CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36076/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Livorno aveva respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle condizioni detentive patite presso la Casa di reclusione di Livorno, a partire dall'Il novembre 2019, che non si ritenevano conformi ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU. Il rigetto del reclamo veniva giustificato dalle informazioni acquisite presso la Casa di reclusione di Livorno, dove Arena era stato ristretto, dalle quali emergeva che l'istante, era stato detenuto con modalità che dovevano essere ritenute conformi ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU, sia sotto il profilo degli spazi vitali individuali di cui il condannato aveva usufruito sia :sotto il profilo delle attività di socialità trascorse in tale struttura penitenziaria. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando due correlate censure difensive. Con tali doglianze, in particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 35-ter, comma 1, Ord. pen. e 3 CEDU. Si deduceva, in proposito, che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle informazioni acquisite dal Magistrato di sorveglianza di Livorno, necessarie alla verifica delle condizioni detentive patite da Arena presso la Casa di reclusione di Livorno, dove il ricorrente era stato ristretto, censurate con specifico riferimento alla valutazione degli spazi individuali di cui il ricorrente aveva usufruito durante la sua pluriennale detenzione e alle attività di socialità svolte all'interno dell'istituto penitenziario. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di F renze respingeva il rimedio riparatorio richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35-ter Ord. pen., articolato in due correlate doglianze, con riferimento alla carcerazione patita presso la Casa di reclusione di Livorno, sull'assunto che lo spazio detentivo individuale di cui il detenuto aveva usufruito era tale da escludere trattamenti inumani e che le attività di socialità svolte dal ricorrente erano adeguate al percorso trattamentale intrapreso. L'ordinanza impugnata, invero, si fondava su un'analitica valutazione di entrambi i profili censurati con riferimento al trattamento carcerario patito da Arena durante la sua detenzione subita presso la Casa di reclusione di Livorno, in conseguenza della quale veniva negato al ricorrente, nel pieno rispetto dell'art. 3 CEDU, il diritto a ottenere il beneficio penitenziario riparatorio richiesto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. Si consideri, in proposito, che dalla relazione tramessa dalla Casa di reclusione di Livorno il 28 febbraio 2022 emergeva che il ricorrente aveva sempre beneficiato di uno spazio detentivo individuale tendenzialmente superiore a tre metri quadri e di condizioni di vivibilità carceraria adeguate a soddisfare le sue esigenze di socializzazione, con la conseguenza che, al contrario di quanto dedotto dal reclamante, non si riscontrava alcuna lesione dei parametri ermeneutici affermati dal combinato disposto degli artt. 3 CEDU e 35-ter Ord. pen., così come, da ultimo, ribaditi dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 - 01). Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, dunque, indicava elementi fattuali, concreti e specifici, che non consentivano di integrare, con riferimento alle condizioni che avevano caratterizzato la detenzione di Arena, alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, rilevando, a pagina 3 del provvedimento censurato, che la «superficie pro capite era di 3,69 metri quadri individuali e la possibilità di uscire dalla cella era di 8 ore giornaliere». In questa cornice, occorre ribadire che, relativamente alla frazione detentiva patita da [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa di reclusione di Livorno, a partire dall'Il novembre 2019, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel respingere il reclamo del ricorrente risulta congruo e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, che, in linea con i principi affermati dalla Corte EDU (Corte EDU, G.C., 12 marzo 2015, Mursic c. Croazia, n. 7334/13), ha affermato il seguente principio: «Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella collettiva, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la soglia minima dei tre metri quadrati va riferita alla "superfice calpestabile" funzionale alla libertà di movimento del recluso, dovendosi, pertanto, detrarre, al fine del calcolo dello spazio individuale minimo, l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, destinato a sole finalità di riposo» (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2014, Morello, Rv. 269514 - 01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi