CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione LIN Qingxiang ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis, codice strada commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione della eccezione di nullità formulata in relazione all'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., avuto riguardo ai tempi di svolgimento degli adempimenti legati all'accertamento del tasso alcolemico, con specifico riferimento alla precedenza dell'avviso di che trattasi rispetto all'accertamento stesso; che la doglianza costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto basata su considerazioni congetturali circa le tempistiche dell'accertamento, debitamente spiegate nella sentenza censurata; che il ricorso è pertanto inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che costituiti da doglianze in punto di fatto, come tali estranee al sindacato di legittimità; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I! Presidente abriella [OSCURATO:PERSONA] gni ITATA eq