CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 42964/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha derubricato il reato di cui al capo c) in tentata violenza privata, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, deducendo articolati motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. Nelle more delle suddette impugnazioni è intervenuta la remissione della querela proposta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli odierni imputati, debitamente accettata dai ricorrenti, come risulta dagli atti pervenuti in Cancelleria in modalità telematica (vedi atti trasmessi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Montagna e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Fiorino). Ne consegue che i reati per cui si procede - procedibili a querela di parte secondo la vigente normativa - sono estinti per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata e vanno revocate le relative statuizioni civili. Le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, non essendo stato diversamente convenuto fra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 novembre 2024 I