fatto che nei periodi di vacanza contrattuale il ricorrente avesse ciononostante proseguito nella propria attività; 7. la sentenza impugnata aggiungeva ancora come non fosse percepibile per quale ragione, secondo quella che si asseriva essere una prospettazione del ricorrente, a prescindere dalla natura subordinata del rapporto, sarebbero state dovute differenze retributive per insufficienza dei compensi pattuiti nei contratti a progetto; 8. la Corte d'Appello riteneva infine nuova ta domanda di pagamento dei compensi di nove mensilità, sulla base dei contratti quali formalmente esistenti inter partes e rilevava come nulla fosse stato dedotto rispetto al recesso anticipato di [OSCURATO:PERSONA] dai contratti, peraltro anche nell'atto introduttivo del giudizio non accompagnato da domande specifiche; Ric. 2020 n. 21093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA]; 9. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo è rubricato come omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) e con esso, ribadito che iii ricorrente aveva posto le proprie energie lavorative a disposizione della Regione Calabria, si afferma che sarebbe stato sufficiente comparare, da un lato, le mansioni svolte e, dall'altro, i progetti indicati nel contratto, per stabilire l'assoluta estraneità di questi ultimi rispetto alle prime e convenire sull'intento simulatorio sotteso all'intesa pattizia, aggiungendosi che la sentenza avrebbe erroneamente affermato che non fossero state ben inquadrate le mansioni di addetto al protocollo, così addossando indebitamente alla difesa un inesistente deficit di chiarezza, quando rientrava nelle nozioni di comune esperienza che l'addetto al protocollo fosse uno dei servizi più delicati dell'ufficio, tale da impegnare l'addetto senza soluzione di continuità e da risultare pertanto incompatibile con lo svolgimento delle attività indicate nei progetti; 2. la sentenza impugnata, rispetto al rapporto tra progetti ed attività in concreto svolta, sviluppa plurimi argomenti, consistenti nel non essersi mai compiutamente chiarito in che cosa consistessero le mansioni di addetto al protocollo e perché esse portassero a divergere dai compiti contrattualmente prefissati unto 8), avendo lo stesso Aloi attestato lo Ot> svolgimentoydiverse attività relative ai progetti assegnati (punto 11), Ric. 2020 n. 21093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- che erano infine ritenuti (punto 14) per nulla in contrasto con un utilizzo del protocollo informatico finalizzato alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente pattuite; 3. in sintesi la motivazione afferma che le circostanze quali addotte dal ricorrente non avrebbero individuato — o non lo avrebbero fatto con sufficienza — il verificarsi di una divergenza tra l'attività svolta ed i progetti; 4. il motivo di ricorso muove invece su una genetica affermazione di contrarietà tra i progetti e le mansioni al protocollo, assumendo anche una notoria incompatibilità in termini di tempi e impegno oggettivamente non meglio spiegata e dunque non percepibile — tra le mansioni di addetto al protocollo e quei progetti; 5. si determina poi sia un'incoerenza tra i motivi della reiezione (difetto di allegazione e spiegazione dei compiti e degli impegni ric:onnessi al protocollo) e motivo di ricorso (asserita prova di assoluta evidenza della difformità tra progetti e mansioni), in quanto si sarebbe dovuto semmai far constare come negli atti si fosse dettagliatamente descritta quale fosse l'attività di addetto al protocollo e in che cosa consistesse, per dimostrare l'erroneità dell'assunto in ordine alla mancanza di allegazioni e spiegazioni su cui si è fondato il decisum della Corte territoriale; 6. oltre a tale carenza, il motivo si manifesta peraltro come una generica rilettura dei dati di merito, inappropriata in sede di legittimità ed è in sé priva di quella indicazione degli specifici fatti storici, di cui sarebbe stata omessa la valutazione, che è richiesta per una denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo della norma di rito vigente e qui applicabile (v. sul punto C. S.U. 8053/2014); 7. il secondo motivo afferma la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) e con esso si Ric. 2020 n. 21093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- assume che la Corte territoriale non avrebbe fatto «buon uso del materiale probatorio»; 8. al suo interno il ricorrente procede quindi ad un riesame delle deposizioni testimoniali (testi Calabretta, Scarpelli e Storti), per assumere l'erroneità delle conclusioni di merito raggiunte in secondo grado; 9. anche tale motivo è inammissibile; 10. questa S.C. ha infatti reiteratamente precisato che non ricorre vizio motivazionale di legittimità «quando (..) vi sia difformità rispetto alle attese ed alle dedrkioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutafzioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudkio di cassa.zione» (C., S.U., 34476/2019; C. 24148/2013); 11. il terzo motivo assume ancora l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) e riguarda più profili; 12. un primo aspetto è relativo alla decisione sul recesso ante tempus ed a sostegno di esso è riportato un passaggio in cui il lavoratore aveva ritenuto l'illegittimità di esso; 13. tuttavia, non si afferma neppure in quale atto tale passaggio era contenuto e il motivo non contiene la critica alla duplice ratio decidendi su cui si incentra, sul punto, la decisione impugnata e consistente nel fatto (assorbente) secondo cui quel profilo non sarebbe stato fatto oggetto di deduzioni nell'atto di appello e nell'ulteriore profilo per cui anche in primo grado all'allegazione della circostanza non aveva fatto seguito alcuna pretesa ad essa correlata; 14. una critica a tali rilievi avrebbe imposto di affermare con nettezza l'avvenuta devoluzione in appello del tema, riportando anche i Ric. 2020 n. 21093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -6- corrispondenti passaggi del gravame e la mancanza di ciò basterebbe ad attestare l'inammissibilità del profilo di censura; 15. in ogni caso manca anche qualsiasi argomentazione volta a dimostrare, in smentita a quanto afferma la sentenza impugnata, che la narrativa di primo grado sul punto fosse correlata ad una delle pretese del petitum ivi azionato e come; 16. il motivo, da altro punto di vista, afferma che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le differenze retributive rispetto ai contratti quali formalmente esistenti non sarebbero state oggetto dell'originaria domanda, in quanto a tal fine — si sostiene - sarebbe stato sufficiente verificare come quegli importi fossero contenuti nel conteggio allegato al ricorso di primo grado, «circostan.za» che sarebbe stata ammessa anche dalla stessa controparte e che era ricompresa «nella rivendicazione più complessiva riguardante il differeniale economico la cui quantifica,zione tiene conto, appunto, anche del periodo durante il quale la prestazione non era stata resa»; 17. anche tale censura è inammissibile; 18. al di là della sua totale incoerenza rispetto all'ipotesi richiamata dell'art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi semmai di errore nell'interpretazione della domanda giudiziale, è da dirsi che, per quanto questa S.C. ammetta la possibilità che la portata della domanda si colga anche attraverso la documentazione prodotta (C. 17991/2018; C. 1681/2015) non basta il richiamo a circostanze in ipotesi desumibili da un conteggio allegato al ricorso introduttivo per far ritenere espressa una certa causa petendi; 19. l'azione giudiziale, per come emerge dalla sentenza impugnata, ma anche dal ricorso per cassazione, riguarda l'asserita illegittimità dei rapporti a progetto intercorsi nel tempo per incoerenza del lavoro svolto rispetto ai progetti dichiarati e per la natura subordinata delle Ric. 2020 n. 21093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -7- prestazioni quali in concreto rese, con quanto ne sarebbe conseguito in termini di differenze retributive per la riqualificazione in termini di subordinazione; 20. è ben possibile che, al contempo, fosse fatta valere ]a mancata percezione anche di una parte dei compensi quali dovuti in base ai rapporti quali formalmente stipulati e formalizzati, ma una tale causa petendi, basandosi appunto sui contratti quali esistenti e sulle obbligazioni da esse derivanti, è altra da quella fondata su una riqualificazione dei rapporti su diversa base giuridica e per il pagamento delle differenze retributive a ciò conseguenti; 21. pertanto non basta evidentemente l'astratta deducibilità di quegli importi da un conteggio a far percepire con sufficiente certezza e quindi ad introdurre validamente la corrispondente domanda giudiziale; 22. era invece necessario che di tali circostanze fosse stata data spiegazione, nei diversi termini della domanda di adempimento ai contratti quali formalmente esistenti, nell'atto introduttivo, facendo poi constare la circostanza in modo diretto in sede di legittimità attraverso, in osservanza dei criteri di specificità sottesi al disposto dell'art. 366 c.p.c., la trascrizione dei passaggi in cui ciò era accaduto, ma ciò non è stato in questa sede fatto; 23. tutto quanto rilevato non consente raccoglimento del motivo; 24. la regolazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ric. 2020 n. 21093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stes